Caso 429 del 01/07/2018
Quali fattori occorre prendere in considerazione per valutare se ad un coniuge possa essere imputato un reddito ipotetico?
In una sentenza del 27 ottobre 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Per determinare l’imputabilità di un reddito ipotetico, occorre procedere in due fasi: occorre 1) valutare se si possa ragionevolmente esigere l’esercizio di una specifica attività lavorativa considerando in particolare la formazione, l’età e lo stato di salute e 2) esaminare se la persona ha la possibilità effettiva di esercitare l’attività in questione e per quale reddito, tenuto conto delle circostanze soggettive e del mercato del lavoro.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La moglie è nata nel 1968, mentre il marito nel 1958. Si sono sposati il 21 aprile 1989 e dal loro matrimonio sono nati tre figli, rispettivamente nel 1990, 1991 e 1996. I coniugi vivono separati di fatto dal 1° novembre 2005. Il 25 maggio 2011 il marito ha introdotto il divorzio, a cui la moglie ha aderito sul principio. Sono rimaste controverse le conseguenze accessorie e a livello federale segnatamente il principio e l’ammontare del contributo di mantenimento del marito a favore della moglie, con particolare riferimento al problema di sapere se alla moglie possa essere imputato un reddito potenziale.
Conformemente al principio dell’indipendenza economica dei coniugi, che deriva dall’art. 125 CC, il coniuge che chiede il versamento di un contributo alimentare post divorzio può pretenderlo se non è in grado di coprire egli stesso il suo debito mantenimento. A dipendenza delle circostanze potrà essere costretto ad esercitare un’attività lavorativa o di aumentare la sua percentuale di lavoro (DTF 137 III 102, consid. 4.1.2; DTF 134 III 145, consid. 4; DTF 130 III 537, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata; sentenza TF 5A_479/2015, consid. 4.4.1 del 6 gennaio 2016; sentenza TF 5A_524/2015, consid. 3.3, del 21 dicembre 2015; sentenza TF 5A_181/2014, consid. 4.3, del 3 giugno 2014).
Se il Giudice intende considerare un reddito ipotetico deve esaminare due condizioni successive: 1) valutare se se si possa ragionevolmente esigere l’esercizio un’attività lavorativa considerando in particolare la formazione, l’età e lo stato di salute (questione di diritto): non può accontentarsi di dire, in modo del tutto generico, che la persona in questione potrebbe ottenere un reddito superiore lavorando, ma deve precisare il tipo di attività professionale che questa persona deve ragionevolmente realizzare; in seguito 2) esaminare se la persona ha la possibilità effettiva di esercitare l’attività in questione e per quale reddito, tenuto conto delle circostanze soggettive sopra menzionate e del mercato del lavoro (DTF 137 III 102, consid. 4.2.2.2; DTF 128 III 4, consid. 4c/bb) (questione di fatto). Per determinare l’ammontare dello stipendio il Giudice può eventualmente basarsi sulla rilevazione svizzera della struttura dei salari dell’Ufficio federale di statistica o su altre fonti, come ad es. le convenzioni collettive di lavoro (DTF 137 III 118, consid. 3.2).
Nel caso concreto il Tribunale cantonale ha constatato che la moglie aveva 48 anni e non aveva più lavorato dal 1° agosto 2013; durante il matrimonio si era consacrata all’educazione dei figli e all’attività di casalinga; dalla separazione di fatto fino al 31 luglio 2013 aveva lavorato a tempo parziale quale ausiliaria nell’ambito della salute; non aveva altre esperienze lavorative e aveva problemi di salute. Dopo aver effettuato altre valutazioni ha concluso che alla moglie non poteva essere computato alcun reddito ipotetico.
Visto quanto precede il Tribunale federale ha constatato che così facendo i Giudici cantonali non hanno formalmente esaminato le due fasi richieste dalla giurisprudenza, concentrandosi solo sulla questione di fatto, vale a dire quella di sapere se la moglie avesse la possibilità effettiva di ritrovare un impiego, ma una tale valutazione è possibile solo se preliminarmente sia stato determinato il tipo di attività lavorativa che la moglie avrebbe potuto svolgere, ma nel caso concreto non risulta che l’Autorità cantonale si sia posta la domanda: occorreva infatti preliminarmente determinare specificatamente il tipo di attività lavorativa che la moglie avrebbe potuto ragionevolmente svolgere al fine di conseguire un reddito (sentenza TF 5A_248/2011, consid. 4.3, del 14 novembre 2011 e sentenza ivi citata), ciò che, appunto, i Giudici cantonali hanno omesso di fare.
Il ricorso è stato accolto e l’incarto rimandato all’Autorità cantonale affinché emani una nuova decisione basata sull’esame in due tappe previsto dalla giurisprudenza e, singolarmente, definisca per la moglie il tipo di attività lavorativa ragionevolmente pretendibile; solo con la seconda tappa dovrà stabilire concretamente se la moglie avrà la capacità effettiva di esercitare l’attività così definita e, in quel caso, l’ammontare che potrebbe guadagnare tenuto conto del mercato del lavoro (sentenza TF 5A_248/2011, consid. 4.3, del 14 novembre 2011).
Data modifica: 01/07/2018