Caso 477 del 01/08/2020
Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori in caso di bocciatura o interruzione temporanea nell’ambito della sua formazione professionale? Sono coperti dall’obbligo alimentare i complementi formativi?
In una sentenza del 20 aprile 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’obbligo alimentare del padre e della madre nei confronti del figlio maggiorenne ha lo scopo di consentire al medesimo di acquisire una formazione professionale, vale a dire le conoscenze che gli consentiranno di guadagnarsi da vivere in un campo corrispondente ai suoi gusti e alle sue attitudini. Il ritardo causato da una bocciatura occasionale, così come un breve periodo senza risultati positivi, non prolungano necessariamente in modo innaturale i tempi di formazione. Questa norma trova pure applicazione se il figlio che non ha conseguito un’adeguata formazione professionale, e si è guadagnato da vivere per un certo periodo, rinuncia temporaneamente alla sua attività lucrativa al fine di intraprendere degli studi adeguati. L’obbligo di mantenimento può sussistere oltre la formazione di base, per una formazione complementare o una seconda formazione basata sulla prima, se questi complementi formativi sono stati previsti prima che il figlio raggiungesse la maggiore età.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 25 giugno 1999. Dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 1999 e nel 2004. Il 1 ° gennaio 2010, le parti si sono definitivamente separate. Il 12 dicembre 2016 è stato pronunciato il divorzio. Il figlio maggiore è divenuto maggiorenne il 24 agosto 2017. La procedura è stata oggetto di appello ed in seguito di ricorso al Tribunale federale. Tra i vari punti controversi vi è il contributo alimentare fissato a favore del figlio divenuto nel frattempo maggiorenne, per il quale è stato previsto un mantenimento fino al termine della sua formazione appropriata, che il padre contesta nella sua integralità.
Tra le varie censure - che non verranno tutte trattate nel presente caso - il padre lamenta il fatto che il figlio maggiorenne non potrebbe chiedere alcun contributo alimentare dal momento che ha per un certo tempo interrotto gli studi e tardato così il suo ciclo formativo.
Secondo l’art. 277 cpv. 2 CC se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi, vale a dire in tempi “normali”.
L’obbligo alimentare del padre e della madre nei confronti del figlio maggiorenne ha lo scopo di consentire al medesimo di acquisire una formazione professionale, vale a dire le conoscenze che gli consentiranno di guadagnarsi da vivere in un campo corrispondente ai suoi gusti e alle sue attitudini. La formazione tende quindi ad acquisire ciò che è necessario affinché il figlio possa soddisfare i bisogni materiali della vita con le proprie risorse (DTF 117 II 372, consid. 5b). La formazione deve essere completata entro termini “normali”, il che implica che il figlio debba dedicarvisi con diligenza o comunque con buona volontà, senza tuttavia dover dimostrare risultati eccezionali. La legge non impone assistenza a uno studente che sta sprecando il suo tempo; l'importanza decisiva dovrebbe essere data all'interesse, all'impegno e alla diligenza mostrati da un figlio per una data formazione per la quale si può legittimamente ammettere che corrisponda alle sue attitudini. Il ritardo causato da una bocciatura occasionale, così come un breve periodo senza risultati positivi, non prolungano necessariamente in modo innaturale i tempi di formazione. Spetta tuttavia al figlio che ha intrapreso da qualche tempo gli studi e chiede il mantenimento dimostrare di aver già ottenuto dei risultati positivi, in particolare di aver svolto il lavoro richiesto e di aver superato gli esami organizzati nel corso normale degli studi (DTF 117 II 127, consid. 3b e la giurisprudenza citata; sentenza TF 5A_563/2008, consid. 4.1, del 4 dicembre 2008; sentenza TF 5C.40/2004, consid. 4.1, del 5 maggio 2004). Questa norma trova pure applicazione se il figlio che non ha conseguito un'adeguata formazione professionale, e si è guadagnato da vivere per un certo periodo, rinuncia temporaneamente alla sua attività lucrativa al fine di intraprendere degli studi adeguati, che possano essere completati entro un termine “normale” (DT 118 II 97, consid. 4a; DTF 107 II 406, consid. 2a). Tuttavia, vi è diritto al mantenimento dopo la maggiore età solo se il piano di formazione era già stato fissato prima della medesima almeno in grandi linee (DTF 127 I 202, consid. 3; DTF 118 II 97, consid. 4a); non si può tener conto dei gusti e delle attitudini che si sono sviluppati esclusivamente dopo il raggiungimento della maggiore età (DTF 115 II 123, consid. 4d). Inoltre, l'obbligo di mantenimento esiste solo per una formazione professionale. Una seconda formazione, ulteriore formazione o formazione aggiuntiva, non è in linea di principio coperta, anche se può sembrare utile (DTF 118 II 97, consid. 4a). L'obbligo di mantenimento può sussistere oltre la formazione di base, per una formazione complementare o una seconda formazione basata sulla prima, se questi complementi formativi sono stati previsti prima che il figlio raggiungesse la maggiore età (DTF 107 II 465, consid. 6c; sentenza TF 5A_664/2015, consid. 2.1, del 25 gennaio 2016).
Nel caso concreto, secondo i fatti della sentenza cantonale il figlio maggiorenne ha intrapreso, al termine della della scuola obbligatoria, un corso di formazione triennale (compresi i primi due anni senza retribuzione) come assistente di laboratorio chimico ed era previsto che avrebbe completato il suo apprendistato il 31 luglio 2019. Era già stato ammesso alla classe di maturità professionale tecnica, di architettura e biotecnologia, modello il cui insegnamento è gratuito. Intendeva seguire questo percorso part-time per due anni, dal 24 agosto 2019 al 2 luglio 2021, alternando, ogni settimana, due giorni di lezioni presso la scuola di commercio e tre giorni di stage nel campo della chimica. La fine della sua formazione sarebbe stata raggiunta ottenendo un titolo in una determinata High School che egli desiderava seguire dopo un'interruzione destinata a frequentare la scuola reclute, prevista per l'inverno 2022.
In queste circostanze secondo i giudici cantonali il figlio ha in linea di principio il diritto di beneficiare del mantenimento da parte dei suoi genitori fino al completamento della sua formazione.
Il Tribunale federale ha evidenziato che le censure della parte ricorrente si sono basate essenzialmente su fatti che non emergevano dalla sentenza cantonale impugnata, pertanto sono stati considerati irricevibili in assenza di arbitrio. Infatti il Tribunale federale decide in base ai fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF) e correggere le conclusioni di fatto solo se sono arbitrarie (art. 9 Cst.) ed hanno un influsso sull'esito della decisione (DTF 133 II 249, consid. 1.2.2).
Il ricorso è stato pertanto respinto.
Con sentenza TF 5A_664/2015 del 25 gennaio 2016 il Tribunale federale aveva già indicato che l'art. 277 cpv. 2 CC si applica anche quando il figlio non aveva conseguito una formazione adeguata e aveva lavorato per un certo periodo, per poi abbandonare l'attività lavorativa per comunicare degli studi adatti, suscettibili di essere terminati in termini normali; in tal caso il diritto al mantenimento dopo la maggiore età sussiste solo se il piano di formazione era già stato fissato prima della maggiore età almeno in grandi linee.
Sul tema relativo allo svolgimento di una ulteriore formazione nell'ambito della "formazione appropriata", che non si esaurisce in un primo ciclo di formazione cfr. RTiD II-2017, N. 8c
Data modifica: 11/10/2020