Legge applicabile al versamento di in contributo alimentare a seguito di una sentenza di divorzio estera

Caso 431 del 01/08/2018

Quale è la legge applicabile ad una pretesa fatta valere in svizzera per la quantificazione di un contributo di mantenimento per una sentenza resa all’estero limitatamente alla pronuncia del divorzio?

In una sentenza del 24 maggio 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

In materia internazionale, la legge applicabile al versamento di un contributo di mantenimento si esamina tenuto conto della Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Se una sentenza di divorzio estera è già stata resa e uno degli ex coniugi chiede in Svizzera il versamento di un contributo alimentare provvisionale nell’ambito di una procedura volta a regolamentare gli effetti accessori al divorzio, la legge applicabile è quella della nazione in cui il giudizio sul principio del divorzio è stato reso (art. 8 della Convenzione).

Sentenza TF 5A_481/2017 (DTF 144 III 368)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il caso in questione tratta una richiesta alimentare fatta valere in via provvisionale in Svizzera da una ex moglie dopo che una sentenza della repubblica Ceca ha pronunciato il divorzio, senza tuttavia regolamentare le conseguenze accessorie. Gli ex coniugi sono entrambi cittadini di nazionalità ceca, il marito è domiciliato in Cechia, mentre la moglie in Svizzera. Il Tribunale cantonale ha statuto applicando il diritto svizzero e l’ex marito ha ricorso al Tribunale federale.

L’art. 4 cpv. 1 della Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (qui di seguito “Convenzione”) prevede che la legge interna della dimora abituale del creditore di alimenti regge le obbligazioni alimentari; inversamente l’art. 8 della Convenzione prevede che in deroga all’art. 4 la legge applicata al divorzio regge, nello Stato contraente in cui questo è pronunciato o riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati. 

Secondo i Giudici cantonali la deroga dell’art. 8 rispetto all’art. 4 della Convenzione si applicherebbe solo nel merito, ma non in via provvisionale. Al contrario il Tribunale federale ha indicato che l’art. 4 della Convenzione si applica semmai alle situazioni in cui i coniugi si sono separati in vista di divorziare, ma non se la pronuncia del divorzio è già intervenuta.

Pertanto, nel caso concreto, dato che il Tribunale ceco aveva già pronunciato il divorzio e lo stesso era stato riconosciuto dalle istanze cantonali svizzere, occorreva applicare l’art. 8 della Convenzione, il quale determina il diritto applicabile, indipendentemente se si tratti di regolamentare un alimento provvisionale o di merito; quindi il diritto all’ottenimento del contributo alimentare richiesto dalla moglie doveva essere valutato in base al diritto ceco.

La causa è stata pertanto ritornata all’autorità cantonale per una nuova decisione.


Data modifica: 19/11/2018

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