Caso 321 del 15/11/2013
Quale procedura è applicabile all'istanza di informazione?
In una sentenza del 17 maggio 2013, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il diritto all'informazione e produzione di documenti previsto dall'art. 170 cpv. 2 CC conferisce un diritto materiale e non un diritto di natura procedurale; il diritto può essere fatto valere in via pregiudiziale con un'azione di divorzio, in base ad una pretesa di merito (liquidazione del regime matrimoniale o fissazione di contributi alimentari dopo il divorzio), o nell'ambito di un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale o di misure cautelari pendente la causa di divorzio, in base alle richieste formulate. Tale diritto può essere tuttavia fatto valere anche a titolo principale, per il tramite di una procedura indipendente.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1997. Dal loro matrimonio sono nati due figli. Le parti si sono in seguito separate nel 2009 e la separazione è stata regolamentata da una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale. Nel 2011 la moglie ha inoltrato una procedura di informazioni per il tramite della procedura per casi manifesti, chiedendo, con un memoriale di ben 90 pagine (!) tutta una serie di informazioni al marito. La domanda è stata respinta.
La moglie, adite dapprima le istanze cantonali, si è in ultima sede rivolta al Tribunale federale, il quale ha respinto il ricorso.
Come i diritti fondati sull'art. 400 cpv. 1 CO, art. 607 cpv. 3 CC e art. 610 cpv. 2 CC, il diritto ad ottenere le informazioni e i documenti fondato sull'art. 170 cpv. 2 CC è un diritto materiale e non di natura procedurale (sentenza TF 5C.157/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 3.1, pubblicato in: SJ 2004 I 477, con numerosi riferimenti); il diritto può essere fatto valere in via pregiudiziale con un'azione di divorzio, in base ad una pretesa di merito (liquidazione del regime matrimoniale o fissazione di contributi alimentari dopo il divorzio), o nell'ambito di un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale o di misure cautelari pendente la causa di divorzio, in base alle richieste formulate. Tale diritto può essere tuttavia fatto valere anche a titolo principale, per il tramite di una procedura indipendente (sentenza TF 5C.157/2003 già citata, consid. 3.3).
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Civile federale (1° gennaio 2011), se è fatta valere a titolo indipendente, la domanda di informazioni basata sull'art. 170 cpv. 2 CC è retta dalle norme della procedura sommaria (cfr. art. 271 let. d CPC). Vista la natura del diritto invocato, la procedura cautelare di cui agli art. 261 e segg. CPC è esclusa (cfr. DTF 138 III 728). Il Tribunale federale ha lasciato aperto il quesito a sapere se la procedura per casi manifesti, retta dalla procedura sommaria (art. 257 cpv. 1 CPC) possa coesistere parallelamente alla procedura sommaria ordinaria prevista dall'art. 271 let. d CPC, dato che nel caso concreto non si è in presenza di un caso chiaro ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 CPC.
La tutela giurisdizionale per i casi manifesti prevista dall'art. 257 CPC permette alla parte richiedente di ottenere una decisione che gode della forza di cosa giudicata e la forza esecutiva e ciò se la situazione di fatto e di diritto non è equivoca - cfr. DTF 138 III 620, consid. 5.1.1. La procedura per casi manifesti è ammissibile quando lo stato di fatto non è litigioso o può essere subito comprovato (art. 257 cpv. 1 let. a CPC).
La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non è data per le questioni governate dalla massima ufficiale (art. 257 cpv. 2 CPC), segnatamente per le procedure relative ai figli nelle questioni trattate dal diritto di famiglia e non è neppure applicabile alle procedure di divorzio.
Nel caso concreto, è innegabile che la moglie abbia un diritto all'informazione fondato sull'art. 170 CC e che possa farlo valere con una procedura a sé stante, ma è evidente che la fattispecie non possa essere considerata liquida, basti constatare che le conclusioni della moglie sono espresse su un memoriale di ben 90 pagine e tendono alla richiesta di numerosi documenti e attestazioni da più di dieci istituti bancari, amministrativi, autorità giudiziarie, assicurazioni, società immobiliari, studi notarili, documenti che servirebbero a stabilire la situazione finanziaria del marito e, tra l'altro, a fornire informazioni sui conti di cui egli sarebbe avente diritto economico.
L'estensione e la complessità delle informazioni richieste è sufficiente a negare nel caso concreto il carattere di liquidità: nell'ambito dell'art. 257 CPC non compete al giudice di assumere e fare una scelta tra ciò che è ammissibile e ciò che va respinto: le conclusioni devono essere ammissibili nel suo globale o in alternativa non risultano ammissibili. Se le condizioni perviste all'art. 257 CPC non sono sufficientemente chiare, allora la moglie dovrà agire per la via della procedura sommaria dell'art. 271 let. d CPC.
Sull'argomento relativo all'istanza di informazione nell'ambito di una procedura di divorzio cfr. anche - per un caso ticinese - sentenza TF 5A_635/2013 del 28 luglio 2014 (v. anche RTiD I-2015, N. 10c): la domanda di informazione può basarsi sia sul diritto materiale (art. 170 CC), sia sul diritto processuale (art. 150 CPC e segg.).
Data modifica: 15/11/2013