Liquidazione del regime dei beni – conto bancario alimentato da acquisti e beni propri

Caso 366 del 01/11/2015

Come deve essere qualificato giuridicamente un conto bancario su cui sono confluiti beni propri e acquisti?

In una sentenza del 18 maggio 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Capita che su un conto bancario siano mischiati i soldi che appartengono ai beni propri di un coniuge con altri che appartengono agli acquisti. In tali casi, si suppone che i mezzi derivanti dagli acquisti siano impiegati per la copertura delle spese ordinarie, mentre i beni propri siano per contro impiegati per finanziare investimenti straordinari. Tale presunzione non vale comunque in assoluto, e può essere ribaltata. Il coniuge che afferma trattarsi di un bene proprio deve dimostrare che egli non ha consumato i beni propri apportati nel matrimonio. Qualora questa prova non è portata, i beni si presumono di acquisti.

Sentenza TF 5A_892/2014
 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 3 settembre 1992; dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 1993 e nel 1995. La separazione di fatto è in essere dalla fine del mese di maggio/inizio giugno 2012.
In data 9 agosto 2012 i coniugi hanno inoltrato presso il Tribunale competente una domanda di divorzio comune, producendo con la stessa una convenzione sulle conseguenze accessorie. All’udienza del 19 ottobre 2012 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare, ma la moglie non ha confermato la convenzione, in particolare per quel che riguarda la liquidazione del regime matrimoniale. Nel successivo scambio di allegati, la moglie ha chiesto la condanna del marito al pagamento di CHF 59'480.10 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, indicando che dopo la firma della convenzione aveva scoperto l’esistenza di altri conti del marito, mentre quest’ultimo ha chiesto l’omologazione della convenzione.
Con sentenza del 12 febbraio 2014 il Tribunale di prima istanza ha pronunciato il divorzio e condannato il marito a pagare alla moglie la somma da lei richiesta a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Il Tribunale d’appello ha accolto parzialmente il ricorso del marito, riducendo la somma a CHF 57'593.95. Il marito ha dunque ricorso al Tribunale federale, chiedendo la riforma del giudizio cantonale, offrendo CHF 18'054.00 sempre a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, censurando che i Giudici cantonali avrebbero violato l’art. 8 CC e l’art. 150 cpv. 1 CPC, ritenuto che gli è stato rimproverato, secondo lui a torto, di non aver comprovato l’esistenza di suoi beni propri.

L’art. 8 CC regola l’onere della prova, mentre non determina come il giudice deve maturare il suo convincimento.
L’art. 200 cpv. 3 CC prevede che fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. Questa norma modifica l’onere della prova dell’art. 8 CC, il quale non è dunque applicabile (v. anche sentenza TF 5C.118/2004, consid. 3.1, del 3 agosto 2004; sentenza TF 5C.229/2002, consid. 2.1, del 7 febbraio 2003), nel senso che in caso di assenza di prove sulla qualifica giuridica di bene proprio o di acquisto si presume che il bene sia un acquisto. Per contro l’art. 8 CC rimane perfettamente applicabile laddove occorre comprovare se al momento dello scioglimento del regime matrimoniale un bene sussisteva o meno (DTF 125 III 1, consid. 3; DTF 118 II 27, consid. 2; sentenza TF 5A_111/2007, consid. 3.2, dell’8 gennaio 2008; sentenza TF 5C.90/2004, consid. 2.1, del 15 luglio 2004).
Inoltre l’art. 200 cpv. 3 CC non è applicabile all’onere della prova per dimostrare quale massa abbia contribuito a favore di un bene di un’altra massa, per cui un credito variabile ex art. 209 cpv. 1 o cpv. 3 CC deve essere provato in base all’art. 8 CC (DTF 131 III 559, consid. 4.3 e riferimenti; sentenza 5A_61/2013, consid. 3.3, del 4 luglio 2013; sentenza TF 5A_37/2011, consid. 3.2.1, del 1° settembre 2011).

Non è infrequente che un conto bancario di un coniuge sia alimentato sia da beni propri sia da acquisti, ad es. quando del denaro apportato al momento del matrimonio, o ricevuto in seguito a titolo gratuito, sia mischiato con denaro derivante dagli acquisti. La questione viene risolta con la sussistenza di un credito di una massa verso l’altra (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2° ed. 2009, pag. 570 e la nota infra pagina n. 2, con l’autore citato), ma in certe circostanze può essere difficile portare la prova.
La giurisprudenza, il corso normale delle cose e l’esperienza generale della vita portano a presumere che per la copertura dei bisogni correnti dell’economia domestica i coniugi non consumino la sostanza dei beni propri; questi beni rimangono intatti o sono destinati in modo prioritario per degli investimenti straordinari (sentenza TF 5A_37/2011, consid, 3.2.1 del 1° settembre 2011 già citata). Questa presunzione di fatto (o naturale) serve per facilitare la prova, ma in nessun caso porta ad un ribaltamento del suo onere (DTF 120 II 248, consid, 2c; DTF 117 II 256, consid. 2b). Si tratta di una prova per la quale la parte avversa può a sua volta portare la contro-prova del fatto presunto; la controprova non deve convincere il Giudice, bensì tende ad indebolire la prova principale insinuando il dubbio nel medesimo (DTF 133 III 81, consid. 4.2.2; DTF 130 III 321, consid. 3.4).
Relativamente all’art. 150 cpv. 1 CPC, il Tribunale federale ha indicato che non si tratta di una norma che regolamenta il merito dell’onere della prova.

Nel caso concreto l’autorità cantonale ha accertato, contrariamente al giudice di prima istanza, che gli averi bancari del marito ammontassero al momento del matrimonio a CHF 75'152.90, investimenti per gran parte di natura obbligazionaria. Egli ha inoltre dimostrato di avere avuto dei conti in varie Banche e che, durante un certo periodo, aveva prestato CHF 120'000.00 a sua sorella, la quale successivamente glieli aveva restituiti. I suoi averi bancari erano dunque stati di CHF 114'856.76 di liquidi il 31 dicembre 1997, rispettivamente a CHF 130'922.40 di liquidità e obbligazioni al 31 dicembre 2006 e di CHF 112'490.52 di liquidità e obbligazioni al 9 agosto 2012. Egli non ha tuttavia comprovato che l’importo che possedeva al momento dell’avvio del divorzio (CHF 112'490.52) fosse ancora in tutto o in parte il ricavato del rimborso di obbligazioni che deteneva prima di sposarsi, o un loro eventuale reimpiego. In effetti non ha prodotto i movimenti dei conti bancari e quindi non ha permesso di ricostruire cosa è avvenuto con queste obbligazioni dal 3 settembre 1992 (giorno del matrimonio) e il 9 agosto 2012, data di inoltro dell’istanza di divorzio. Non ha inoltre fornito alcuna informazione precisa su suoi redditi e le sue spese, né tanto meno dei giustificativi che potessero far ritenere che durante i 20 anni di matrimonio abbia beneficiato di redditi che gli permettevano di non intaccare la sostanza. Secondo i giudici cantonali la presunzione legale dell’art. 200 cpv. 3 CC non era stata ribaltata e quindi tutti gli averi di banca del marito al 9 agosto 2012 sono stati considerati acquisti
 


Data modifica: 01/11/2015

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