Esigenze minime per le motivazioni di una petizione di divorzio

Caso 418 del 16/01/2018

Quali sono le esigenze formali minime per dichiarare ammissibile (ricevibile) la petizione di divorzio?

in una sentenza dell’11 dicembre 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Secondo l’art. 221 CPC la domanda (o petizione di divorzio) deve contenere segnatamente l’esposizione dei fatti e l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti.
Lo scopo dell’art. 221 cpv. 1 let. d e e CPC è quello di permettere al giudice di determinare su quali fatti l’attore fonda le proprie pretese e con quali mezzi di prova intenda dimostrare tali fatti. Questa norma ha anche l’obiettivo di permettere alla parte convenuta di determinarsi sui fatti asseriti e, se del caso, di offrire delle controprove , conformemente all’art. 222 CPC. Per raggiungere tali obiettivi non è necessario imporre all’attore di strutturare i suoi memoriali in frasi distinte, contenenti ciascuna un solo fatto e una petizione di divorzio non può essere considerata inammissibile per il solo pretesto che certe allegazioni di fatto  sono composte da più frasi o da più paragrafi.

Sentenza TF 5A_213/2017 = DTF 144 III 54


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il 27 marzo 2016 la moglie ha inoltrato una procedura di divorzio non motivata. All’udienza di conciliazione del 14 luglio 2016 le parti si sono accordate su alcuni punti, segnatamente sul principio del divorzio, la divisione delle prestazioni di uscita ed hanno considerato liquidato il regime matrimoniale, lasciando aperto l’argomento relativo ad eventuali contributi alimentari arretrati; non hanno trovato un accordo relativamente all’autorità parentale, alla custodia del figlio e ai contributi alimentari: il giudice ha fissato il medesimo giorno alla moglie un termine di 30 giorni per produrre un memoriale sulle motivazioni di tali punti controversi, rendendo attenta la parte attrice che se non fosse stato inoltrato avrebbe stralciato dai ruoli la causa ex art. 291 cpv. 3 CPC. La moglie ha presentato le motivazioni il 14 settembre 2016 (il termine di 30 giorni è rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie estive) e così il giudice l’ha intimato al marito con un termine scadente il 5 ottobre 2016 per presentare la risposta. Tuttavia il marito con istanza 19 settembre 2016 ha indicato al giudice l’impossibilità a poter prendere posizione sul memoriale di motivazioni della controparte, non contenendo quest’ultimo fatti circostanziati, né mezzi di prova riportati a tali fatti, invocando la poca chiarezza delle motivazioni, tanto da rendergli impossibile presentare una risposta. Così il giudice, fondandosi sull’art. 221 cpv. 1 let. d e e CPC, il 26 settembre 2016 ha assegnato alla moglie un termine di 10 giorni per modificare il memoriale, precisando che in caso contrario non sarebbe entrato in materia sulla sua domanda. La moglie il 17 ottobre 2016 ha presentato un memoriale “ampliativo”.
Il 21 ottobre 2016 il giudice ha rifiutato di entrare in materia sulla domanda. La decisione è stata dapprima impugnata al Tribunale d’appello ed in seguito al Tribunale federale nell’ambito di un ricorso in materia civile.

Il primo giudice ha respinto la domanda di divorzio riferendosi all’art. 132 CPC ed ha ritenuto che il memoriale delle motivazioni non soddisfacesse le esigenze formali dell’art. 221 cpv. 1 let. d e e CPC; viene rimproverato al ricorrente di non aver articolato i fatti di causa in allegazioni distinte con la relativa indicazione delle prove offerte per ciascun fatto. La ricorrente sostiene per contro che il suo memoriale rispetta le condizioni di ammissibilità della domanda di divorzio e che pertanto il primo giudice doveva entrare in materia.

Il Tribunale federale ha innanzi tutto precisato che l’oggetto del gravame si riferisce unicamente all’ammissibilità della petizione di divorzio, in particolare quanto alla forma di come è stata redatta; tale aspetto non deve essere confuso con quelli che a sapere se la parte a chi incombe l’onere della prova abbia effettivamente allegato gli elementi di fatto necessari, se ha portato la prova e quindi se sulla base dei citati fatti l’azione è materialmente fondata. I principi procedurali validi in materia di onere della prova (“onere di deduzione delle prove”), di onere della contestazione (“onere di contestazione”) e ancora di onere della motivazione sufficiente dei fatti asseriti (“onere di sostanziare”) si riferiscono al merito della domanda. Non si possono dedurre da ciò esigenze legate alla forma propriamente detta per il memoriale della petizione; pertanto il non rispetto, da parte dell’attore, di questi principi procedurali non conduce all’inammissibilità formale della sua petizione.

Nel diritto svizzero la richiesta di divorzio contenziosa inizia con l’inoltro di una procedura unilaterale, che non deve essere necessariamente motivata, ma deve comunque adempiere le condizioni minime di cui all’art. 290 cpv. 1 CPC. Questa norma prevede che la domanda di divorzio debba indicare i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti, la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC), le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio, le conclusioni relative ai figli, i documenti giustificativi, la data e le firme. Alla successiva udienza di conciliazione il giudice deve  accertarsi dell’esistenza del motivo del divorzio (art. 114 CC o art. 115 CC) (art. 291 cpv. 1 CPC) e se sussiste il motivo di divorzio il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze accessorie (art. 291 cpv. 2 CPC). Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice impartisce all'attore un termine per motivare per scritto l'azione. In caso di inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto. Una volta he la parte attrice ha presentato le proprie motivazioni o se, così interpellata, la stessa dichiara che la sua domanda non deve essere completata, siccome già motivata, la procedura continua secondo le regole della procedura ordinaria, con le esigenze poste dalla procedura di divorzio (art. 274 e segg. CPC).

Secondo l’art. 221 CPC la domanda (o petizione di divorzio) deve contenere segnatamente l’esposizione dei fatti e l'indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti.
Nella trattazione del presente caso viene determinata la potata di questa norma nell’ambito di una procedura di divorzio.
Lo scopo dell’art. 221 cpv. 1 let. d e e CPC è quello di permettere al giudice di determinare su quali fatti l’attore fonda le proprie pretese e con quali mezzi di prova intenda dimostrare tali fatti. Questa norma ha anche l’obiettivo di permettere alla parte convenuta di determinarsi sui fatti asseriti e, se del caso, di offrire delle controprove , conformemente all’art. 222 CPC. Si tratta dunque di capire se per raggiungere tali obiettivi sia necessario imporre all’attore di strutturare i suoi memoriali in frasi distinte, contenenti ciascuna un solo fatto.

Il Tribunale federale, dopo aver passato in rassegna i vari metodi di interpretazione della legge, ha concluso che il diritto federale non precisa strettamente e in maniera generale quali forme specifiche devono rivestire le allegazioni sui fatti e l’indicazione dei mezzi di prova e pertanto una petizione di divorzio non può essere considerata inammissibile per il solo pretesto che certe allegazioni di fatto  sono composte da più frasi o da più paragrafi. E’ per contro importante che ciascuna allegazione di fatti sia sufficientemente chiara e circoscritta. La legge esige che la domanda sia redatta in modo che il giudice sia in grado di comprendere quale sia l’oggetto della vertenza e su quali fatti l’attore fonda le sue pretese e di determinare quali mezzi di prova sono proposti per quali fatti. Ed inoltre deve permettere al convenuto di determinarsi facilmente su questi fatti e proporre delle controprove. Se poi l’attore non ha presentato i fatti su cui fonda le proprie pretese in modo concreto e sufficientemente preciso, il giudice deve dargli la possibilità di rimediarvi (art. 56 CPC, rispettivamente art. 132 cpv. 2 CPC) e nel caso il cui l’attore non vi ponga rimedio il giudice emana una decisione di inammissibilità (art. 236 CPC).

Nel caso concreto la moglie ha motivato in due pagine e mezzo, in sei punti, le proprie richieste, spiegando in sintesi che la separazione data ormai da più di due anni, che lei vive a XY e il marito, con la sua compagna e XZ, che il matrimonio non ha più alla base una volontà comune e quindi al punto 1 domanda il divorzio; al punto 2 descrive in qualche riga i fatti su cui fonda le proprie richieste sulla custodia e l’autorità parentale esclusiva sul figlio, indicando - in sostanza - che il figlio sarebbe strumentalizzato dal padre, che avrebbe paura, che necessiterebbe di un sostegno psicoterapeutico e che non ritiene accettabile il modo in cui il padre eserciterebbe il suo “diritto di contatto”; quali mezzi di prova rinvia da un lato ai “documenti menzionati qui di seguito” e richiede d’altra parte una perizia affinché la decisione sia adottata in considerazione del bene del figlio; al punto 3 delle motivazioni richiede un contributo alimentare a proprio favore e a favore del figlio, spiegando inoltre, essenzialmente, che non conosce i redditi e la sostanza attuali del marito e che egli da svariati mesi, senza validi motivi, paga contributi insufficienti o non ne paga del tutto. Sotto i “mezzi di prova” indicati subito dopo rinvia ai “documenti sotto menzionati” e richiede, in sostanza, che il coniuge produca i documenti necessari per stabilire la sua situazione finanziaria. In merito al punto 4 il Tribunale federale non menziona nulla, mentre spiega che la ricorrente al punto 5 dichiara di produrre, relativamente alla propria situazione finanziaria, “i documenti sotto menzionati”, il certificato di salario 2015 figurante quale doc. 3, il certificato sugli assegni famigliari 2015 (doc. 4), un contratto di locazione (documento prodotto successivamente), le polizze assicurative di cassa malati (doc. 5), i costi di salute assunti dall’attrice (doc. 6) e la sua dichiarazione fiscale (doc. 7); infine, al punto 6 l’attrice indica che gli averi LPP delle parti devono essere ripartiti ex art. 122 CC. Nei memoriali del 14 settembre 2016 e 17 ottobre 2016 l’attrice completa le sue allegazioni di fatto sugli aspetti relativi alla custodia e autorità parentale e richiede, quali mezzi di prova, l’edizione degli atti dell’autorità di protezione e l’espletamento di una perizia. Aggiunge inoltre qualche spiegazione sui contributi di mantenimento per sé e per il figlio, cifrando le relative conclusioni, ribadendo inoltre la sua richiesta tesa a che il marito produca i documenti relativi alla sua situazione finanziaria.

Secondo il Tribunale federale, tenuto conto della piuttosto relativa ampiezza e complessità della domanda di divorzio, le allegazioni sono state considerate sufficientemente strutturate, concise e circostanziate affinché il giudice sia in misura di capire su quali fatti l’attrice fa valere le sue pretese e che il convenuto si possa determinare conformemente alle esigenze di cui all’art. 222 cpv. 2 CPC. Nella misura in cui i giudici cantonali hanno rimproverato la ricorrente di non avere formulato considerazioni sulla propria situazione finanziaria, occorre precisare che tali circostanze non possono condurre all’inammissibilità della petizione di divorzio. Per la valutazione dell’ammissibilità non spetta infatti al giudice verificare se l’attore ha allegato tutti i fatti alla base delle proprie pretese e neppure giudicare se ha indicato tutti i mezzi di prova atti a dimostrarle; infatti in questi casi il giudice non si pronuncia preliminarmente sull’inammissibilità dell’azione, bensì respingerà semmai nel merito le pretese attoree (in questo senso cfr. DTF 115 II 187, consid. 3b). Inoltre il semplice fatto che a certe allegazioni non è direttamente seguita l’offerta di prove e che la numerazione sia in parte errata non può condurre ad un rifiuto di entrare nel merito delle richieste. Relativamente all’offerta delle prove, nel caso concreto si può facilmente capire quale mezzo di prova è offerto in relazione a quale allegazione di fatto.

Pertanto i memoriali 27 maggio, 14 settembre e 17 ottobre 2016 contenevano le allegazioni di fatto e le offerte di prove in adempimento delle esigenze dell’art. 221 cpv. 1 let. d e e CPC, applicato per analogia. I giudici cantonali, nel dichiarare inammissibile l’azione, hanno dunque violato il diritto federale.

Altro aspetto è quello di sapere se l’insieme dei fatti esatti dal diritto materiale federale in relazione alle pretese formulate dall’attrice siano stati validamente fatti valere. Eventuali lacune della petizione di divorzio, così come pure un’eventuale mancanza di collaborazione delle parti in corso di causa, possono, a dipendenza delle circostanze e la massima applicabile, avere come conseguenza il rigetto di certe pretese nell’ambito della futura sentenza di divorzio (in particolare, in maniera generale, se si tratta di pretese che sottostanno alla massima dispositiva, per la quale i fatti allegati devono di principio essere esposti negli allegati scritti e il rinvio ai documenti allegati non è sufficiente: DTF 127 III 365, conidi. 2b; per le questioni sottoposte alla massima ufficiale cfr. DTF 140 III 485, consid. 3.3; sul fatto dell’obbligo di motivare sufficientemente i fatti allegati (obbligo di motivazione) e le conseguenze procedurali di tale mancanza di motivazione di certe allegazioni cfr. DTF 115 II 187, consid. 3b.

Visto quanto precede, il ricorso è stato ammesso e la causa rinviata all’autorità di prima sede per l’esame della domanda unilaterale di divorzio.

Da notare che il Tribunale federale al consid. 4.1.3.1, in merito all’indicazione dei singoli mezzi di prova, rileva che i testi di legge in lingua tedesca ed italiana, per quanto concerne i testimoni - citando la dottrina - lasciano presupporre che non ci si può limitare a proporre in modo generale, per comprovare un fatto, la prova testimoniale, ma si deve indicare quale teste propone (in questo senso segnatamente Christoph Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], ed. 2016, n° 56a ad art. 221 CPC).


Data modifica: 16/05/2018

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