Caso 513 del 01/03/2022
In una sentenza del 13 luglio 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e, cumulativamente, la situazione giuridica è chiara. Un cumulo di pretese è possibile, qualora sottoposte alla medesima procedura e di competenza ratione materiae del medesimo giudice.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Riassunto dei fatti
I coniugi si sono sposati nel 1993. Dall'unione sono nati due figli nel frattempo maggiorenni. Dal 2008 i rapporti fra i coniugi sono regolati mediante decisioni cautelari aventi per oggetto essenzialmente i contributi di mantenimento della moglie. Con istanza 3 luglio 2018 introdotta in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC, il marito ha chiesto la condanna della moglie alla rifusione dell'importo di CHF 82'636.25, oltre interessi. Quale titolo ha allegato un'eccedenza di alimenti da lui asseritamente corrisposti per rapporto a quanto fissato nelle precedenti numerose decisioni giudiziarie per il periodo dall'aprile 2009 all'aprile 2014. Con sentenza 13 giugno 2019 il giudice di prima sede ha parzialmente accolto l'istanza per l'importo di CHF 72'084.65 (oltre interessi). Il Tribunale d’appello, adito dalla moglie con gravame 21 giugno 2019, ha respinto il medesimo con la decisione 22 gennaio 2020 qui impugnata. Con ricorso in materia civile 24 febbraio 2020, la moglie chiede al Tribunale federale di riformare il giudizio cantonale nel senso che sia dichiarata irricevibile l'istanza 3 luglio 2018.
Riassunto del diritto
Giusta l'art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) e, cumulativamente, la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b CPC). Altrimenti, il giudice non entra nel merito della richiesta (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti sono "immediatamente comprovabili" quando il loro accertamento non causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque in procedura sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non della verosimiglianza. Se la parte convenuta solleva obiezioni e eccezioni motivate e stringenti, che non possono essere immediatamente smentite e che per loro natura sono suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti è inapplicabile e la relativa richiesta, inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1; sentenza TF 4A_142/2020). Fra le eccezioni vi è ad es. quella di compensazione: è necessario, ma pure sufficiente, che essa appaia non insostenibile, sì da far vacillare la convinzione del giudice (sentenza 4A_142/2020, con rimando alla DTF 138 III 620 consid. 5.1.1). Quanto alla situazione giuridica, la stessa appare chiara quando l'applicazione della norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del testo legale o sulla base di comprovate dottrina e giurisprudenza. Ciò non è di regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (DTF 144 III 462 consid. 3.1; sentenza TF 4A_142/2020). Se le condizioni sono soddisfatte, parte istante ottiene una sentenza favorevole dotata di effetto di cosa giudicata e carattere esecutivo; in caso contrario - esclusa l'eventualità di una reiezione della pretesa con effetto di cosa giudicata - il giudice non può che pronunciare l'irricevibilità della domanda (DTF 144 III 462 consid. 3.1; sentenza TF 4A_142/2020). L'istanza giusta l'art. 257 CPC volta a ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria non si presta ai casi in cui il giudice è chiamato a fare una cernita fra le conclusioni che meritano accoglimento e quelle che devono invece essere respinte: le conclusioni devono poter essere accolte integralmente, pena la loro irricevibilità (sentenza TF 5A_768/2012 del 17 maggio 2013 consid. 4.3). Va nondimeno rammentato che l'art. 90 CPC - applicabile alla procedura sommaria dell'art. 257 CPC in virtù del rimando all'art. 219 CPC - consente alla parte istante di formulare più pretese nei confronti della parte convenuta, qualora sottoposte alla medesima procedura e di competenza ratione materiae del medesimo giudice. In tal caso, ciascuna pretesa può avere un destino indipendente da quello delle altre: può accadere che alcune conclusioni soddisfino i criteri del caso manifesto e possano allora venire accolte, mentre il giudice debba dichiararne altre inammissibili (sentenza TF 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 7; sentenza TF 4A_550/2020 del 29 aprile 2021 consid. 7.2).
Esaminando in dettaglio il calcolo proposto dall'opponente, i giudici cantonali hanno stabilito che la documentazione prodotta permetteva di accertare sia l'ammontare totale dei contributi di mantenimento dovuti alla moglie, e da ella medesima riconosciuti, sia quanto il marito abbia versato nel corso degli anni. Sebbene i relativi calcoli del primo giudice siano lunghi e dettagliati, essi appaiono semplici e fondati esclusivamente sulle prove prodotte. Le correzioni apportate verso il basso dal primo giudice scaturiscono direttamente dall'analisi della documentazione prodotta e sono pertanto conformi al tipo di procedura adottato. I calcoli effettuati permettono infine di escludere sovrapposizioni fra gli alimenti dovuti alla moglie e quelli dovuti ai figli.
La ricorrente ribadisce le considerazioni già esposte in prima e seconda sede: a suo dire, l'accoglimento parziale di un'istanza nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti non è possibile e non si sarebbe alla presenza di un cumulo di pretese ex art. 90 CPC. Secondo la ricorrente il primo giudice non aveva la facoltà di "destreggiarsi a capire ben 15 pagine di istanza", cinque pagine di replica spontanea, un petitum di un'intera pagina, oltre a 55 documenti diversi.
Contrariamente all'opinione ricorsuale, secondo il Tribunale federale l'istanza inoltrata dall'opponente consiste in un valido cumulo di pretese ai sensi dell'art. 90 CPC. La prova più evidente risiede nella constatazione che ognuna di esse è riferita ad un periodo preciso di obbligo contributivo, relativamente al quale l’opponente adduce il giudizio di condanna e produce la prova degli importi versati, deducendo dalla contrapposizione dei predetti dati l'eccedenza di cui chiede la restituzione. Inoltre nel presente caso il giudice di prime cure si è limitato a verificare calcoli precisi, ammettendo la richiesta laddove essa si dimostrava aritmeticamente corretta. Anche l'argomento ricorsuale tirato dall'estensione e dall'asserita complessità dell'istanza e della replica dell'opponente è stata respinta.
Data modifica: 01/03/2022