Caso 1 del 14/11/1999
Dopo la separazione di fatto di due coniugi, sussiste tra l’altro il problema dell’attribuzione all’uno o all’altro della casa o dell’appartamento coniugale. Che destino avranno i mobili e le suppellettili di tale abitazione?
In una sentenza del 21 febbraio 1997* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Di regola l’arredamento è lasciato in uso al coniuge che rimane nell’abitazione coniugale, ma nulla impedisce al giudice di attribuire all’altro coniuge (ossia quello che dovrà lasciare o che ha già lasciato la casa) il mobilio e le suppellettili non indispensabili a chi rimane presso l’abitazione coniugale; se il coniuge che rimane presso tale abitazione si rifiuta di consegnare all’altro gli oggetti indicati dal giudice, questi può allora obbligarlo a corrispondere all’altro il valore in denaro.
* Sentenza pubblicata in REP 1997, N. 20.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza ha un significato molto chiaro: se gli oggetti presso l'abitazione coniugale sono il minimo indispensabile, allora il coniuge che esce di casa dovrà comperarsi per sé altri mobili e suppellettili; se invece l'arredamento contempla beni in sovrappiù, allora questi potranno essere dati al coniuge che esce di casa. Purtroppo anche la conseguenza è chiara: se una famiglia è di ceto medio basso, il coniuge che dovrà lasciare l'abitazione coniugale o si dovrà trovare un appartamento ammobiliato o si dovrà comperare i mobili, verosimilmente indebitandosi (ciò che non è evidente, dato che difficilmente otterrà un credito, non avendo la possibilità di garantirne la restituzione).
Data modifica: 14/11/1999