Caso 88 del 01/09/2003
Nell’ambito della liquidazione del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, il valore dei beni viene considerato a quale data? Cosa accade se nel frattempo vi sono ricavi o spese relativi a questi beni?
In una sentenza del 7 febbraio 2003 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
I ricavi, ad esempio le pigioni, percepiti per il periodo successivo allo scioglimento del regime dei beni, non aumentano il valore di un immobile; essi non possono dunque essere presi in considerazione a seguito del divieto di modificare la composizione degli acquisti una volta inoltrata in Pretura la procedura di divorzio. Gli oneri, ad es. gli interessi ipotecari e le spese di gestione, sono a carico del proprietario di questi acquisti, poiché egli beneficia anche del loro uso.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 204 cpv. 2 CC, in caso di divorzio, separazione coniugale, nullità di matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento del regime matrimoniale si ha per avvenuto il giorno della presentazione della relativa domanda in Pretura. L'art. 214 cpv. 1 CC indica che per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. Dalla data dello scioglimento del regime dei beni alla sua liquidazione può passare anche parecchio tempo a dipendenza di quanto dura la causa.
Dal momento in cui è presentata in Pretura la domanda di divorzio, separazione coniugale, nullità di matrimonio o separazione dei beni giudiziale, non può esservi la formazione di nuovi acquisti o aumenti dei medesimi che possano dar luogo ad una partecipazione al beneficio (DTF 123 III 289 e riferimenti), come pure non può esservi una modifica dei passivi della massa degli acquisti ed eventuali debiti sono considerati solo se nati anteriormente alla data dello scioglimento del regime matrimoniale ma saldati dopo.
Se l'uso, la perdita, le spese amministrative e i nuovi debiti sono di principio a carico solo del proprietario dei beni in questione, diversamente vanno considerati quei debiti contratti (anche dopo la data dello scioglimento del regime - art. 204 CC -, ma prima della liquidazione - art. 214 CC) per mantenere o migliorare il valore del bene facente parte della massa degli acquisti.
Relativamente ad un immobile facente parte della massa degli acquisti, non vano dunque considerati né il pagamento dei debiti ipotecari e delle spese amministrative, né il ricavato da pigioni incassate.
In sintesi si può dunque affermare che ricavi e oneri di un bene facente parte degli acquisti sono a favore, rispettivamente a carico del proprietario del bene in questione, mentre le spese affrontate per conservare il valore dell'oggetto o di miglioria vanno considerate nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale anche se contratte dopo la data determinante per lo scioglimento.
Evidenziamo anche che il conto acquisti di ciascun coniuge può subire delle modifiche di valore tra la data dello scioglimento del regime e la relativa liquidazione, siccome nel frattempo, ossia fino alla data della liquidazione del regime dei beni (data della sentenza: DTF 121 III 152 consid. 3a, pag. 14), il valore dei beni può aumentare o diminuire.
Da notare infine che se la valutazione del bene riguarda un'impresa di pertinenza di un coniuge, con attivi e passivi, allora per il calcolo del suo valore vanno considerati anche i debiti nati dopo l'inoltro del divorzio, dato che in questi casi la valutazione viene operata sull'unità economica e giuridica (DTF 125 III 1, consid. 4c, pag. 5 e DTF 121 III 152 consid. 3c e d, pag. 155).
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2003, pag. 651; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.229/2002.
Segnalo in merito al tema del valore e altri argomenti relativi all'impresa l'articolo di Margareta Baddeley, L'entreprise dans le contexte du droit matrimonial, in FamPra 2/2009, pag. 289 e segg.
Data modifica: 01/09/2003