Caso 453 del 16/07/2019
In una sentenza del 25 aprile 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’attore può inoltrare una pretesa giudiziaria senza dover quantificare le proprie pretese se ciò gli è impossibile da calcolare all’inizio della procedura o se non sia da subito pretendibile. Una volta assunte le prove, o le informazioni richieste e fornite dalla controparte, l’attore deve cifrare le proprie pretese dal momento in cui è in grado di farlo, altrimenti detto, appena possibile.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1995, senza concludere alcun contratto relativamente al regime matrimoniale. Dall’unione coniugale sono nati due figli. Nel mese di ottobre 2013 la moglie ha inoltrato la procedura unilaterale di divorzio e la relativa sentenza di primo grado è stata emanata nel 2017. E’ seguito un ricorso al Tribunale d’appello e successivamente al Tribunale federale.
Uno degli aspetti controversi riguarda la quantificazione delle pretese di regime matrimoniale. Al momento dell’inoltro della procura giudiziaria una parte non le ha quantificate.
Secondo l’art. 58 cpv. 1 CPC - applicabile alle pretese relative al regime matrimoniale - il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte. Per questo motivo le conclusioni delle parti devono essere sufficientemente quantificate. Se si riferiscono alla liquidazione del regime matrimoniale, le pretese devono essere cifrate (sentenza TF 5A_618/2012, consid. 4.3.3, del 27 maggio 2013; sentenza TF 5A_621/2012, consid. 4.1, del 20 marzo 2013). D’altra parte l’azione con cui si chiede il pagamento di una somma di denaro deve essere cifrata (art. 84 cpv. 2 CPC), fatta salva l’eccezione di cui all’art. 85 cpv. 1 CPC (DTF 142 III 102, consid. 3; sentenza TF 4A_164/2016, consid. 3.2, del 18 ottobre 2016). Secondo questa norma una parte può inoltrare pretesa giudiziaria senza dover quantificare le proprie richieste se ciò gli è impossibile da calcolare all’inizio della procedura o se non sia da subito pretendibile. Una volta assunte le prove, o le informazioni richieste e fornite dalla controparte, l’attore deve cifrare le proprie pretese dal momento in cui è in grado di farlo (art. 85 cpv. 2, 1a frase, CPC); altrimenti detto, appena possibile (nello stesso senso cfr. sentenza della Corte superiore del Canton Berna del 13 marzo 2014, consid. 9.4.2, sentenza ZK 12 366). Pertanto l’art. 85 CPC non ha quale conseguenza quella di limitare la massima dispositiva, dato che l’attore non è dispensato dall’obbligo di quantificare le proprie pretese, ma dà la possibilità di differire tale momento. Se una parte non ha adeguatamente quantificato le proprie pretese in prima sede, non potrà supplire a tale negligenza processuale in sede di appello (sentenza TF 5A_793/2014, consid. 3.2.5, del 18 maggio 2015, considerando non pubblicato in DTF 141 III 302).
Nel caso concreto all’inoltro della procedura di divorzio non era ancora possibile quantificare le pretese di regime matrimoniale (determinanti sarebbero state le prove da assumere); tuttavia una volta assunte le prove le pretese dovevano essere quantificate, ciò che non è stato fatto, dato che la parte attrice si è limitata a dire che la liquidazione del regime matrimoniale andava effettuata in base alle prove menzionate durante l’istruttoria, ciò che è evidentemente insufficiente e sull’argomento il giudice non ha alcun dovere di interpello (art. 56 cpv. 1 CPC), la parte essendo assistita da un legale (sentenza TF 4A_540/2017, consid. 5.5, del 1° marzo 2018; sentenza 4A_284/2017, consid. 3.2, del 22 gennaio 2018).
Pertanto in assenza di conclusioni sufficienti in merito al regime matrimoniale, la parte che le ha fatte valere con questa modalità non può pretendere alcun importo.
Sul tema cfr. anche sentenza TF 5A_914/2016 del 5 luglio 2017, laddove vi era stato anche un interpello rimasto senza risposta. Su un commento a quest’ultima sentenza cfr. Michel Heinzmann, Delphine Aeschlimann-Disler, “Quand une action au sens de l’art. 85 CPC est chiffrée par l’expert”, BR/DC 6/2017, www.unifr.ch/ius/droitconstruction.
Nota: la sentenza oggetto del presente caso non si esprime in modo esaustivo sul concetto di “appena possibile”, nel senso che occorre in particolare sapere se è possibile attendere fino all’assunzione dell’ultima prova (anche se non rilevante) oppure occorra quantificare subito la pretesa non appena assunte le necessarie prove in proposito. Il Messaggio del Consiglio Federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (06.062, pag. 6658, ad art. 83 CPC) si limita a dire che l’entità della pretesa va precisata appena possibile e l’attore sarà al più tardi in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove. In una sentenza del Tribunale federale del 1990 (a cui buona parte della dottrina oggi fa ancora riferimento), indica che se l’ammontare della pretesa può essere stabilita solo con l’assunzione delle prove l’attore potrà attendere la fine di questa fase per fornire la precisazione richiesta (DTF 116 II 215). La posizione più convincente ed esaustiva è espressa, a mio giudizio, da Francesco Trezzini nel Commentario pratico al CPC, il quale indica che per la quantificazione definitiva occorre agire non appena l’avanzamento della fase di assunzione delle prove mette in condizione di farlo; ad es. se questa condizione si realizza già dopo la prima di dieci audizioni testimoniali, l’attore dovrà quantificare la pretesa (N. 23 ad art. 85 CPC). Pertanto la frase relativa alla quantificazione delle pretese da formulare “appena possibile” va interpretata nel senso che la quantificazione va fatta non appena l’assunzione delle prove (una o ev. più) lo permette.
Data modifica: 16/07/2019