Finanziamento con soli beni propri di un fondo e acquisizione del plusvalore ai medesimi beni priori

Caso 284 del 16/04/2012

Se un fondo è stato finanziato con beni propri e ha beneficiato di un plusvalore, tale plusvalore va suddiviso con l'altro coniuge?

In una sentenza del 17 febbraio 2012, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Dal momento in cui solo i beni propri di un coniuge hanno finanziato l'acquisto di un bene immobiliare, il plusvalore corrispondente, dedotto il finanziamento iniziale e l'ammontare del prestito ipotecario, fa parte integralmente della medesima massa dei beni propri, mentre gli acquisti non hanno diritto ad alcun compenso ex art. 209 cpv. 3 CC.

 

Sentenza TF 5A_352/2011, pubblicata in DTF 138 III 150


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi hanno acquistato durante il matrimonio un bene immobile, finanziato dalla moglie con un importo di CHF 355'000.00 di suoi beni propri e l'assunzione di un'ipoteca di CHF 670'000.00; il fondo è stato iscritto a Registro Fondiario quale proprietà dei coniugi in ragione di 1/2 ciascuno. Rispetto a tale valore iniziale di complessivi CHF 1'025'000.00 al momento della liquidazione del regime matrimoniale lo stesso è stato considerato valere CHF 1'700'000.00; l'ipoteca è rimasta invariata e non ha subito alcun ammortamento.

in caso di divorzio, la divisione di un fondo in comproprietà, così come la liquidazione di altri rapporti giuridici particolari tra coniugi, dev'essere effettuata prima della liquidazione del regime matrimoniale secondo l'art. 205 CC (cfr. sentenza TF 5C.87/2003 del 19 giugno 2003; sentenza TF 5A_87/2010 del 5 maggio 2010, consid. 3.1 e riferimenti; cfr. anche caso-187).
La liquidazione del regime matrimoniale non impone lo scioglimento della comproprietà, ma di regola i coniugi sceglieranno tale occasione per procedere in tal senso (cfr. sentenza TF 5A_87/2003, consid. 4.1).
Lo scioglimento della comproprietà è retta dagli art. 650 CC e art. 651 CC, a cui si aggiunge, visto il matrimonio, quanto prevede l'art. 205 cpv. 2 CC. Tra le varie eccezioni per opporsi alla divisione in generale vi può essere la tesi secondo cui la richiesta di scioglimento avviene intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC) o la divisione sarebbe esclusa dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata (art. 650 cpv. 1 CC): tuttavia in caso di divorzio il Tribunale federale ha indicato che tali eccezioni di regola non sono giustificate (cfr. sentenza DTF 119 II 197, consid. 2 e riferimenti). Se i comproprietari non si accordano sul modo della divisione, il giudice ordina la divisione in natura o la vendita agli incanti pubblici o a trattative private (art. 651 cpv. 2 CC), ma può anche attribuire la proprietà del fono integralmente al coniuge che giustifica un interesse preponderante, con l'obbligo di risarcire l'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC), fissando l'indennità, fondandosi sul valore venale del fondo (sentenza 5A_600/2010 del 5 gennaio 2011, consid. 4.1 pubblicato in FamPra.ch 2011, pag. 417).

Nel caso concreto il Tribunale federale ha attribuito il fondo in proprietà esclusiva alla moglie al valore di CHF 1'700'000.00; dal momento in cui la moglie ha finanziato tale fondo con un importo di CHF 355'000.00, deve dunque al marito l'importo di CHF 337'500.00 (CHF 1'700'000.00 ./. CHF 670'000.00 di ipoteca ./. CHF 355'000.00 di suo finanziamento iniziale : 2).

Liquidata la comproprietà, occorre in seguito procedere alla liquidazione del regime matrimoniale, integrando il risultato della divisione della comproprietà nelle differenti masse matrimoniali dei coniugi, i quali - nel caso concreto - sottostanno al regime ordinario della partecipazione agli acquisti; occorre dunque verificare a quale massa occorre integrare il fondo e l'indennità dovuta dalla moglie al marito ex art. 205 cpv. 2 CC, rispettivamente a quale massa matrimoniale del marito va integrata tale indennità. Ciò permetterà di calcolare il beneficio di ciascuna massa degli acquisti per procedere al calcolo finale della liquidazione del regime matrimoniale.

Nel caso concreto l'importo di CHF 355'000.00 della moglie è da considerarsi quale suo bene proprio. Dal momento in cui l'acquisto del fondo è stato parzialmente finanziato con l'accensione di un'ipoteca, il bene fa parte della massa che ha dato la prestazione a contanti (DTF 123 III 152, consid. 6 b/aa) e questa massa è gravata , sul piano interno, del debito ipotecario (DTF 132 III 145, consid. 2.3.2 e DTF 123 III 152, consid. 6b/aa); in effetti un debito grava la massa con la quale è in rapporto di connessione (art. 209 cpv. 2 CC).
Quindi il fondo appartiene alla massa dei beni propri della moglie e il debito ipotecario è connesso con tale massa.

Dal momento in cui solo i beni propri della moglie hanno finanziato l'acquisto del bene immobiliare, il plusvalore corrispondente, dedotto il finanziamento iniziale e l'ammontare del prestito ipotecario, fa parte integralmente della medesima massa dei beni propri della moglie e gli acquisti non hanno diritto ad alcun compenso ex art. 209 cpv. 3 CC. (DTF 123 III 152, consid. 6b/bb). Saranno infine i beni propri della moglie a dover saldare l'importo dell'indennità stabilita dal Giudice a favore del marito a seguito della divisione della comproprietà, secondo il principio della connessione previsto dall'art. 209 cpv. 2 CC.

Tenuto conto che l'autorità cantonale ha sbagliato il calcolo, il Tribunale federale le ha ritornato l'incarto per una nuova decisione sulla liquidazione del regime matrimoniale.

Segnalo che con sentenza 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011 il Tribunale federale aveva ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale un bene comperato interamente a credito va considerato un acquisto (cfr. sentenza TF 5A_111/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 4.2.3, anche in FamPra.ch 2008, pag. 380).


Data modifica: 16/04/2012

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