Caso 199 del 21/07/2008
Quale è il regime fiscale in genere relativamente ai contributi alimentari versati a favore di figli minorenni ed in particolare in caso di autorità parentale congiunta e custodia alternata?
In una sentenza del 4 settembre 2007*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
A dipendenza della situazione famigliare l’imponibilità, le deduzioni e l’aliquota possono essere differenti. In caso di autorità parentale congiunta e di custodia alternata, con versamento di un contributo alimentare a favore dei figli, quest’ultimo può essere dedotto fiscalmente dal genitore debitore; le deduzioni sociali relative ai figli sono per contro deducibili dal genitore creditore degli alimenti. Se per contro non vi è alcun versamento di contributi alimentari a favore dei figli e se la custodia alternata pone i genitori in una situazione analoga, la deduzione sociale per i figli è concessa al genitore che ha il reddito più elevato.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza del Tribunale federale si riferisce all'imponibilità alimentare a favore dei figli nell'ambito della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Tuttavia il Tribunale federale prevede dei principi che sono validi anche in merito alla tassazione cantonale.
Art. 9 cp. 1 LIFD prevede che il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni; l'art. 8 cpv. 1 LT (Legge Tributaria ticinese) prevede la medesima regolamentazione. A contrario in caso di divorzio, di separazione legale o di fatto duratura, i coniugi sono imposti separatamente. Ciò vale naturalmente anche in caso di genitori non coniugati.
Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l'autorità parentale (art. 8 cpv. 2 LT e art. 9 cpv. 3 LIFD, limitatamente al reddito, non essendovi l'imposta sulla sostanza a livello federale).
Sia a livello federale che cantonale esistono le cosiddette "deduzioni sociali"; l'art. 34 let. a) LT prevede che sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, CHF 10’900.00 (cifra valida nel 2008). A livello federale l'art. 213 cpv. 1 LIFD prevede una regolamentazione analoga, prevedendo tuttavia un'altra cifra deducibile: sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, CHF 4700.00 (cifra valida nel 2008).
Sia a livello federale che cantonale esiste anche una regolamentazione della deduzione dei premi di cassa malati e altre assicurazioni, di cui non tratteremo nel presente caso.
La regolamentazione cantonale e federale prevede inoltre aliquote fiscali differenti, a dipendenza se si è in presenza di una persona sola oppure per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 LT; cfr. anche art. 36 LIFD, anche se il tenore di quest'ultima norma appare un po' differente rispetto a quella cantonale citata).
Dal momento in cui si è in presenza di un divorzio, di una separazione legale o di fatto duratura, oppure ancora di genitori non coniugati, la situazione dell'imponibilità e delle deduzioni fiscali relativamente ai figli minorenni differisce di caso in caso.
In particolare il diritto alla deduzione sociale spetta al genitore che provvede al sostentamento del figlio minorenne (art. 35 cpv. 1 let. a e art. 34 let. a LT): da notare che il genitore che provvede al sostentamento dei figli minorenni è colui a cui i figli sono affidati.
Il contributo alimentare a favore dei figli minorenni va imposto fiscalmente al genitore che ne detiene l'autorità parentale; d'altra parte l'altro genitore potrà dedurre gli alimenti versati per i figli minorenni dal proprio reddito. Preciso che in realtà questo sistema di imponibilità e deducibilità fiscale si applica a dipendenza di quale genitore ha l'affidamento (la custodia) del figlio e non necessariamente anche l'autorità parentale.
Inoltre, il genitore che vive in comunione domestica con figli minorenni e che provvede al loro sostentamento potrà continuare a beneficiare dell'aliquota per coniugati (regolamentazione di diritto incostituzionale, ma di fatto in essere - DTF 131 II 697!), mentre l'altro genitore sarà imposto (preciso che in Ticino di prassi dopo un anno) con l'aliquota per persone sole.
Relativamente alle deduzioni sociali per i concubini, non essendoci (come in tanti altri campi, purtroppo!) una regolamentazione specifica, il Tribunale federale ritiene loro applicabili le normative relative alle persone non coniugate, vedove, divorziate, separate legalmente o di fatto.
Va considerato inoltre che una stessa deduzione fiscale non può essere ammessa due volte (ossia a ciascuno dei due genitori) e che deve essere esclusa la possibilità di accordare ad entrambi i coniugi divorziati o separati (legalmente o di fatto) l'aliquota per coniugati (DTF 131 II 553, consid. 3, pag. 555).
Da notare inoltre che al coniuge non affidatario non è data la possibilità di dedurre spese dirette concernenti i figli, ad es. per l'esercizio del diritto di visita, anche se queste, a dipendenza dell'ampiezza e frequenza del diritto di visita, possono fortemente variare.
Nel caso in cui si sia in presenza di genitori non coniugati, divorziati, separati legalmente o di fatto e con il mantenimento dell'esercizio in comune dell'autorità parentale e eventualmente con una custodia alternata (ad es. il figlio vive una settimana con un genitore e l'altra con l'altro) la regolamentazione fiscale è la seguente.
Innanzi tutto attiriamo l'attenzione sul fatto che l'Amministrazione federale delle finanze ha emanato il 20 gennaio 2000 la circolare no. 7 relativa all'imposizione della famiglia secondo la LIFD, l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta a genitori non coniugati e la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte di genitori divorziati o separati (attenzione, v. sotto).
L'amministrazione federale delle contribuzioni ha indicato in particolare che nel caso di autorità parentale congiunta e cusodia alternata dei genitori, senza la corresponsione l'un l'altro di contributi di mantenimento per i figli minorenni, o in caso di uguaglianza di contrbuti versati da l'uno verso l'altro genitore, il criterio determinante per calcolare le deduzioni fiscali e l'aliquota è l'estensione della custodia di ciascun genitore ("la maggior custodia effettiva"). Nel caso di custodia effettiva della stessa importanza da parte dei due genitori, il criterio sussidiario determinante per la concessione della deduzione sociale per i figli e per la scelta dell'aliquota applicabile è quello del reddito più elevato. Per quanto riguarda la ripartizione tra i genitori delle spese di mantenimento del figlio, non vi sono, in linea di principio, motivi per scostarsi dalla regolamentazione giuridica in vigore; accordi non vincolanti, conclusi a titolo precario tra i genitori, sono irrilevanti (cfr. DTF 131 II 553, consid. 3.5).
Dunque, tenuto conto di quanto precede, solo uno dei genitori (salvo nei casi di matrimonio e di vita comune, naturalmente), ossia colui che ha l'autorità parentale (esclusiva o congiunta ... e meglio sarebbe parlare di affidamento) e garantisce il mantenimento principale del figlio con i suoi mezzi economici o con quelli ottenuti con un contributo alimentare, ha diritto alla deduzione sociale e, se vive in comunione domestica con il figlio minorenne, potrà beneficiare dell'aliquota per coniugati.
Secondo il Tribunale federale la possibilità di prevedere delle deduzioni sociali o delle aliquote per coniugati per entrambi i genitori, nella misura di metà, non è compatibile con il sistema previsto dalla LIFD.
Da notare infine che il Tribunale federale ricorda della differenza della trattazione fiscale degli alimenti versati a favore di figli minorenni rispetto a quelli versati a figli maggiorenni; questi ultimi infatti non sono imponibili nella partita fiscale dei figli che li ricevono, ma d'altra parte non possono essere dedotti dal reddito del genitore che li versa loro; tale regolamentazione, valida nell'ambito della LIFD, è ripresa analogamente in Ticino.
Per la deduzione sociale la LT prevede che è data per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25esimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. Attenzione: nuovo art. 34 cpv. 1 let.a) LT in vigore dal 1° gennaio 2012, che prevede una regolamentazione diversa.
* Sentenza pubblicata in DTF 133 II 305.
Segnalo inoltre la sentenza TF 5A_725/2008 del 6 agosto 2009, in particolare consid. 6., per un esempio di calcolo dei contributi alimentari a favore dei figli in caso di custodia alternata.
Per l'aliquota ridotta cfr. anche RTiD II 2016, pag. 575.Per la deduzione per figli, fra i genitori non coniugati che convivono un’unica economia domestica e che esercitano l’autorità parentale in comune, quando non vi è alcun versamento di alimenti e uno dei genitori non percepisce redditi, cfr. RTiD II 2018, N. 6t
Per il nuovo sistema di imposizione in caso di affidamento o custodia alternata (precisazioni giurisprudenziali) cfr. DTF 141 II 338, laddove viene indicato che nel caso in cui i coniugi divorziati fruiscono dell'autorità parentale congiunta, di una custodia alternata equivalente, se non viene versato alcun contributo di mantenimento e se i genitori hanno convenuto di assumere il mantenimento del figlio in parti uguali, il genitore che contribuisce per l'essenziale al mantenimento del figlio è quello che dispone del reddito più basso; di conseguenza deve essergli concessa la tariffa ridotta per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonale e comunale sul reddito. In questo contesto la soluzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che consiste a concedere detta tariffa al genitore che dispone del reddito più elevato, viola il principio della capacità economica verticale.
Per il resto cfr. caso 364.
Data modifica: 11/10/2020