Caso 416 del 16/12/2017
Secondo quali basi si può chiedere l’interpretazione di una convenzione omologata dal giudice del divorzio?
In una sentenza del 31 agosto 2017 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:
Una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio omologata dal giudice a certe condizioni può essere interpretata: ll giudice dell’interpretazione deve limitarsi a stabilire la volontà delle parti così come da lui compresa al momento dell’omologazione della convenzione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi hanno divorziato il 7 gennaio 2009 e il mantenimento della moglie da parte del marito è stato oggetto di regolamentazione tramite una convenzione omologata dal giudice nell’ambito del divorzio. Tale convenzione prevede che il marito debba un contributo alimentare alla moglie “bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters des Ehegatten”.
Il 22 marzo 2011 l’ex marito ha chiesto al giudice la modifica della sentenza di divorzio limitatamente all’ammontare dell’alimento dovuto; il giudice ha così abbassato l’onere alimentare con sentenza del 16 ottobre 2012 indicando altresì, nel paragrafo “procedura”, che il contributo di mantenimento nella sentenza di divorzio era stato fissato “bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Alters des Ehegatten (der Ehefrau)”.
Il 14 novembre 2014 la ex moglie ha inoltrato un’istanza di interpretazione di tale sentenza; sia in prima sia in seconda istanza è stato richiamato il principio dell’affidamento ex art. 18 CC e quindi indicato che il contributo alimentare fosse dovuto fino all’età del pensionamento ordinario AVS del marito.
A livello procedurale in seconda istanza l’ex marito aveva presentato contro la decisione del primo giudice un ricorso ex art. 334 cpv. 3 CPC, trattato tuttavia dall’autorità di seconda istanza quale appello.
Il marito ha successivamente ricorso al Tribunale federale.
Innanzi tutto il Tribunale federale ha spiegato che la precisazione riportata dal giudice della modifica della sentenza di divorzio (che aveva reso la decisione 16 ottobre 2012) secondo cui l’alimento doveva essere versato fino all’età del pensionamento ordinario della moglie non costituisce una garanzia data dall’autorità ai sensi della protezione della buona fede ex art. 9 Cst. L’autorità può infatti dare delle assicurazioni solo per dei diritti di cui dispone, mentre nel caso concreto l’argomento relativo al contributo alimentare post divorzio deriva dai rapporti privati tra i coniugi e pertanto lo Stato non può dare la garanzia sulla durata del contributo di mantenimento. Inoltre il giudice della modifica della sentenza di divorzio ha aggiunto la precisazione della durata fino all’età ordinaria di pensionamento AVS “della moglie” senza che fosse stato chiesto dall’allora attrice e pertanto vigendo in materia lil principio attitatorio la precisazione apportata non ha alcun valore, segnatamente non riveste il valore di autorità di cosa giudicata.
Sullo specifico dell’interpretazione, il Tribunale federale ha richiamato l’art. 334 CPC, secondo cui se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice (che ha reso la decisione), su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Se da un lato la procedura di interpretazione non può portare su una transazione giudiziaria (che va interpretata secondo le regole applicabili ai contratti - art. 18 CC), dall’altro una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio omologata dal giudice deve essere da lui esaminata dal profilo della chiarezza, completezza ed equità (art. 279 CPC) e pertanto in tal caso vi è spazio per l’applicazione dell’art. 334 CPC, anche se la formazione della volontà che ha portato alla redazione della convenzione deriva in primo luogo dalle parti e non dal Tribunale. In altre parole nell’ambito di una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio il giudice dell’interpretazione deve limitarsi a stabilire la volontà delle parti così come compresa al momento dell’omologazione della convenzione. Nella misura in cui il Tribunale federale ha indicato precedentemente che l’interpretazione di una convenzione di divorzio omologata dal giudice va fatta secondo i criteri dell’interpretazione contrattuale (sentenza TF 5A_493/2011, cfr. caso 292) tale giurisprudenza va precisata come sopra esposto (invero siamo di fronte ad un vero e proprio cambiamento di giurisprudenza! N.d.r.).
Visto quanto precede, il Tribunale federale ha rilevato che il Tribunale di seconda istanza cantonale ha erroneamente esaminato se il Tribunale di prima istanza aveva correttamente interpretato la convenzione secondo i principi dell’art. 18 CC, ritenuto che non si tratta di interpretare la convenzione stessa, ma la decisione di omologazione della convenzione di divorzio, ricercando non tanto la volontà reale o ipotetica delle parti, ma ciò che il giudice del divorzio aveva compreso relativamente alla volontà delle parti e solo il giudice che ha omologato la convenzione può esprimersi su ciò che ha realmente voluto omologare.
Infine, per quanto concerne l’impugnabilità, il Tribunale federale ha indicato che se una domanda di interpretazione è dichiarata inammissibile o è respinta, la via di ricorso è quella dell’art. 319 CPC (reclamo) ai sensi dell’art. 334 cpv. 3 CPC, mentre invece se viene resa una nuova decisione a seguito del fatto che le condizioni della revisione sono adempiute, allora questa nuova decisione fa partire nuovamente il termine di ricorso della decisione di merito e potrà essere presentato appello o reclamo, ovviamente limitatamente ai punti del giudizio che costituiscono la decisione di interpretazione. La parte soccombente potrà far valere solo i motivi previsti dalla specifica via ricorsuale. In caso di impugnazione, non sarà possibile far valere che il primo giudice non ha interpretato correttamente la propria decisione, dato che solo lui può esprimersi in merito, ma saranno comunque possibili due censure: far valere che la decisione iniziale non necessitava di alcuna interpretazione ai sensi dell’art. 334 CPC (non è il caso concreto, dove la necessità di interpretazione era data), oppure censurare la violazione del diritto ex art. 310 let. a CPC, facendo valere che il primo giudice ha modificato materialmente la decisione iniziale andando oltre la semplice interpretazione.
Nel caso concreto l’autorità cantonale ha violato il diritto interpretando la convenzione secondo il principio dell’affidamento, ma il ricorrente non ha sollevato tale censura e pertanto il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso.
Data modifica: 30/05/2018