Mantenimento di un figlio maggiorenne e priorità del contributo alimentare del figlio minorenne.

Caso 518 del 16/05/2022

Il mantenimento per un figlio minorenne è sempre prioritario rispetto a quello per un figlio maggiorenne?

In una sentenza del 31 gennaio 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Un’eccezione alla regola della priorità del mantenimento di un figlio minorenne può essere giustificata se il figlio maggiorenne frequenta ancora la scuola secondaria ed è quindi economicamente dipendente dai genitori. In linea di principio, la situazione è diversa se il ragazzo è uno studente (post scuola secondaria, n.d.r.), poiché può lavorare a tempo parziale durante gli studi o richiedere una borsa di studio. Tuttavia, la regola della priorità si applica solo a condizione che i fabbisogni minimi degli altri membri della famiglia siano coperti, dato che hanno la priorità sul figlio maggiorenne. Se i fabbisogni dei figli minorenni sono coperti, le risorse rimanenti devono essere utilizzate per finanziare il mantenimento del figlio maggiorenne e una distribuzione dell’eccedenza è possibile solo quando l’ammontare del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne è coperto.

Sentenza TF 5A_1035/2020


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


  1. e B. sono i genitori non sposati di due figlie nate rispettivamente nel 2014 e nel 2016. A. è anche il padre di una figlia, E., nata nel marzo 2001.

Con decisione del 21 maggio 2019, il Tribunale di prima istanza ha tra l’altro fissato i contributi di mantenimento che il padre deve pagare per le figlie della coppia. Il padre ha ricorso dapprima in appello contro tale decisione e successivamente al Tribunale federale. Il Tribunale cantonale in particolare non aveva più considerato l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia E. a partire dal marzo 2019 sulla base del fatto che la stessa aveva raggiunto la maggiore età e che da quella data il mantenimento delle figlie minorenni aveva quindi la priorità (art. 276a cpv. 1 CC).

Il ricorrente dal canto suo ha spiegato che E. aveva deciso di continuare i suoi studi a partire da ottobre/novembre 2019. A seguito di questo rinnovato obbligo di mantenimento per E., le sue spese a suo giudizio dovevano essere prese in considerazione per un importo di CHF 324.00 mensili. Il Tribunale cantonale non aveva tuttavia tenuto conto dell'obbligo del ricorrente di mantenere la figlia maggiorenne durante i suoi studi ed aveva calcolato un'eccedenza a partire dalla data della maggiore età di E. (marzo 2019), senza tener conto del contributo alimentare versatole dal padre a partire da tale.

Secondo l'art. 277 CC, l’obbligo di mantenimento dei genitori dura fino alla maggiore età del figlio (cpv. 1). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provve­dere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (cpv. 2). Secondo l'art. 276a CC, l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (cpv. 1). In casi motivati, il giudice può derogare a questa regola, in particolare per non penalizzare il figlio maggiorenne avente diritto al mantenimento (cpv. 2). Tale eccezione può essere applicata quando il figlio diciottenne sta ancora frequentando la scuola secondaria (ad es. il liceo, n.d.r.) ed è quindi finanziariamente dipendente dai suoi genitori. La situazione è di principio diversa per un figlio studente (post scuola secondaria, ad es. l’università, n.d.r.), che può lavorare a tempo parziale o chiedere una borsa di studio durante la sua formazione (DTF 146 III 169, consid. 4.2.2.2). La priorità del mantenimento dei figli minorenni su quello dei figli maggiorenni - e quindi la questione di un'eccezione a questa regola - si estende, tuttavia, solo nella misura in cui sono coperti i fabbisogni minimi esistenziali del diritto di famiglia, che sono privilegiati rispetto al figlio maggiorenne. In questo caso i fondi rimanenti devono essere utilizzati per il mantenimento del figlio maggiorenne. Una distribuzione dell'eccedenza è possibile solo quando l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni è adempiuto (DTF 147 III 265, consid. 7.3; sul rapporto tra il mantenimento dei figli maggiorenni e il mantenimento del coniuge o dopo il matrimonio, cfr. DTF 146 III 169, consid. 4.2 e cfr. caso 472).

Il Tribunale cantonale ha disatteso questi principi quando ha dato priorità alla partecipazione alle eccedenze delle figlie minorenni rispetto all’ammontare del mantenimento a favore della figlia maggiorenne. In quest’ambito non disponeva di alcun potere di apprezzamento. Prima di ripartire le eccedenze, avrebbe dovuto dedurre il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne dalle risorse residue dopo aver coperto i fabbisogni minimi esistenziali delle figlie minorenni secondo il diritto di famiglia, nella misura in cui tale mantenimento è dovuto.


Data modifica: 16/05/2022

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE