Caso 491 del 16/03/2021
Esiste una metodologia uniforme valida per tutta la Svizzera per il calcolo dei contributi di mantenimento a favore dei figli e a favore del coniuge/ex coniuge?
In cinque sentenze emanate rispettivamente il 3 e 11 novembre 2020, nonché il 2 e 9 febbraio 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il Tribunale federale ha sviluppato il concetto di matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge (“Lebensprägend”), che in caso di divorzio gli conferisce il diritto di mantenere il precedente tenore di vita coniugale.
Di principio l’importo di tutte le prestazioni di mantenimento deve essere calcolato applicando il cosiddetto metodo a due fasi con ripartizione delle eccedenze. Nella misura in cui le risorse disponibili superano il minimo vitale (del diritto di famiglia), l’eccedenza deve essere ripartita discrezionalmente secondo la situazione specifica. In caso di risorse insufficienti, il contributo di mantenimento in contanti per i figli minorenni viene al primo posto, seguito dal contributo di mantenimento per le cure ancora loro dovute, poi da un eventuale contributo di mantenimento coniugale o post-matrimoniale da parte di un coniuge e infine dal contributo di mantenimento per i figli maggiorenni.
Il Tribunale federale ha inoltre abbandonato la cosiddetta “regola dei 45 anni”. Si deve sempre presumere che un’occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non vi siano ostacoli, come in particolare la cura di bambini piccoli.
Fatti nuovi evocati per il calcolo degli alimenti per i figli possono essere utilizzati per il calcolo degli alimenti a favore del coniuge/ex coniuge.
Sentenza TF 5A_907/2018 del 3 novembre 2020 (DTF 147 III 249)
Sentenza TF 5A_311/2019 dell’11 novembre 2020 (DTF 147 III 265)
Sentenza TF 5A_891/2018 del 2 febbraio 20201 (DTF 147 III 293)
Sentenza TF 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 (DTF 147 III 308)
Sentenza TF 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 (DTF 147 III 301)
Cfr. anche comunicato stampa del Tribunale federale del 9 marzo 2021.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Tenuto conto che con il presente caso vengono trattate cinque sentenze del Tribunale federale, ci si limiterà ad enunciare per ogni singola sentenza i principali principi, prescindendo pertanto dalla presentazione delle concrete fattispecie.
Sentenza TF 5A_907/2018 del 3 novembre 2020 (DTF 147 III 249)
Mantenimento post-matrimoniale e concetto di matrimonio “Lebensprägend”
Per la determinazione degli alimenti dovuti ai sensi dell'art. 125 cpv. 1 CC, il Tribunale federale nella sua giurisprudenza prende come punto di partenza il fatto che il matrimonio sia stato o meno “Lebensprägend”, vale a dire un matrimonio che ha concretamente influenzato la vita dei coniugi.
Secondo questa nuova giurisprudenza la divisione in matrimoni “Lebensprägend” e matrimoni non “Lebensprägend” non deve essere concepita come uno spartiacque e occorre una valutazione caso per caso a tre livelli.
Ad un primo livello, la questione dell’esistenza di un matrimonio “Lebensprägend” in quanto tale deve essere esaminata criticamente in ciascun caso concreto. Nel caso di un matrimonio “Lebensprägend”, la determinazione degli alimenti dovuti si basa sul tenore di vita comune avuto dai coniugi durante la vita comune. La soluzione secondo cui gli alimenti dovuti saranno basati sullo stato di coniugati può essere giustificata solo quando un coniuge, sulla base di un progetto di vita comune, ha rinunciato alla sua vita lavorativa e quindi alla sua indipendenza economica a favore della cura della casa e dell'educazione dei figli e quando, in seguito a questa decisione comune dopo molti anni di matrimonio, non è più possibile per lui o per lei ripristinare la sua precedente posizione professionale o perseguire un'altra attività lucrativa che permetta un vantaggio economico simile. In questo caso, si può dire che il matrimonio è stato “Lebensprägend”.
Ad un secondo livello, si deve notare che anche l’esistenza di un matrimonio “Lebensprägend” non porta automaticamente ad un diritto agli alimenti post-matrimoniali: secondo la chiara formulazione dell'art. 125 cpv. 1 CC, si parte dal principio dell’automantenimento e quindi in linea di principio vi è un obbligo di (re)inserimento nel mondo lavorativo o di ampliamento di un'attività esistente. La concessione di un contributo di mantenimento divorzile è sussidiaria e dovuta solo nella misura in cui gli alimenti dovuti non possono essere coperti o non possono essere coperti completamente con i propri sforzi. Vi è una deroga al principio secondo cui l'occupazione a tempo pieno è considerata ragionevole se la parte interessata si occupa di figli comuni, perché in questo caso la pretendibilità dell'attività lucrativa deve prendere in considerazione il modello del livello scolastico dei figli (su questo cfr. in dettaglio DTF 144 III 481 consid. 4.7.6-4.7.8 e caso 487). Inoltre anche le circostanze concrete quali l'età, la salute fisica, le conoscenze linguistiche, le attività precedenti, la formazione e il perfezionamento professionale che ci si può ragionevolmente aspettare per il rientro nel mondo del lavoro, la flessibilità personale, la situazione del mercato del lavoro, ecc. devono essere prese in considerazione: in generale si valutano le possibilità concrete di perseguire un'occupazione remunerata in un certo settore, che non deve necessariamente corrispondere al precedente campo di attività. Anche qui, l'attenzione non si concentra su ipotesi generalizzate, ma sulle circostanze specifiche del singolo caso. Ad esempio, il personale infermieristico è molto richiesto ed è possibile tornare a lavorare in questo settore con lo sforzo necessario anche per persone in età lavorativa avanzata e dopo una lunga interruzione del lavoro, mentre in certi settori anche una persona più giovane può avere difficoltà a ritrovare un inserimento lavorativo dopo una breve assenza dal mercato del lavoro. Bisogna anche considerare che l'offerta di formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale in Svizzera è oggi ampia e variegata. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche e delle capacità personali e della situazione specifica, non tutte le persone possono beneficiarne allo stesso modo. Tutto questo deve essere esaminato caso per caso, per cui, sullo sfondo del principio dell’automantenimento, si possono esigere tutti gli sforzi ragionevoli per la (re)integrazione professionale e si deve imputare un reddito ipotetico a chi rifiuta di fare tali sforzi. Quando l'autosostentamento sopra descritto non è possibile o non è realizzabile in misura sufficiente a coprire il debito mantenimento, gli alimenti postmatrimoniali devono essere concessi, almeno nel caso di matrimoni “Lebensprägend”.
A questo proposito, tuttavia, si deve tener conto di un terzo livello che la legge nell'art. 125 cpv. 1 CC prevede come mantenimento “adeguato”. Questo è da limitare in particolare in termini di tempo. In questo contesto, non si può ignorare che con lo scioglimento del nucleo familiare la divisione dei doveri coniugali basata sull'art. 163 CC viene a cessare. Ciò che è "adeguato" nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC non può essere descritto in termini generali. Piuttosto, devono essere applicati i criteri elencati nell'art. 125 cpv. 2 CC, che vanno attentamente soppesati in ogni singolo caso. In particolare, sono importanti l'eventuale incapacità lavorativa dovuta alla cura dei figli e la durata del matrimonio, ma anche i beni e le altre garanzie finanziarie. Nel caso di matrimoni con riparto dei ruoli di lunga durata, soprattutto se un coniuge si è dedicato interamente alla cura dei figli, la solidarietà post-matrimoniale può anche portare a rendite alimentari più lunghe, che possono durare fino al raggiungimento dell'età AVS da parte del debitore.
Sentenza TF 5A_311/2019 dell’11 novembre 2020 (DTF 147 III 265)
Metodo di calcolo del contributo alimentare per i figli minorenni: cfr. caso 487.
Sentenza TF 5A_891/2018 del 2 febbraio 2021 (DTF 147 III 293)
Metodo appropriato per calcolare il contributo alimentare post-matrimoniale per il coniuge.
Precedentemente per gli alimenti post-matrimoniali si utilizzava in particolare il metodo concreto ad una fase (basato sul dispendio) o il metodo concreto in due fasi (chiamato anche calcolo delle eccedenze).
Con il metodo a una fase, il debito mantenimento è determinato sulla base del precedente tenore di vita, che il coniuge avente diritto al mantenimento deve esporre e provare dettagliatamente (cfr. sentenza 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 6.5).
Al contrario, con il metodo a due fasi, il debito mantenimento è in relazione con le risorse disponibili; a seconda delle circostanze concrete, esso ammonta al minimo previsto del diritto esecutivo o del diritto di famiglia, più se del caso una quota di eccedenza (vedi in dettaglio la sentenza 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 7).
Il Tribunale federale, con la sentenza TF 5A_311/2019 (consid. 6.6) ha uniformato il metodo di calcolo per il mantenimento in denaro dei figli, prescrivendo come vincolante in tutta la Svizzera il metodo a due fasi con distribuzione delle eccedenze.
Nella sentenza TF 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020, consid. 6.1, il Tribunale federale ha ritenuto che all'interno della stessa controversia, lo stesso metodo debba essere applicato a tutte le categorie di alimenti. Questo rende ovvio dichiarare il metodo a due fasi come vincolante anche per il mantenimento post-matrimoniale, soprattutto perché in molti casi il mantenimento dei figli e quello post-matrimoniale devono essere determinati simultaneamente.
Sia per gli alimenti matrimoniali che per quelli post-matrimoniali, il tenore di vita precedente è il punto di partenza per determinare gli alimenti dovuti; gli alimenti post-matrimoniali devono limitarsi a permettere il mantenimento dell'ultimo standard di vita vissuto in comune, al quale entrambe le parti hanno diritto se ci sono mezzi sufficienti; allo stesso tempo, però, lo standard in questione costituisce anche il limite superiore del mantenimento dovuto. Se i costi supplementari derivanti dal divorzio rendono impossibile mantenere il precedente tenore di vita, il creditore di alimenti ha comunque diritto allo stesso tenore di vita del debitore di alimenti.
La differenza tra il mantenimento coniugale e quello post-matrimoniale consiste essenzialmente nel fatto che quest'ultimo comprende anche, eventualmente, quello per la previdenza, laddove d’altra parte con il divorzio ed il principio dell’automantenimento vi è l’obbligo di generare un proprio reddito. Infatti, con il divorzio, l'obbligo di mantenimento coniugale ai sensi dell'art. 163 CC termina; ci sono solo postumi del matrimonio dovuti alla "solidarietà post-matrimoniale" nella misura in cui l'autosostentamento non è possibile completamente o non può essere pienamente preteso. Ciò che è "adeguato" ai sensi dell'art. 125 cpv. 1 CC è determinato secondo i criteri elencati nell'art. 125 cpv. 2 CC, per cui il diritto agli alimenti post-matrimoniale è limitato non solo in termini di quantità, ma anche di tempo.
La limitazione degli alimenti post-matrimoniali all'ultimo tenore di vita comune e la priorità dell’automantenimento hanno il seguente effetto pratico: se un coniuge (di solito il creditore di alimenti) intraprende o estende un'attività lucrativa dopo lo scioglimento dell'economia domestica e se la (ri)assunzione o l’estensione dell'attività lucrativa porta ad un'eccedenza o ad un aumento sostanziale della stessa, questa non può essere semplicemente divisa secondo i principi usuali di divisione (divisione a metà o divisione secondo teste grandi e piccole in presenza anche di alimenti per i figli). Piuttosto, qui è necessario un secondo calcolo, con il quale si determina l'eccedenza durante la convivenza in applicazione del metodo concreto a due fasi, che deve poi essere distribuita aritmeticamente secondo i principi di divisione abituali. Il limite massimo degli alimenti post-matrimoniali corrisponde quindi al minimo esistenziale previsto dal diritto di famiglia in caso di vita separata a cui si aggiunge la quota dell'ex eccedenza comune, invariata in termini di importo. Si noti inoltre che questa limitazione vale solo tra i coniugi, mentre i figli devono partecipare al complessivo maggior tenore di vita (su questo, sentenza 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 5.4 e ulteriori consid. 7.2 e 7.3).
Come è stato detto, tuttavia, qualsiasi eccedenza che risulta aritmeticamente dal metodo a due fasi non può essere semplicemente divisa a metà, indipendentemente dalla situazione concreta. Piuttosto, il tenore di vita coniugale vissuto fino ad ora costituisce il massimo di ciò che può essere ancora dovuto dopo il matrimonio. Tuttavia, è generalmente più facile dimostrare una costante quota di risparmio e l'importo approssimativo del tenore di vita comune precedente calcolato su questa base (cfr. DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; DTF 130 I 180 consid. 3.2) che non il tenore di vita stesso. In altre parole, la prova che incombe al debitore di alimenti secondo il metodo a due fasi è di solito più facile da fornire rispetto alla prova positiva che deve essere fornita dal creditore di alimenti secondo il metodo a una fase, basato sul dispendio del coniuge creditore. Nella misura in cui è provata una quota di risparmio - e questa non è consumata da costi aggiuntivi legati al divorzio che non possono essere assorbiti da un’estensione ragionevole dell'automantenimento - questa deve essere presa in considerazione nella distribuzione dell'eccedenza (vedi anche DTF 140 III 485 consid. 3.3). Nell'ambito della ripartizione dell'eccedenza, anche tutte le altre particolarità del caso singolo che giustificano una deroga ai principi usuali di ripartizione devono poi essere prese in considerazione e giustificate nella decisione sul contributo alimentare (si veda a questo proposito la sentenza TF 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020, consid. 7.3).
È vero che fino ad oggi il metodo monistico è stato ampiamente utilizzato per gli alimenti post-matrimoniali, in particolare nel caso di condizioni economiche favorevoli. Tuttavia, il Tribunale federale ha armonizzato la metodologia per il mantenimento dei figli nel senso che in futuro il metodo a due fasi deve essere applicato come regola vincolante, a meno che non ci siano circostanze eccezionali che richiedono un approccio diverso. Va da sé che non si possono usare due metodi diversi per calcolare gli alimenti se il mantenimento dei figli e quello del coniuge devono essere determinati allo stesso tempo. Tuttavia, sarebbe contrario all'obiettivo di uniformare il calcolo degli alimenti se altri metodi continuassero ad essere ammessi per quanto riguarda la fissazione degli alimenti post-matrimoniali, in particolare perché il metodo a due fasi può facilmente tenere conto delle particolarità del caso individuale in quasi tutte le costellazioni e il procedimento probatorio è anche più snello nella maggior parte dei casi controversi.
In sostanza, in materia di alimenti postmatrimoniali, il metodo concreto in due fasi deve essere applicato in modo vincolante in tutta la Svizzera, a meno che non vi sia una situazione eccezionale in cui non sarebbe giustificato, come può avvenire in particolare in caso di circostanze finanziarie eccezionalmente favorevoli; in ogni caso, la decisione sugli alimenti deve sempre indicare i motivi per cui, in casi eccezionali, il metodo prescritto come regola non deve essere applicato (cfr. sentenza TF 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 6.6).
Sentenza TF 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 (DTF 147 III 308)
Abolizione della regola dei “45 anni”
Un coniuge può tra l’altro essere impedito di esercitare un'attività lucrativa a causa della cura dei figli. A questo proposito la cosiddetta "regola del 10/16" è stata sostituita dal modello "school-step" di cui alla DTF 144 III 481: secondo questo principio, di norma, il genitore affidatario dovrebbe poter lavorare al 50% a partire dal momento dell’inizio della scuola dell'obbligo del figlio più giovane, all'80% dal momento del passaggio del figlio più giovane alla scuola secondaria inferiore, e lavorare a tempo pieno dal momento del 16° anno di età del figlio più giovane (DTF 144 III 481 consid. 4.7.6 p. 497).
La giurisprudenza prevedeva inoltre che nel caso di matrimoni “lebensprägend” si presumeva che un coniuge che era completamente fuori dal mondo del lavoro non poteva ragionevolmente aspettarsi di (ri)entrare nel mondo del lavoro dopo aver raggiunto i 45 anni e che, in questo caso, con il divorzio poteva ancora farsi finanziare il mantenimento dovuto dall'altro coniuge.
Nel corso del tempo, e in particolare in seguito alla revisione della legge sul divorzio entrata in vigore il 1° gennaio 2000, la "regola dei 45" ha subito una trasformazione. La "regola dei 45" non è una presunzione stabilita o prevista dal legislatore e, in particolare, non può essere ricavata dall'elenco dei criteri dell'art. 125 CC, ma si basa sulla giurisprudenza che, come detto, nel tempo ha subito dei cambiamenti importanti. Se, nel quadro del modello dell'età scolare, la ripresa di un'attività lucrativa è prevista dopo un certo periodo transitorio, non si vede perché una certa soglia di età dovrebbe giustificare un diritto generale slegato dal caso concreto ed essere applicabile anche alle famiglie senza figli.
Alla luce di quanto sopra, la "regola dei 45" deve essere formalmente abbandonata. In particolare, anche un semplice innalzamento del limite d'età, per esempio a 50 anni, avrebbe poco senso, poiché una presunzione generalizzante rende troppo poca giustizia al caso individuale. Il fattore decisivo è quindi un esame concreto basato sui criteri menzionati quali età, salute, conoscenze linguistiche, istruzione e formazione precedente e futura, attività precedenti, flessibilità personale e geografica, situazione sul mercato del lavoro, ecc. È un dato di fatto che l'età è spesso un fattore decisivo per valutare la possibilità effettiva di svolgere un’attività remunerativa, tuttavia con l'abbandono della "regola dei 45" l'età non ha (più) un significato astratto distaccato da tutti gli altri fattori, nel senso di una presunzione a favore o contro la pretendibilità dell'impiego retribuito.
Sentenza TF 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 (DTF 147 III 301)
Prove ottenute in virtù della massima inquisitoria illimitata per il mantenimento dei figli e rilevanza anche per il mantenimento matrimoniale o post-matrimoniale
Gli alimenti post-matrimoniali da determinare nell'ambito della procedura di divorzio sono soggetti al principio attitatorio e dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC e art. 277 cpv. 1 CPC). Gli alimenti matrimoniali sono richiesti nell'ambito di un procedimento di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale o di misure cautelari e sono anch'essi soggetti alla massima dispositiva (art. 58 cpv. 1 CPC); tuttavia, il principio inquisitorio si applica all'accertamento dei fatti (art. 271 lett. a CPC in combinato con l'art. 272 CPC e l'art. 276 cpv. 1 CPC), ammesso nel senso della massima di indagine limitata o sociale (sentenza TF 5A_857/2016 dell'8 novembre 2017 consid. 4.3.3, non pubblicata in DTF 143 III 617).
Per contro per quanto riguarda il mantenimento dei figli, la massima ufficiale e la massima investigativa illimitata, nel senso del dovere di indagare, si applicano sempre, indipendentemente dal tipo di procedimento (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC).
L'interdipendenza del mantenimento dei figli e del coniuge (DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; DTF 132 III 593 consid. 3.2) esiste in particolare nel caso del metodo a due fasi (calcolo delle eccedenze), dato che in questo caso il reddito totale dei coniugi o dei genitori deve essere determinato e confrontato con i rispettivi bisogni di tutti i membri della famiglia, che viene coperto secondo una certa chiave di distribuzione delle risorse disponibili (cfr. in dettaglio sentenza TF 5A_311/2019 dell’11 novembre 2020 consid. 7). Le constatazioni ottenute in virtù della massima inquisitoria illimitata per il mantenimento dei figli possono dunque essere utilizzate anche per il calcolo del mantenimento matrimoniale o post-matrimoniale, facendo parte della stessa decisione e non possono essere ignorate nel quadro del calcolo globale da effettuare (cfr. DTF 128 III 411 consid. 3.2.2; sentenza TF 5A_361/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 5.3.2; sentenza TF 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 5.2.4; sentenza TF 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 3.3.2 e caso 486).
Data modifica: 04/11/2021