Litispendenza internazionale

Caso 390 del 15/11/2016

In quali casi si può ritenere che la procedura in Svizzera e all’estero siano da considerare analoghe?

In una sentenza del 28 luglio 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Dal momento in cui un’azione avente il medesimo oggetto è già pendente tra le stesse parti all’estero, il Giudice svizzero sospende la causa se è prevedibile che l’autorità giudiziaria estera emanerà, entro un congruo termine, una decisione che potrà essere delibata in Svizzera.

Sentenza TF 5A_223/2016


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 4 luglio 1987 e hanno avuto due figli, rispettivamente nel 1994 e nel 1996. La separazione di fatto è intervenuta il 30 marzo 2012. Il marito è rimasto a vivere in Francia, mentre la moglie e i figli sono tornati a vivere in Svizzera.
Il 16 maggio 2012 il marito ha inoltrato in Francia una richiesta di divorzio, tesa tuttavia unicamente alla pronuncia di misure provvisionali. Il 26 ottobre 2012 ha avuto luogo l’udienza di conciliazione e il 6 dicembre 2012 il Tribunale ha emanato l’ordinanza di non conciliazione autorizzando l’inoltro dell’istanza di divorzio entro 30 mesi. Successivamente il Tribunale ha statuito sulle misure provvisionali. Il 26 settembre 2014 il marito ha presentato in Francia la domanda di divorzio.
Parallelamente la moglie il 31 marzo 2014 ha adito il Tribunale svizzero con una domanda unilaterale di divorzio, assortita da richieste di natura cautelare.
Il 5 novembre 2014 il Tribunale di prima istanza ha emanato la propria decisione cautelare.
Con decisione del 31 marzo 2015 il Tribunale svizzero ha respinto l’eccezione di litispendenza e accertato la propria competenza.
A seguito del ricorso contro tale decisione, il Tribunale d’appello con decisone del 12 febbraio 2016 ha annullato la decisione del 31 marzo 2015 e ha dunque accolto l’eccezione di litispendenza e ha quindi sospeso la procedura.
Il 18 marzo 2016 la moglie ha ricorso al Tribunale federale.

Secondo l’art. 9 cpv. 1 LDIP se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LDIP il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera.
L’art. 9 LDIP tende a coordinare a livello internazionale le diverse competenze tra i Tribunali svizzeri ed esteri. La litispendenza suppone l’adempimento di determinate condizioni e la sospensione ha luogo solo se sono adempiute tre condizioni: le vertenze devono aver luogo tra le medesime parti, l’oggetto della vertenza deve essere identico per entrambe le procedure e deve essere presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera (sentenza TF 5C.289/2006, consid. 3.1 del 7 giugno 2007). Lo stralcio della causa per contro interverrà solo successivamente, dal momento in cui la decisione straniera sarà cresciuta in giudicato (DTF 126 III 327, consid. 1c; sentenza TF 5C.289/2006, consid. 3.4, sopra citata).
Le due azioni devono essere identiche, vale a dire concernere le stesse parti e lo stesso oggetto. La questione dell’identità delle parti e dell’oggetto si esamina secondo la lex fori. Non occorre che vi sia un’identità formale delle due azioni, ma bisogna piuttosto mettere l’accento sull’oggetto giuridico che si trova al centro delle due procedure (DTF 138 III 570, consid. 4.2.2 e riferimenti; DTF 128 III 284, consid. 3b).
Per ritenere applicabile l’art. 9 LDIP occorre inoltre che vi sia un’azione aperta per prima all’estero; il momento dell’apertura della causa all’estero è determinato dal diritto estero, mentre l’apertura dell’azione in Svizzera dal diritto svizzero.
Il diritto svizzero conosce alcune cause di divorzio; quelle di natura contenziosa sono avviate da una petizione unilaterale di divorzio (art. 62 cpv. 1 CPC e art. 274 CPC); l’inoltro della procedura di divorzio determina il momento a partire dal quale si possono domandare delle misure provvisionali (art. 276 CPC), ritenuto che per il periodo precedente sono possibili solo delle misure di protezione dell’unione coniugale (art. 172 e segg. CC, art. 271 e segg. CPC; DTF 134 III 326, consid. 3.2). Anche il diritto francese conosce alcune cause di divorzio; il primo atto di una procedura contenziosa è la presentazione di una “richiesta iniziale” di divorzio; di regola tuttavia l’oggetto di tale istanza si limita a richiedere al Giudice di fissare un’udienza di conciliazione e a definire le misure provvisionali. Secondo la giurisprudenza francese la litispendenza della procedura si determina da questa istanza (a condizione che poi la procedura segua il suo corso entro 30 mesi dall’ordinanza di non conciliazione).

Nel caso concreto, relativamente all’esame dell’identità dell’oggetto delle procedure svizzera e francese, occorre riferirsi al diritto svizzero (lex fori - v. sopra). Secondo la ricorrente la fase iniziale della procedura francese è assimilabile ad una procedura svizzera di misure a protezione dell’unione coniugale e non ad una procedura unilaterale di divorzio.

Va detto che le misure a protezione dell’unione coniugale sono ormai oggi per la maggior parte dei casi delle misure che regolano la vita separata in vista di un futuro divorzio ex art. 114 CC; da questo punto di vista le misure a protezione dell’unione coniugale hanno una portata simile alle misure provvisionali ex art. 276 CPC e decise per la durata della procedura di divorzio (DTF 133 III 393).
Applicando la nozione (in senso lato) di litispendenza così come intesa dal Tribunale federale (DTF 138 III 570) si deve dunque ritenere che in presenza di un’istanza di divorzio francese regolarmente introdotta e successivamente perseguita la pronuncia del divorzio costituisce il fulcro della procedura francese, analogamente a quella avviata in Svizzera con l’inoltro della domanda unilaterale di divorzio ex art. 114 CC. La richiesta iniziale di divorzio del diritto francese deve dunque essere considerata analoga alla domanda unilaterale svizzera di divorzio, anche se dal profilo procedurale le due procedure sono diverse.
Nel caso concreto va ammessa la condizione di identità oggettiva tra la richiesta 16 maggio 2012 presentata in Francia e la domanda unilaterale di divorzio del 31 marzo 2014 presentata in Svizzera. Per determinare la competenza occorre chiarire il momento dell’apertura dell’azione. In Svizzera è avvenuta il 31 marzo 2014, mentre in Francia il 16 maggio 2012. L’argomento della ricorrente, secondo cui l’apertura dell’azione in Francia sarebbe avvenuta solo il 26 settembre 2014 non regge di fronte alla giurisprudenza francese, ritenuto che la data determinante coincide con l’inoltro della richiesta iniziale che avvia la procedura di divorzio, a condizione che poi tale procedura sia continuata entro 30 mesi a contare dall’ordinanza di non conciliazione resa dal Tribunale francese, ciò che nel caso concreto è stato adempiuto.
Il ricorso è stato dunque respinto.


Data modifica: 15/11/2016

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