La diffida ai debitori va formulata in quale valuta, quando la sentenza alla sua base fa riferimento ad una valuta estera?

Caso 502 del 16/09/2021

In una sentenza del 21 dicembre 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Data la natura giuridica della diffida ai debitori, che pone il debitore in una situazione paragonabile a quella di un pignoramento, deve dunque valere anche il principio dell’obbligo di conversione in franchi svizzeri di un credito previsto in valuta estera.

Sentenza TF 5A_158/2020


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il marito (1968), cittadino keniota, e la moglie (1966), cittadina svizzera, si sono sposati il 17 maggio 1997 a Nairobi (Repubblica del Kenya). Hanno una figlia, ora maggiorenne (1997). Le parti hanno divorziato a Nairobi. La custodia della figlia è stata attribuita alla madre con un diritto di visita paterno. Il padre è stato condannato a pagare le tasse scolastiche della figlia e a contribuire al suo mantenimento e a quello della moglie pagando una somma forfettaria di USD 4'000.00 mensili. Il 4 dicembre 2018, la moglie ha presentato un’istanza di diffida ai debitori, chiedendo che il Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE), deducesse l'importo di CHF 4'000.00 dallo stipendio del marito, ogni mese, versandolo sul di lei conto in Kenya. Dopo un primo giudizio in prima istanza negativo, la Corte d'appello del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud ha accolto la richiesta di diffida ai debitori e, di conseguenza, il DFAE è stato condannato a detrarre ogni mese l'importo di CHF 3'929.25 dallo stipendio del marito e a versarlo sul conto della moglie in Kenya. Il marito ha ricorso al Tribunale federale.

Il ricorrente lamenta una violazione della massima dispositiva (art. 58 CPC e art. 272 CPC). Rimprovera l'autorità cantonale di aver ordinato la diffida ai debitori in franchi svizzeri, dal momento che la richiesta era stata effettuata in USD.

La diffida ai debitori, sia che si tratti di contributi di mantenimento a favore del coniuge (art. 177 CC), del coniuge divorziato (art. 132 cpv. 1 CC), del figlio (art. 291 CC) o del partner in caso di unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso (art. 13 cpv. 3 LUD e art. 34 cpv. 4 LUD), ha lo scopo di assicurare che l'avente diritto riceva regolarmente questi alimenti. Secondo la giurisprudenza, si tratta di una misura esecutiva privilegiata sui generis, strettamente legata al diritto civile (DTF 145 III 255, consid. 3.2; DTF 137 III 193, consid. 1.1; DTF 134 III 667, consid. 1.1; DTF 130 III 489, consid. 1.2; DTF 110 II 9, consid. 1). La diffida ai debitori, in quanto misura esecutiva privilegiata di una decisione avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro, sostituisce la decisione di rigetto definitivo seguita da un pignoramento (DTF 137 III 193 consid. 1.2). Data la natura giuridica della diffida ai debitori, che pone il debitore in una situazione paragonabile a quella di un pignoramento, deve dunque valere anche il principio dell'obbligo di conversione in franchi svizzeri di un credito previsto in valuta estera, come sancito dall'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, applicabile per analogia.

Nella fattispecie, dalle conclusioni della sentenza impugnata risulta che l’istanza contemplava la condanna a trattenere ogni mese l'importo di USD 4'000.00 dallo stipendio del debitore e a versarlo sul conto della creditrice. Alla luce di quanto detto sopra, tale richiesta non doveva essere considerata ammissibile. Il ricorso avrebbe quindi dovuto essere dichiarato irricevibile dall'autorità cantonale a causa delle sue conclusioni irrite. Il ricorso è stato dunque accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso dell'inammissibilità dell’istanza presentata dalla controparte.

Sull’argomento cfr. anche caso 328.


Data modifica: 16/09/2021

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