Impugnazione dei contributi di mantenimento e possibilità di decidere ultra petita

Caso 303 del 01/02/2013

Qualora venga impugnato con un rimedio giuridico unicamente il contributo di mantenimento per un coniuge, anche i contributi di mantenimento per i figli possono essere nuovamente fissati? Vale anche il contrario?

In una sentenza del 7 dicembre 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora sia impugnato con un rimedio giuridico unicamente il contributo di mantenimento per un coniuge, anche i contributi di mantenimento per i figli possono essere nuovamente fissati. Qualora invece solo i contributi di mantenimento dei figli siano impugnati, il contributo di mantenimento fissato per il coniuge cresce in giudicato. In assenza di una richiesta di parte, è inammissibile determinare nuovamente il contributo di mantenimento per il coniuge.

Sentenza TF 5A_361/2011

 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1996 e dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 1999 e nel 2001. Nel mese di marzo 2009 i coniugi si sono separati. Dapprima è stato adito il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale e in seguito quello del divorzio, così che la procedura di misure a protezione dell'unione coniugata è continuata sotto forma di procedura cautelare.

Nonostante il marito non avesse chiesto alcuna soppressione del contributo alimentare muliebre, i giudici cantonali hanno ritenuto che la moglie potesse mantenersi da sola e soppresso il contributo alimentare a suo favore.
I giudici cantonali si sono avvalsi della giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 128 III 411 resa nell'ambito di una procedura di divorzio.

Relativamente alle questioni concernenti i figli, la massima ufficiale si applica  all'oggetto del litigio e la massima inquisitoria all'accertamento dei fatti. Il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti e non solo può attribuire meno rispetto a quanto richiesto, ma addirittura altro e statuire anche in assenza di conclusioni in merito; deve inoltre accertare i fatti, ordinando se del caso d'ufficio l'assunzione delle prove necessarie. Le parti rimangono in ogni caso obbligate a collaborare alla procedura probatoria sottoponendo al giudice i fatti determinanti e le proprie richieste di prove.
Per le questioni relative ai coniugi si applica invece all'oggetto del litigio il principio dispositivo e all'accertamento dei fatti il principio attitatorio. Il giudice è di conseguenza vincolato dalle conclusioni delle parti; non può decidere a favore di una parte né di più, né altro rispetto a quanto richiesto e neppure meno rispetto a quanto riconosciuto. Decide nei limiti dei fatti asseriti e provati dalla parti.

Con la sentenza pubblicata in DTF 128 III 411 il Tribunale federale ha spiegato che i fatti stabiliti per il tramite della massima inquisitoria, applicabile al mantenimento dei figli, possono servire anche per la fissazione del contributo di mantenimento a favore del coniuge. Di conseguenza in caso di ricorso presentato contro entrambi i contributi alimentari, i giudici devono determinare la correttezza di entrambi e se del caso non possono rinunciare a modificare il contributo di mantenimento del coniuge se la situazione fattuale è stata accertata diversamente in base  alla massima inquisitoria.
Il Tribunale federale ha tuttavia spiegato la portata di tale soluzione quando solo il contributo alimentare del coniuge è impugnato. L'art. 282 cpv. 2 CPC-CH consacra un'eccezione al principio della cosa giudicata e dal momento in cui è impugnato solo il dispositivo relativo all'alimento a favore del coniuge, il Giudice può modificare anche quello dei figli, mentre se l'oggetto del ricorso porta solo sul contributo alimentare a favore dei figli, l'assetto alimentare del coniuge acquisisce forza di cosa giudicata (parziale) e l'autorità di ricorso non può modificarlo. E' possibile decidere una modifica del dispositivo sull'alimento a favore del coniuge solo se è oggetto di impugnativa e solo nei limiti della medesima (cfr. DTF 129 III 417, consid. 2.1.2; sentenza TF 5A_750/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza TF 5A_265/2008 del 18 agosto 2008, consid. 2.3).

Nel caso concreto i giudici cantonali hanno applicato in modo errato tali principi, segnatamente sopprimendo il contributo alimentare muliebre; la massima ufficiale ha permesso di stabilire i fatti d'ufficio, ma non di modificare l'alimento muliebre in assenza di qualsiasi conclusione ivi relativa.


Data modifica: 01/02/2013

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