I redditi dei beni propri possono essere considerati beni propri?

Caso 299 del 01/12/2012

In una sentenza del 10 febbraio 2012, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

I redditi dei beni propri fanno parte degli acquisti solo nella misura in cui non servono al mantenimento e al rinnovo dei valori patrimoniali necessari all'impresa, i quali si usano e si deteriorano. In questi casi solo i redditi netti dell'azienda commerciale appartengono agli acquisti.

DTF 138 III 193

 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 1969. Non hanno adottato alcun regime matrimoniale straordinario, per cui sottostanno al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. A quell'epoca il marito conduceva l'azienda individuale vinicola della sua famiglia. Nel mese di marzo 2007 è stata avviata la procedura di divorzio, in seguito pronunciato.

Nel 1978, quando il marito aveva ripreso da suo padre l'azienda viticola e il relativo inventario, il valore era di CHF 58'109.00 e faceva parte dei suoi beni propri. Da questo momento tutti i mobili dell'azienda sono stati integralmente rinnovati utilizzando il reddito aziendale, tanto che nessuno dei beni esistenti al divorzio risaliva all'epoca della ripresa da parte del marito dei beni dell'azienda di suo padre.
L'inventario al momento del divorzio aveva un valore di CHF 339'800.00. Tale inventario comprendeva trattori, macchie e utensili, mobili per ufficio, macchine e apparecchi specifici per la vigna, così come contenitori per lo stoccaggio del vino. Questo valore fa dunque parte degli attivi aziendali.

In tali circostanze la massa degli acquisti del marito non ha alcun credito nei confronti di quella dei suoi beni propri. Ai sensi dell'art. 197 cpv. 2, cifra 4 CC, i redditi dei beni propri sono da intendersi i redditi lordi, ossia tutto ciò che produce il patrimonio di base. Da ciò non si può tuttavia concludere che il reddito di valori patrimoniali produttivi appartenenti ai beni propri non possa essere destinato al mantenimento, rispettivamente al rinnovo della sostanza patrimoniale, come è il caso nelle aziende economiche; al contrario, i redditi dei beni propri fanno parte degli acquisti solo nella misura in cui non servono al mantenimento e al rinnovo dei valori patrimoniali necessari all'impresa, i quali invecchiano e si deteriorano. In questi casi solo i redditi netti dell'azienda commerciale appartengono agli acquisti.

Nella stessa sentenza si legge che il marito, titolare dell'azienda, aveva venduto nel 1997 un immobile ad essa appartenente per CHF 910'000.00 ed utilizzato il ricavato della vendita in parte per rimborsare il debito ipotecario e in parte l'aveva inserito negli attivi aziendali.
Il Tribunale federale ha indicato a questo proposito che non solo i valori dei contributi che aumentano gli attivi, ma anche quelli che riducono i passivi e che servono dunque al mantenimento dell'azienda devono essere contabilizzati nella stessa (a proposto dell'ammortamento di debiti, cfr. sentenza TF 5P.82/2004 del 7 ottobre 2004, consid. 2.5.2) e nel caso concreto appartengono alla massa dei beni propri.

Sempre nel corso del matrimonio, il marito ha inoltre acquistato un fondo in piena proprietà con un importo di CHF 200'000.00 utilizzando una linea di credito aziendale e un altro in una quota parte di 1/3 finanziato esclusivamente con un'ipoteca: anche in questo caso non vi è alcuna ricompensa variabile tra acquisti e beni propri del marito. Poco importa che l'acquirente avesse la disponibilità economica di finanziarli con denaro suo, dato che non contano le possibilità economiche ma il flusso dei pagamenti concreti (cfr. DTF 135 III 241, consid. 6.5 non pubblicato, che si trova in sentenza TF 5A_605/2008 del 28 gennaio 2009).


Data modifica: 01/12/2012

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