Influenza della convivenza prematrimoniale sul calcolo del contributo alimentare dopo il divorzio

Caso 162 del 03/12/2006

Come viene considerata una convivenza precedente al matrimonio nell’ambito del calcolo del contributo di mantenimento post divorzio?

In una sentenza del 7 agosto 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

In particolari circostanze, nello stabilire il contributo di mantenimento dev’essere tenuto conto della durata del concubinato antecedente al matrimonio.
Il coniuge beneficiario può pretendere il tenore di vita che aveva durante il lungo periodo di separazione che ha preceduto il divorzio anche quando, nei primi anni, aveva sostenuto tale tenore di vita con risorse proprie.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è sinteticamente la seguente:

  • convivenza a partire dal 1983;
  • matrimonio del 1990;
  • dall'unione non è nato nessun figlio;
  • separazione di fatto del 1994;
  • inizio procedura di divorzio nel 2001;
  • pronuncia del divorzio nel 2004.

Il problema posto è quello relativo all'influsso che può avere la convivenza prematrimoniale (dal 1983 al 1990) sul calcolo del contributo alimentare a favore di un coniuge al momento della pronuncia del divorzio (del 2004).
Il Tribunale federale ricorda che con l'attuale diritto per il calcolo del contributo alimentare a favore di un coniuge divorziato occorre ritenere da un lato il principio del clean break e dall'altro quello della solidarietà; "clean break" significa che ciascun coniuge deve recuperare la sua indipendenza economica e provvedere autonomamente al proprio mantenimento; "solidarietà" significa che i coniugi sono reciprocamente responsabili, nel senso che entrambi i coniugi devono sopportare le conseguenze della ripartizione dei compiti concordata durante il matrimonio (cfr. in merito caso-085, caso-104, E. Epiney-Colombo, La donna è mobile...).
Il tribunale federale ricorda inoltre che se è vero che per calcolare il contributo di mantenimento post divorzile occorre tra l'altro prendere in considerazione anche la durata del matrimonio (art. 125 cpv. 2 cifra 2 CC), la data della pronuncia del divorzio non può essere ritenuta determinante se prima vi è stata una separazione di lunga durata, durante la quale i coniugi si sono adattati alla nuova situazione (DTF 127 III 136, consid. 3c pag. 140).
Allora la domanda è la seguente: è rilevante la convivenza avuta dai coniugi prima di sposarsi per calcolare l'eventuale contributo alimentare post divorzile? La dottrina è divisa e il Tribunale federale, nella sentenza qui commentata, ha indicato che a seconda delle circostanze il periodo di convivenza prematrimoniale dev'essere considerato. Nel caso concreto dal 1983 la moglie (a quel tempo convivente) si è occupata della cura e dell'educazione di quattro bambini, di cui due (del marito) che nel 1983 avevano rispettivamente 9 e 10 anni, riducendo tra l'altro la propria attività lavorativa a favore di quella dell'allora compagno.
Una convivenza prematrimoniale può dunque avere influenza sul modo di vita futuro dei coniugi e se così è nell'ambito della commisurazione del contributo di mantenimento post divorzio non ci si può limitare a ritenere la durata di un matrimonio (nel senso di vita comune dalla data del matrimonio) di soli 4 anni (2001-2004), bensì occorre considerare che vi è stata una vita comune complessivamente di 12 anni, siccome tutti questi anni hanno influenzato la situazione economica del coniuge avente diritto agli alimenti.
D'altra parte, dato che il divorzio è stato pronunciato dopo una separazione di ca. 10 anni (dal 1994 al 2004), conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 130 III 537, consid. 2 pag. 539/540 e DTF 129 III 7, consid. 3.1.1 pag. 8/9 e riferimenti, la situazione del coniuge creditore durante questo periodo risulta di principio determinante per fissare l'ammontare del contributo alimentare. Inoltre il coniuge beneficiario può pretendere di mantenere il tenore di vita che aveva durante il lungo periodo di separazione che ha preceduto il divorzio anche quando, nei primi anni di separazione di fatto, aveva sostenuto tale tenore di vita con risorse proprie, per poi postulare un contributo alimentare pendente causa a seguito della fine della sua carriera professionale (nel caso concreto artistica di attrice e cantante).

Il Tribunale federale ha precisato in una successiva sentenza che se in presenza di particolari circostanze, la durata del concubinato che ha preceduto il matrimonio può essere considerata nell’ambito della valutazione sulla durata del matrimonio, non si tratta però di procedere a un’operazione per così dire aritmetica di aggiunta degli anni di concubinato per determinare la durata del matrimonio. Si tratta piuttosto di esaminare se sia degna di protezione la fiducia messa nel matrimonio concluso con sullo sfondo il concubinato precedente e il matrimonio debba in questo senso essere considerato quale matrimonio con ripercussioni sulla vita di un coniuge. Un concubinato può quindi essere unicamente introdotto nella valutazione complessiva, quando il medesimo abbia avuto ripercussioni durature sulla vita di un coniuge, cosicché con la conclusione del matrimonio siano state assunte delle responsabilità e siano state confermate delle intese create in precedenza. Ciò può essere il caso qualora un partner abbia rinunciato a un proprio sviluppo fuori dalle mura domestiche per favorire la carriera professionale dell’altro, o per accudire figli comuni rispettivamente i figli del partner (sentenza pubblicata in DTF 135 III 59, cfr. anche FamPra.ch, 1/2009, N. 8, pag. 184).


Data modifica: 03/12/2006

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