Caso 439 del 16/12/2018
Quale è l’età determinante dei figli per la quale un genitore può essere obbligato ad esercitare un’attività lavorativa, dapprima a tempo parziale e poi a tempo pieno?
In una sentenza del 21 settembre 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti linee direttive: un obbligo di lavorare al 50% dal momento dell’inizio della scuola dell’obbligo del figlio più piccolo, poi all’80% dal momento in cui inizia la scuola secondaria ed infine a tempo pieno quando il figlio compie il 16esimo anno di età.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 1996; dalla loro unione sono nati quattro figli, rispettivamente nel 1997, nel 1999, nel 2002 e nel 2004. La separazione delle parti è intervenuta all’inizio del 2004.
Dopo una preliminare procedura di misure a tutela dell’unione coniugale, in data 22 settembre 2016 è stato pronunciato il divorzio e la madre è stata tra l’altro condannata a pagare un contributo alimentare per uno dei quattro figli, il minore in custodia alternata, ritenuto che gli altri tre sono stati affidati al padre.
La vicenda, dopo l’obbligatorio passaggio davanti al Tribunale d’appello, è giunta all’attenzione del Tribunale federale.
I vari principi espressi dal Tribunale federale nella vertenza oggetto del presente caso meritano una esposizione schematica, che qui di seguito sono riassunti:
- con la modifica legislativa in vigore dal 1° gennaio 2017, si rende necessario sviluppare un metodo di calcolo per i contributi alimentari dei figli che possa essere applicato ed essere obbligatorio sull’intero territorio svizzero;
- il contributo di mantenimento di un figlio comprende te componenti: il contributo in natura (con una presa a carico personale del figlio), il contributo in denaro (che serve a coprire i costi diretti) e il contributo di custodia/di accudimento (che serve in particolare a coprire il fabbisogno minimo di chi si occupa personalmente del figlio, vale a dire i suoi costi indiretti - v. anche sentenza TF 5A_454/2017, consid. 7, del 17 maggio 2018 e caso 430);
- in caso di ammanco il contributo in denaro (o contributo diretto) ha la priorità sul contributo di custodia/di accudimento (o contributo indiretto);
- secondo il principio della continuità (o della stabilità del figlio) l’accordo genitoriale deve valere anche dopo la separazione, ma non per una durata illimitata;
- in caso di disaccordo genitoriale, dopo la separazione e dopo un periodo transitorio appropriato, si applicano i seguenti criteri:
- esiste un principio di equivalenza tra i vari metodi di presa a carico dei figli, sia che si sia in presenza di una custodia personale, sia se la presa a carico avvenga ad opera di terzi (salvo l’eccezione del primo anno di vita, in cui il bambino è particolarmente sensibile ai cambiamenti relativamente alla persona di riferimento che si occupa di lui);
- la scolarizzazione del figlio libera progressivamente i genitori dalla sua presa a carico personale e pertanto in tal senso si possono fissare delle regole che impongano al genitore che si assume la custodia personale del figlio l’esercizio di un’attività lavorativa. Il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti linee direttive: un obbligo di lavorare al 50% dal momento dell’inizio della scuola dell’obbligo (che dipende dai Cantoni ed in Ticino inizia a 4 anni - art. 6 della Legge sulla scuola) del figlio più piccolo, poi all’80% dal momento in cui inizia la scuola secondaria ed infine a tempo pieno quando il figlio compie il 16esimo anno di età;
- queste linee direttrici non si applicano in astratto; ad es. in presenza di famiglie con quattro figli i principi sopra menzionati non possono essere considerati; lo stesso dicasi in presenza di un figlio con handicap;
- oltre a tali linee direttive il giudice deve equamente valutare anche l’ipotesi della possibilità di sgravare dall’accudimento il genitore per il tramite della custodia di terzi in strutture d’accoglienza pre e parascolastiche (ad es. un asilo, mamma diurna, mensa). Si devono anche considerare i vantaggi economici derivanti dal fatto che entrambi i genitori possano lavorare, tenuto conto delle possibilità di guadagno secondo i criteri abituali (salute, formazione, mercato del lavoro, ecc.);
- l’esame del contributo alimentare tra coniugi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 cifra 6 CC deve seguire le medesime linee direttrici che fanno riferimento alla possibilità di esigere da parte di un coniuge la ripresa di un attività lavorativa;
- un contributo alimentare a favore dell’ex coniuge può essere dovuto oltre al contributo di custodia/di accudimento a favore del figlio: è il caso quando c’è una differenza tra l’ammontare delle spese che coprono il fabbisogno minimo si sensi del diritto di famiglia calcolato per il contributo di custodia/di accudimento ed il debito mantenimento che permette di conservare il tenore di vita (compreso la parte previdenziale) in essere durante la vita comune e che ha influenzato concretamente la vita dei coniugi (altrimenti detto, matrimonio “lebensprägend”);
- la custodia del figlio da parte dei genitori o da parte di terzi persone è messa sullo stesso piano e ciò in particolare, ma non solo, in quei casi in cui i genitori non hanno mai vissuto assieme: questo approccio dimostra un netto cambio di approccio del Tribunale federale.
Nel caso concreto secondo il Tribunale federale, tenuto conto dei principi sopra esposti, si può pretendere che la madre lavori almeno all’80%.
Data modifica: 08/04/2019