Caso 514 del 16/03/2022
In una sentenza del 4 ottobre 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Anche se in teoria l’art. 277 cpv. 2 CC subordina la determinazione del contributo di mantenimento per il periodo oltre la maggiore età a certe condizioni, queste non possono essere esaminate con precisione durante la minore età, poiché le circostanze personali, come il rifiuto del figlio di mantenere i rapporti con il genitore, o anche la possibilità effettiva di studiare, potranno essere esaminate solo al momento del raggiungimento della maggiore età, se necessario nel quadro di un’azione di modifica. La stessa regola si applica al figlio di genitori non sposati.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Una donna non sposata ha dato alla luce il 20 luglio 2016 un figlio. Il 22 dicembre 2016, ha presentato un’azione di paternità e una richiesta di alimenti contro il presunto padre del minore. All'udienza del 20 marzo 2019, il padre ha riconosciuto il bambino. Con sentenza del 6 novembre 2019, il Tribunale ha tra l’altro condannato il padre a contribuire al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua maggiore età, e anche oltre, fino al completamento della formazione professionale, secondo le condizioni previste dall'art. 277 cpv. 2 CC. Con sentenza del 13 maggio 2020 la Corte d'appello ha respinto il ricorso presentato dal padre e confermato la sentenza di primo grado. Il padre ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale di aver tra l’altro violato l'art. 277 CC prevedendo il versamento degli alimenti oltre la maggiore età del bambino. A suo modo di vedere sarebbe stato opportuno riservare l'ipotesi di cui all'art. 277 cpv. 2 CC, ma non fissare esplicitamente la durata dell'obbligo alimentare oltre la maggiore età del bambino.
Secondo la giurisprudenza, un contributo di mantenimento può essere fissato per il periodo dopo che il figlio ha raggiunto la maggiore età anche se lo stesso è molto giovane al momento del divorzio. In pratica, le sentenze e gli accordi di mantenimento prevedono sistematicamente il mantenimento dopo la maggiore età del bambino. L'onere psicologico di intraprendere un'azione legale contro un genitore è così evitato per il figlio maggiorenne e il genitore debitore è di conseguenza rinviato ad agire, se necessario, mediante l'azione di modifica ai sensi dell'art. 286 cpv. 2 CC. Infatti, anche se in teoria l'art. 277 cpv. 2 CC subordina la determinazione del contributo di mantenimento per il periodo oltre la maggiore età a certe condizioni, queste non possono essere subito esaminate con precisione, poiché le circostanze personali, come il rifiuto del figlio di mantenere i rapporti con il genitore, o anche la possibilità effettiva di studiare, possono essere previste solo con difficoltà e devono essere esaminate al momento del raggiungimento della maggiore età, se necessario nel quadro di un'azione di modifica (DTF 139 III 401, consid. 3.2.2 e riferimenti).
Orbene, la stessa regola si applica al figlio di genitori non sposati (sentenza TF 5A_330/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 8).
Nella fattispecie, la sentenza conferma la decisione di primo grado, il cui dispositivo prevedeva il versamento di un contributo di mantenimento a favore del figlio fino al raggiungimento della maggiore età e, successivamente, fino al completamento della formazione professionale, secondo le condizioni dell'art. 277 cpv. 2 CC. Questa soluzione è in linea con la giurisprudenza citata, anche se, data l'età del bambino, non c’è ancora un piano di formazione definito. Ciò gli impedisce di essere costretto ad adire le vie legali contro il padre se la sua formazione non sarà completata entro i diciotto anni; l'iniziativa di chiedere una modifica del contributo di mantenimento sarà riservata al padre se, al momento opportuno, riterrà che le condizioni previste dall'art. 277 cpv. 2 CC non saranno date. La censura del ricorrente è stata dunque respinta.
Data modifica: 16/03/2022