Caso 432 del 01/09/2018
A quali condizioni è possibile far valere fatti nuovi in appello in una procedura retta dalla massima inquisitoria illimitata?
In una sentenza del 2 luglio 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se la procedura sottostà alla massima inquisitoria illimitata, le parti possono produrre dei nova in appello anche se le condizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiute.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono unitili in matrimonio nel 1992 e dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente il primo nel 2000 ed il secondo nel 2004. Il 7 maggio 2008 il Giudice ha pronunciato il divorzio e omologando la relativa convezione sulle conseguenze accessorie. L’8 maggio 2014 l’ex marito ha promosso una procedura di modifica della sentenza di divorzio, avente per oggetto la ridefinizione delle relazioni personali madre-figli e l’accollo a di lei carico di contributi alimentari, sempre per i figli. La domanda è stata accolta con decisione le cui motivazioni sono state trasmesse alle parti il 24 aprile 2017, decisione confermata in appello il 4 settembre 2017. La ex moglie ha ricorso al Tribunale federale.
La ricorrente solleva, tra altre censure, la violazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC, laddove la Corte cantonale d'appello ha rifiutato l’assunzione di un certificato medico del 19 maggio 2017: i Giudici cantonali hanno considerato che avrebbe potuto essere fornito prima, indipendentemente dal fatto che avesse una data posteriore alla decisione di prima istanza.
Per l’art. 317 cpv. 1 CPC, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se a) vengono immediatamente addotti e b) dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze; le condizioni sono cumulative (sentenza TF 5A_456/2016, consid. 4.1.1, del 28 ottobre 2016). Relativamente ai veri nova la condizione b) è automaticamente adempiuta e deve dunque essere esaminata solo la condizione a), mentre di fronte agli pseudo nova spetta a chi se ne prevale dimostrare in appello che ha avuto tutta la diligenza richiesta, ciò che segnatamente implica di esporre in modo preciso le ragioni per le quali i mezzi di prova non sono stati prodotti in prima sede (DTF 143 III 42, consid. 4.1; sentenza TF 5A_756/2017 del 6 novembre 2017 e riferimenti). Queste condizioni sono valide anche in caso di applicazione della massima inquisitoria sociale (DTF 142 III 413, consid. 2.2.2; DTF 138 III 625, consid. 2.2, cfr. caso 309). Nel caso concreto occorre tuttavia valutare se le medesime condizioni sono applicabili anche in presenza di una causa retta dalla massima inquisitoria illimitata, segnatamente se occorre giudicare una questione che si riferisce ad un figlio minorenne (art. 296 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto il Tribunale federale ha potuto esprimersi per la prima volta con un libero potere di cognizione ed ha indicato che se la procedura sottostà alla massima inquisitoria illimitata (art. 296 cpv. 1 CPC), la rigida applicazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC non si giustifica. Ai sensi dell’art. 296 cpv. 1 CPC, i Giudici d’appello devono ricercare loro stessi d’ufficio i fatti e per questo motivo possono ordinare d’ufficio l’ammissione di tutte le prove atte e necessarie per stabilire i fatti pertinenti per adottare una decisione conforme all’interesse del bambino (DTF 128 III 411, consid. 3.2.1; sentenza TF 5A_528/2015, consid. 2, del 21 gennaio 2016; sentenza TF 5A_876/2014, consid. 4.3.3 del 3 giugno 2015). In questo senso occorre ammettere che se la procedura sottostà alla massima inquisitoria illimitata, le parti possono produrre dei nova in appello anche se le condizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiute.
Pertanto nel caso concreto il certificato medico prodotto dalla ricorrente doveva essere ammesso in appello.
Data modifica: 19/11/2018