Fabbisogno minimo e minimo esistenziale

Caso 338 del 01/08/2014

Il fabbisogno minimo di un coniuge si identifica con il minimo esistenziale?

In una sentenza dell'8 luglio 2014 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il fabbisogno minimo di un coniuge durante la vita separata non si identifica con il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì è quello corrispondente – per quanto possibile – al tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la vita comune.

I CCA 11.2012.130


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio il 23 giugno 1988. Dal matrimonio sono nati due figli, oggi ormai maggiorenni.
Il marito è attivo professionalmente, mentre la moglie non ha esercitato alcuna attività durante la vita comune.
I coniugi si sono separati nel 2009. Il 27 febbraio 2012 la moglie si è rivolta al giudice con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale.
Esperita l'istruttoria il giudice ha emanato la propria decisione fissando tra l'altro il contributo di mantenimento a favore della moglie in CHF 3'480.00 mensili.
La moglie è insorta in appello chiedendo un aumento del contributo di mantenimento rispetto a quanto deciso dal primo giudice.

In prima sede il fabbisogno minimo del marito è stato quantificato tenendo in considerazione le seguenti poste: minimo esistenziale del diritto esecutivo, pasti fuori domicilio, locazione, spese accessorie, cassa malati (base e complementare), assicurazione mobilia domestica, assicurazione RC privata, assicurazione oggetti di valore, leasing auto, RC, casco e imposta di circolazione auto, RC e imposta di circolazione scooter, quota TCS, libretto Eti, assicurazione protezione giuridica, altre spese auto e scooter, terzo pilastro e imposte, il tutto per complessivi CHF 6'110.00 mensili. Tenuto conto del fabbisogno minimo della moglie e del reddito del marito ne deriva un'eccedenza.

L'appellante ha sollevato delle censure relativamente al computo di determinate poste calcolate dal primo giudice nel fabbisogno minimo del marito, segnatamente in merito al fatto che nel fabbisogno minimo del marito fossero state inserite le seguenti poste: RC e imposta di circolazione dello scooter, l'assicurazione oggetti di valore, il versamento al III° pilastro, il TCS, il libretto Eti e l'assicurazione di protezione giuridica.

Il Tribunale d'appello ha sostanzialmente respinto tutte le censure e considerato giustificato il giudizio del primo giudice, segnatamente confermando la correttezza del calcolo del fabbisogno minimo del marito. Ha evidenziato che la moglie ha disconosciuto che il fabbisogno minimo di un coniuge durante la vita separata non si identifica con il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì è quello corrispondente - per quanto possibile - al tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la vita comune (RTiD I-2010, pag. 699, N. 20c con rinvii; per esteso sentenza TF 5A_304/2013 del 1° novembre 2013, consid. 4.1).

Per le singole poste il Tribunale d'appello ha indicato che:

  • il marito possiede il motociclo fin dalla metà degli anni '80 e il bilancio famigliare permette la spesa RC e imposta di circolazione (CHF 52.00 mensili);
  • l'assicurazione oggetti di valore assume prestazioni non coperte dall'assicurazione economia domestica, esisteva già durante la vita comune e il bilancio famigliare è in grado di assorbire la spesa (CHF 43.45);
  • il terzo pilastro era già pagato durante la vita in comune, non assicura rischi in favore di terzi e il bilancio famigliare è in grado di finanziarlo (CHF 388.75) (RTiD I-2007, pag. 741, consid. 7b, N. 19c);
  • le quote TCS, libretto Eti e protezione giuridica vanno contemplate dato che il bilancio famigliare può continuare a sovvenzionare il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica.

 

Per il computo eventuale di un contratto di leasing (ma in un caso completamente diverso) cfr. anche sentenza DTF 140 III 337.

Relativamente alle spese per l’automobile l'indennità di CHF 0.70/km copre mediamente i costi di un veicolo, dall’imposta di circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (cfr. I CCA 11.2013.63, consid. 7b, del 30 settembre 2015); Per un’attività lavorativa ordinaria si considera una media di 19.2 giorni feriali ogni mese (230 giorni annui: RTiD I-2013, pag. 835, consid. c; I CCA 11.2015.114 del 20 febbraio 2017).


Data modifica: 01/08/2014

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