La residenza abituale secondo la Conv. Aia rap. min. del 25 ottobre 1980

Caso 442 del 01/02/2019

Come si definisce la residenza abituale di un minore in base alla Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980?

In una sentenza del 6 novembre 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La residenza abituale di un minore si determina a dipendenza del centro effettivo della sua vita e dei suoi legami, così come pure da altri fattori che determinano una certa integrazione, non occasionale o temporanea, in un ambiente sociale e familiare. Di principio non sono possibili due residenze abituali simultanee; tuttavia in caso di custodia alternata un minore può avere due residenze abituali alternative o successive.

Sentenza TF 5A_846/2018


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti sono genitori di due figli, nati in Francia rispettivamente nel 2008 e nel 2015. Il padre in applicazione della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (2.211.230.02) ha chiesto al Tribunale cantonale competente il ritorno immediato in Francia dei figli trasferitisi in Svizzera on la madre: la sua richiesta è stata respinta. Il padre si è dunque rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile.

L’oggetto del contendere risiede nel determinare l’esistenza o meno del trasferimento illecito dei minori dalla Francia in Svizzera.

L’obiettivo della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 è il rientro immediato di minori trasferiti o trattenuti illecitamente in un altro Stato contraente e di far rispettare, sempre negli altri Stati contraenti, i diritti di custodia e di visita (art. 1 Conv. Aia rap. min. del 25 ottobre 1980). 

Sia la Svizzera sia la Francia hanno sottoscritto quest’ultima Convenzione, così come pure la Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’ese­cuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011). Niente impedisce che siano invocate disposizioni di tale Convenzione per ottenere la consegna di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare il diritto di visita (cfr. art. 50 della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori (v. anche sentenza TF 5A_479/2012, consid. 4.1 del 13 luglio 2012).

L’art. 4 della Conv. Aia rap. min. del 25 ottobre 1980 prevede che la Convenzione si applica ad ogni minore avente la dimora abituale in uno Stato contraente immediatamente prima che i diritti di custodia o di visita fossero lesi. Diventa inapplicabile quando il minore compie 16 anni.

Nel caso concreto i minori hanno meno di 16 anni.

La nozione di residenza abituale si basa su una pura situazione di fatto e si determina secondo il centro effettivo della propria vita e dei propri legami, così come pure da altri fattori suscettibili di fare apparire che questa presenza non ha per nulla un carattere temporaneo o occasionale. La residenza abituale di un minore si traduce in una certa integrazione nel contesto sociale e famigliare. Sono segnatamente determinanti la durata del soggiorno, la regolarità, le conoscenze linguistiche, le condizioni e le motivazioni del soggiorno sul territorio e la nazionalità del minore (DTF 110 II 119 , consid. 3; sentenza TF 5A_346/2012, consid. 4.1 del 12 giugno 2012 e riferimenti). L’intenzione di stabilirsi in un luogo, quale condizione soggettiva, non è determinante per la qualifica di residenza abituale (sentenza TF 5A_121/2018, consid. 3.1, del 23 maggio 2018).

Inoltre, il principio dell’esclusività della residenza abituale del minore, consacrato segnatamente dalla  Conv. Aia rap. min. del 25 ottobre 1980, si oppone a che un minore possa avere, per lo meno dal profilo giuridico, più residenze abituali in simultanea (sentenza TF 5A_764/2009, consid. 2.1, dell’11 gennaio 2010). Per contro, singolarmente in caso di custodia alternata, un minore può avere due residenze alternative e successive, ma unicamente se la modalità della custodia si estende su più mesi, vale a dire su un periodo sufficientemente lungo che conduce ad un regolare cambiamento di residenza abituale, così che il minore si possa costituire due centri di vita. E’ escluso che un minore possa avere due contemporanee residenze abituali con una suddivisione del tempo tra due Nazioni il medesimo giorno, come nel modello di vita dei frontalieri.

Nel caso concreto i giudici cantonali hanno respinto le prove del ricorrente tese a comprovare la questione della residenza abituale, emanando una decisione arbitraria nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. 

Il ricorso è stato dunque accolto e l’incarto ritornato all’autorità cantonale per una nuova decisione.


Data modifica: 01/02/2019

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