Caso 524 del 01/09/2022
Può un giudice considerare contumace una parte che non compare al dibattimento e rifiutare il memoriale presentato dal suo legale?
In una sentenza del 23 maggio 2022 la Prima Camera Civile del Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Se una parte obbligata a costituirsi personalmente al dibattimento rimane assente ingiustificata ma in aula si presenta il suo avvocato, essa non va reputata come non comparsa. Il giudice non può rifiutare al patrocinatore del convenuto assente personalmente la facoltà di presentare un memoriale di risposta.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Riassunto dei fatti
I coniugi si sono sposati il 27 febbraio 1995. A quel momento essi avevano già tre figli, ora maggiorenni e indipendenti. Il 23 ottobre 2020 la moglie si è rivolta al Pretore con un'istanza di misure a protezione (tutela) dell'unione coniugale. Con ordinanza del 30 ottobre 2020 il Pretore ha convocato le parti ad un'udienza per il dibattimento “con obbligo di comparsa personale” precisando:
"Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l'articolo 153 CPC, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa. Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti."
L'8 febbraio 2021 il marito ha postulato il rinvio dell'udienza e l'indomani il pretore ha respinto la richiesta. All'udienza del 16 febbraio 2021 sono comparsi la moglie insieme con il proprio legale e la patrocinatrice del marito, il quale dal canto suo non si è invece presentato ed è stato considerato dal pretore come “assente ingiustificato”. La patrocinatrice del convenuto ha offerto un memoriale di risposta che il Pretore non ha però ammesso in ragione dell'assenza ingiustificata di lui. Il giudice ha poi statuito con sentenza del 2 marzo 2021, decisione impugnata in appello dal marito.
Nella decisione impugnata il pretore, accertato che il convenuto era rimasto ingiustificatamente assente al dibattimento nel senso dell'art. 234 cpv. 1 CPC, ha rilevato che ciò comporta sostanzialmente la mancata contestazione dell'istanza (anche se non il riconoscimento delle pretese della moglie). Il marito rimprovera (tra le altre censure, qui non trattate) al primo giudice di avere rifiutato di acquisire agli atti il memoriale presentato dalla propria patrocinatrice al dibattimento.
Riassunto del diritto
L'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non compaia a un dibattimento, l'udienza si tiene ugualmente alla sola presenza della parte comparsa. Per il resto, fatto salvo l'art. 153 CPC, il giudice può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa. Di ciò egli deve avvertire nella convocazione all'udienza (art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche per le procedure sommarie (art. 219 CPC; rimandi di dottrina in: I CCA 11.2021.68 del 25 novembre 2021 consid. 3 – v. anche caso 510).
La questione è di sapere se il pretore poteva considerare contumace il convenuto, e rifiutare il memoriale presentato dal suo legale, per non essere il marito personalmente comparso al dibattimento del 16 febbraio 2021. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale ciascuna parte è tenuta a comparire personalmente (art. 273 cpv. 2 CPC). Con la sentenza I CCA 11.2021.68 del 25 novembre 2021 consid. 3 (cfr. anche caso 510), la Prima Camera Civile del Tribunale d’appello ha avuto modo di rilevare che, secondo la dottrina maggioritaria, se una parte obbligata a costituirsi personalmente al dibattimento rimane assente ingiustificata ma in aula si presenta il suo avvocato, essa non va reputata come non comparsa. Ne segue che il Pretore non poteva considerare il convenuto come non comparso all'udienza secondo l'art. 234 cpv. 1 CPC. Certo, rimasto assente ingiustificato, il coniuge sopporta gli svantaggi processuali che da ciò derivano, come pure gli inconvenienti in materia di apprezzamento delle prove e a livello di spese (cfr. sempre I CCA 11.2021.68 del 25 novembre 2021 consid. 3b con rinvii e caso 510). Sta di fatto che il Pretore non poteva rifiutare alla patrocinatrice del convenuto la facoltà di presentare un memoriale di risposta, il quale del resto avrebbe potuto essere prodotto anche prima dell'udienza in virtù del diritto di essere sentito. In definitiva, l'appello merita accoglimento. Gli atti sono ritornati al Pretore affinché riprenda il procedimento dal momento in cui ha rifiutato di assumere il memoriale di risposta offerto dalla patrocinatrice del marito che potrà essere ripresentato. Il Pretore dovrà quindi preliminarmente riesaminare anche la sua decisione sulle prove alla luce della risposta del marito e, se del caso, procedere all'istruttoria e indire un'udienza per le arringhe finali.
Data modifica: 01/09/2022