Caso 444 del 01/03/2019
Il giudice può ordinare il blocco di un conto dell’ex marito per garantire le pretese alimentari del figlio assertivamente messe in pericolo?
In una sentenza del 26 ottobre 2018 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
L’art. 178 CC entra in linea di conto solo come misura a protezione dell’unione coniugale o – per analogia – come provvedimento cautelare in una causa di stato, mentre dopo la pronuncia del divorzio non è più applicabile. Per evitare che il debitore distragga o faccia sparire beni destinati alla costituzione di una garanzia l’unica via percorribile è quella del sequestro. Il blocco di un conto bancario ai sensi dell’art. 292 CC non può essere disposto con decreto cautelare.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le parti sono divorziate dal 7 novembre 2012. Con l’allora sentenza di divorzio il Pretore aveva omologato una convenzione in cui i coniugi hanno previsto – tra l'altro – l'affidamento della figlia alla madre e l’impegno del padre a versare un contributo alimentare per la figlia di CHF 1’000.00 mensili.
Il 28 luglio 2016 l’ex marito si è rivolto al pretore per ottenere tra le altre richieste, già in via cautelare, la riduzione del contributo alimentare per la figlia.
Durante la procedura le parti hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato dal pretore, in virtù del quale il contributo alimentare per la figlia è stato ridotto a CHF 700.00 mensili. In coda all'udienza in cui è stato trovato l’accordo il pretore ha decretato, di propria iniziativa, un blocco cautelare di CHF 50’000.00 a carico di un conto bancario intestato all’ex marito.
Esperito successivamente il contraddittorio, con successivo decreto cautelare del 25 gennaio 2017 il Pretore ha confermato il blocco del conto bancario dell’ex marito fino a concorrenza di CHF 50’000.00, pari alla metà del saldo in conto, autorizzando nondimeno il medesimo a versare il contributo alimentare per la figlia prelevandolo da tale conto e girandolo su un conto intestato alla ex moglie.
Contro tale decisione l’ex marito ha presentato appello. Nell'appello egli fa valere che l'art. 178 CC, sul quale il pretore parrebbe aver fondato il blocco del conto bancario, sarebbe applicabile solo a persone coniugate o in fase di divorzio, non a soggetti già divorziati. L'appellante contesta inoltre di mettere in pericolo le pretese alimentari della figlia.
Il Tribunale d’appello ha indicato che nella fattispecie il richiamo all'art. 178 CC non è pertinente. Tale disposizione entra in linea di conto solo come misura a protezione dell'unione coniugale o – per analogia – come provvedimento cautelare in una causa di stato (RtiD I-2010 pag. 697 n. 18c), mentre dopo la pronuncia del divorzio non è più applicabile.
Nel caso concreto le parti sono divorziate dal 2012 e pertanto misure conservative in applicazione dell'art. 178 cpv. 2 CC non potevano più essere adottate.
Per garantire il versamento di contributi alimentari per i figli prima o dopo una causa di stato (protezione dell'unione coniugale, separazione, divorzio o relative azioni di modifica) oppure nel quadro di un'azione di mantenimento, si applicano le disposizioni degli art. 290 CC a 293 CC. E l'art. 292 CC prevede, in particolare, che il giudice può ordinare al debitore di “fornire adeguate garanzie” a tutela di contributi futuri. Se la garanzia verte su una somma in denaro, il giudice ingiunge al convenuto di consegnare la somma in questione a un istituto di deposito in garanzia dei contributi di mantenimento futuri.
Ove il destinatario non ottemperi all'ingiunzione, occorre procedere in via forzosa per mezzo di un'esecuzione tendente alla prestazione di garanzie (art. 38 cpv. 1 LEF, art. 43 n. 3 LEF e art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF). Per evitare che il debitore distragga o faccia sparire i beni destinati a costituire la garanzia il creditore può ottenere, anche prima di promuovere l'esecuzione, misure conservative (per esempio il blocco di un conto bancario) con un'istanza di sequestro (art. 272 cpv. 1 LEF). La richiesta di garanzia va considerata allora come un'azione di convalida del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF). Se il debitore consegna l'importo in questione allo stabilimento cantonale di deposito (art. 9 LEF e art. 24 LEF), l'esecuzione si estingue. Se offre garanzie diverse (personali o reali) da quella ordinatagli, l'Ufficio di esecuzione informa il creditore, il quale può accettarle o respingerle. Se le rifiuta, l'esecuzione continua in via di pignoramento, in esito al quale il prodotto della realizzazione è consegnato a uno stabilimento di deposito (nel Cantone Ticino: la Banca dello Stato: art. 29 LALEF) fino a concorrenza dell'ammontare della garanzia (v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_95/2008, consid. 3.3, del 20 agosto 2008).
La costituzione di una garanzia ancora non comporta, ad ogni modo, il versamento automatico di contributi alimentari al figlio, il quale è equiparato unicamente a un creditore pignoratizio. Se il genitore continua a non pagare, il figlio non può esigere quindi il versamento del contributo alimentare direttamente dallo stabilimento di deposito. Deve introdurre un'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF) per ogni contributo che giunge a scadenza. Egli può evitare nondimeno tale inconveniente chiedendo al giudice, sin dal momento in cui postula la costituzione di garanzie da parte del genitore, che inviti lo stabilimento di deposito a corrispondergli il contributo alimentare periodico.
Nel caso in esame il Pretore non ha ancora preso alcuna decisione che obblighi l’ex marito a costituire una garanzia di CHF 50’000.00 destinata ad assicurare il contributo alimentare di CHF 700.00 mensili per la figlia. Con il decreto impugnato egli si è limitato a confermare il precedente decreto emanato senza contraddittorio mediante il quale ordinava il blocco cautelare di CHF 50’000.00 a carico di un conto intestato all’ex marito.
Se non che, come si è spiegato sopra, per evitare che il debitore distragga o faccia sparire beni destinati alla costituzione di una garanzia l'unica via percorribile è quella del sequestro. Il blocco di un conto bancario ai fini dell'art. 292 CC non può essere disposto con decreto cautelare. Per di più, un sequestro non può essere ordinato d'ufficio. Occorre un'istanza, come occorre un'istanza perché sia ingiunta al debitore la costituzione di garanzie.
Nelle circostanze descritte il decreto cautelare impugnato è stato quindi annullato.
Data modifica: 01/03/2019