Caso 141 del 08/01/2006
Esiste l’obbligo di sottoporsi alla perizia sul DNA nell’ambito di una procedura di accertamento della filiazione?
In una sentenza del 2 maggio 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’obbligo di collaborazione deve essere conseguito con i mezzi previsti dal diritto procedurale. Secondo il diritto federale sono ammissibili multe d’ordine del diritto procedurale, una pena per disobbedienza a decisioni dell’autorità secondo il Codice Penale o l’accompagnamento da parte della forza pubblica nei locali dove è effettuato l’esame. È invece inammissibile la costrizione fisica diretta al momento del prelievo di sangue.
Il caso (in particolare la frase in italico) è superato dalla sentenza 12 ottobre 2017 del Tribunale federale di Losanna pubblicata in DTF 143 III 624, consid. 6.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il Tribunale federale si occupa nel caso qui trattato di un ricorso di diritto pubblico inoltrato contro un'ordinanza sulle prove del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra, con cui - nonostante l'opposizione delle parti in causa - era stata ordinata la perizia sul DNA, con la comminatoria, in caso di sottrazione a tale perizia, di una pena pecuniaria e l'eventuale ricorso alla forza pubblica. La base legale di tale ordine è stata indicata dal Tribunale nell'art. 254 cpv. 2 CC, secondo cui le parti e i terzi devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza, sempreché non pericolosi per la salute.
Nel messaggio del Consiglio federale relativo al diritto della filiazione entrato in vigore il 1° gennaio 1978 (FF 1974 II 1 e segg; art. 254 CC) si legge come a livello federale si sia rinunciato a prevedere una sanzione specifica in caso di mancata collaborazione ai sensi dell'art. 254 cpv. 2 CC, lasciando al Giudice medesimo il compito di valutare questo atteggiamento negativo e, se del caso, di accompagnare l'obbligo di cooperare (per cui ad es. di sottoporsi alla perizia del DNA) con le eventuali sanzioni previste per il diritto cantonale, nonché l'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità) e l'art. 41 CO (risarcimento del danno).
Nel caso concreto la legislazione cantonale ginevrina (come d'altra parte quella ticinese) non prevede alcuna base legale per obbligare le parti mediante la forza pubblica a sottoporsi alla perizia del DNA, per cui il Tribunale federale ha accolto il ricorso, lasciando tuttavia indecisa la questione a sapere se in presenza di una base legale cantonale, la medesima sarebbe stata considerata conforme al diritto federale.
La dottrina maggioritaria è contraria a questa possibilità, senza tuttavia indicare con sufficiente chiarezza - dice il Tribunale federale - se questa opposizione sia giustificata solo per la mancanza di una base legale federale o se anche in presenza di una tale base legale la medesima non sarebbe comunque compatibile a priori con il diritto federale.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5P.444/2004/frs
Come indicato sopra il caso è superato dalla sentenza 12 ottobre 2017 del Tribunale federale di Losanna pubblicata in DTF 143 III 624, consid. 6, secondo cui con l’entrata in vigore del Codice di Procedura Civile federale, che ha sostituito i singoli codici di procedura civile cantonali, la questione relativa agli esami necessari all'accertamento della filiazione è stata regolamentata dall’art. 296 CPC; tale norma al suo 2° capoverso prevede che le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili (art. 166 CPC e art. 167 CPC). Le conseguenze del mancato rispetto di tale norma possono essere contenute in una comminatoria penale (art. 292 CP), o in una multa disciplinare o in misure coercitive (art. 343 cpv. 1 lett. a.-d. CPC). E data la possibilità anche di ricorrere alla forza e di conseguenza alla polizia per uno striscio boccale.
Data modifica: 08/04/2018