Caso 452 del 01/07/2019
Chi è competente per decidere l’iscrizione della paternità per testamento al relativo registro?
In una sentenza del 12 febbraio 2019, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Compito dell’autorità di vigilanza sullo stato civile è di decidere, a titolo pregiudiziale, dandosi un riconoscimento di paternità per testamento, se tale riconoscimento possa essere iscritto nel registro. Se il giudice ordinario ha statuito sulla validità del riconoscimento, l’autorità di vigilanza sullo stato civile è vincolata alla forza di giudicato di tale decisione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il riassunto del caso è il seguente.
Un uomo nato nel 1937, divorziato, è deceduto il 13 settembre 2016, lasciando una figlia (indicata in seguito “XX”). In un testamento pubblico, regolarmente pubblicato da un notaio davanti al Pretore, egli ha così disposto: “Io sottoscritto __________, nato a __________ il 10 giugno 1937, nella mia piena facoltà di intendere e di volere dispongo quanto segue. Revoco ogni mia precedente disposizione di ultima volontà. Nomino miei eredi universali i miei due figli XX (1966) abitante a __________ e XY (1972) abitante a __________.(…).
Il notaio ha comunicato all'Ufficio cantonale dello stato civile il riconoscimento di paternità relativo a al figlio XY per disposizione testamentaria, allegando copia del rogito di pubblicazione. L'Ufficio ha risposto al notaio di non ravvisare i presupposti per considerare il testamento come un riconoscimento di paternità.
XY ha così adito il Pretore, perché fosse accertata la paternità del defunto nei suoi confronti. Nel frattempo il Pretore ha rilasciato il certificato ereditario in cui figurano come unici eredi i figli XX e XY. Lo stesso Pretore ha poi comunicato all'Ufficio dello stato civile di avere accertato il riconoscimento testamentario del figlio XY da parte del defunto, allegando fotocopia del certificato ereditario. L'Ufficio dello stato civile ha reagito con una decisione formale in cui ha rifiutato l'iscrizione della paternità nel registro, il testamento non permettendo a suo avviso di qualificare la volontà del disponente come un riconoscimento di filiazione.
Contro tale decisione XY è insorto a al Tribunale d’appello con un ricorso in cui chiede che la decisione sia annullata e che sia ordinato all'Ufficio dello stato civile di iscrivere la paternità del defunto nel relativo registro.
Un riconoscimento di paternità può avvenire anche per testamento (art. 260 cpv. 3 CC). XY ha adito il Pretore come giudice ordinario perché fosse accertata la paternità del defunto. In pendenza di causa, il Pretore ha comunicato all'Ufficio dello stato civile di avere accertato il riconoscimento di paternità per testamento, allegando fotocopia del certificato ereditario.
Orbene, compito dell'autorità preposta alla pubblicazione del testamento è di apprezzare se – a un primo esame – la disposizione di ultima volontà possa essere considerata tale, anche qualora a un esame più approfondito essa potrebbe apparire nulla. Tale valutazione è meramente sommaria e non ha alcuna portata materiale.
Compito dell'autorità preposta all'emissione del certificato ereditario è invece di determinare – a un primo esame – quali siano i soli eredi del testatore, in modo da rilasciare a costoro un titolo di legittimazione provvisorio che li abiliti a disporre dei beni della successione (art. 559 cpv. 1 CC). L'interpretazione di un testamento da parte dell'autorità preposta all'emanazione del certificato ereditario non è in alcun modo definitiva.
Chi siano realmente gli eredi in questione sarà determinato, se mai, dal giudice ordinario.
Ne segue che la comunicazione con cui in concreto il Pretore ha informato l'Ufficio dello stato civile di avere accertato il riconoscimento testamentario di XY da parte del defunto è errata, siccome tale autorità non ha accertato la validità del riconoscimento testamentario, ma si è limitata a reputarlo valido a un primo esame.
Compito dell'autorità di vigilanza sullo stato civile è di decidere, dandosi un riconoscimento di paternità per testamento, se tale riconoscimento può essere iscritto nel registro. L'autorità deve valutare l'efficacia del riconoscimento, ma ciò avviene a titolo meramente pregiudiziale, di regola sulla sola base del testo risultante dall'estratto trasmesso dall'autorità preposta alla pubblicazione del testamento. La decisione è possibile solo se il giudice ordinario non ha ancora statuito sulla validità del riconoscimento, poiché in caso contrario l'autorità di vigilanza sullo stato civile è vincolata alla forza di giudicato di tale decisione.
In definitiva, né l'autorità preposta alla pubblicazione del testamento, né quella chiamata al rilascio del certificato ereditario, né la vigilanza sullo stato civile sono competenti per statuire materialmente sulla validità di un riconoscimento testamentario di paternità. Ognuna di esse affronta la questione nell'ambito delle rispettive attribuzioni: la prima e la seconda a un sommario esame, la terza a un esame pregiudiziale.
Abilitato a statuire con forza di giudicato sull'esistenza di un rapporto di paternità è unicamente il tribunale ordinario, il quale vaglia materialmente la questione con pieno potere cognitivo in esito a un'istruttoria completa.
In concreto tale decisione non è ancora intervenuta e l'Ufficio dello stato civile poteva dunque esaminare a titolo pregiudiziale se considerare valido il riconoscimento di paternità contenuto nel testamento per sapere se procedere alla relativa iscrizione nel registro. Così interpretata, la decisione impugnata può essere condivisa.
Non si esclude che la citata frase del testamento possa interpretarsi anche come riconoscimento di paternità, ovvero denotare la reale volontà del disponente di riconoscere XY come suo figlio, oltre che come suo erede (DTF 131 III 604 consid. 3.1 con rimandi), ma ciò andrà esaminato dal giudice ordinario. E qualora il tribunale ordinario dovesse giungere alla conclusione che il testamento contiene un valido riconoscimento di paternità, tale sentenza passata in giudicato vincolerà l'Ufficio dello stato civile.
Il ricorso è stato dunque respinto.
Data modifica: 01/07/2019