Mantenimento dopo il divorzio e adeguata previdenza per la vecchiaia

Caso 220 del 30/06/2009

Nell’ambito del divorzio, con la suddivisione del secondo pilastro, risulta escluso prendere in considerazione ulteriori perdite pensionistiche?

In una sentenza del 14 novembre 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La previdenza per la vecchiaia può far parte anche del mantenimento dopo il divorzio ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CC e non necessariamente le lacune sono compensate dalla suddivisione ai sensi dell’art. 122 CC.

* Sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale del Tribunale federale: DTF 135 III 158; v. anche FamPra 2/2009, N. 46.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


l'art. 122 CC prevede che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.
Con l'attuale diritto che prevede la suddivisione del secondo pilastro e lo splitting dell'AVS (comprendente anche gli accrediti per compiti educativi) le perdite pensionistiche relative al periodo del matrimonio sono di regola compensate; di conseguenza, salvo casi eccezionali (cfr. DTF 129 III 257, consid. 3, pag. 260 e segg.), non sussiste più alcuna lacuna previdenziale.
L'art. 125 cpv. 1 CC prevede che se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento; come si legge da tale norma, fa parte dell'adeguato contributo di mantenimento anche l'eventuale lacuna previdenziale. La giurisprudenza precisa che ciò è il caso quando a seguito della cura e custodia di figli il coniuge affidatario non può svolgere, o può svolgere in maniera parziale, un'attività lavorativa dopo il divorzio, con la conseguenza che non può accumulare alcun importo o può accumulare un importo ridotto per la previdenza pensionistica (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9; sentenza TF 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid 4b e sentenza TF 5C.308/2005 del 12 aprile 2006, consid. 3.2, in: FamPra.ch 2002, pag. 148 e 2006, pag. 725).
Ricordiamo che il Tribunale federale per il calcolo di eventuali contributi di mantenimento coniugali dopo la pronuncia del divorzio ha distinto tra i matrimoni con una vita matrimoniale marcata ("lebensprägenden Ehen") e gli altri; per i primi è determinante il tenore di vita goduto durante la vita comune, mentre per gli altri occorre riferirsi alla situazione economica prima del matrimonio: l'eventuale futura perdita pensionistica deve prendere in considerazione questa differenza.
Infatti per il calcolo della previdenza per la vecchiaia occorre tenere prima di tutto in considerazione il tenore di vita che il coniuge ha diritto di godere dopo il divorzio. Occorre dunque calcolare un'ipotetica, fittizia entrata lorda del coniuge creditore e calcolare i relativi contributi sociali che il datore di lavoro e il lavoratore avrebbero pagato, ai quali va aggiunto l'onere fiscale supplementare: questo calcolo dà come risultato il contributo di mantenimento per la previdenza per la vecchiaia. Contrariamente alla divisione della prestazione di libero passaggio, che si riferisce al passato periodo matrimoniale, il calcolo appena esposto stabilisce per contro la perdita futura previdenziale. Naturalmente occorrerà fare delle semplificazioni per il calcolo e il tutto rientra nel potere di apprezzamento del Giudice, il quale deciderà secondo il diritto e l'equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Nella sentenza TF 5A_899/2012 del 18 febbraio 2013 il Tribunale federale ha precisato che per il calcolo del contributo di mantenimento a scopo di previdenza occorre convertire il tenore di vita, al cui mantenimento il coniuge beneficiario ha di principio diritto, in un reddito ipotetico lordo. Sullo stesso vanno calcolati i contributi paritetici del datore di lavoro e del lavoratore che, sommati e aumentati dell’eventuale onere fiscale, danno il contributo di mantenimento a scopo di previdenza.


Data modifica: 19/07/2021

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE