Matrimonio fittizio, di convenienza – motivi gravi

Caso 41 del 16/08/2001

E’ possibile ottenere il divorzio prima della scadenza del termine di quattro anni nel caso in cui l’altro coniuge si opponga e il matrimonio risulti essere stato concluso solo fittiziamente, per convenienza?

In due decisioni, rispettivamente del 10 e del 14 maggio 2001*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’art. 115 CC esige che il motivo alla base della domanda di divorzio non sia imputabile al coniuge richiedente. Nel caso di matrimoni di convenienza, il motivo del divorzio è di regola imputabile ad entrambi i coniugi, i quali conoscono sin dall’inizio il carattere fittizio della loro unione. E’ dunque esclusa la possibilità di pronunciare il divorzio secondo l’art. 115 CC.
Eccezionalmente può accadere che il coniuge che domanda il divorzio si sia reso conto solo dopo la celebrazione del matrimonio che l’altro coniuge avesse l’intenzione di sposarsi soltanto per vantaggi estranei all’istituto del matrimonio, come ad es. per ottenere il permesso di dimora; in questo caso, anche se l’altro coniuge si oppone al divorzio si deve riconoscere la possibilità di sciogliere il matrimonio prima che siano trascorsi quattro anni di separazione di fatto.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le sentenze in questione chiariscono la delicata situazione dei matrimoni di convenienza, ossia quelli che sono conclusi solo per permettere ad un coniuge straniero di ottenere dei diritti in Svizzera, senza che per contro sia creata una vera e propria unione coniugale.
Il Tribunale federale ha giustamente distinto il caso in cui entrambi i coniugi erano d'accordo sin dall'inizio sul matrimonio di convenienza (ad es. per permettere ad un coniuge straniero di ottenere il permesso di dimora sposando un cittadino svizzero, magari contro pagamento di una certa somma) da quello in cui un coniuge in buona fede ha scoperto dopo il matrimonio che il partner non aveva alcun interesse in lui, se non quello di avere dei vantaggi che senza matrimonio non avrebbe ottenuto.
E' infatti da proteggere l'atteggiamento del coniuge in buona fede, senza doverlo costringere a rimanere separato per quattro anni se l'altro coniuge si oppone alla domanda di divorzio: ammettere il contrario, significherebbe solo avvantaggiare il coniuge che si è sposato per interesse, dato che il matrimonio continuerebbe fittiziamente a solo vantaggio di chi si oppone al divorzio.
Per contro, se entrambi i coniugi erano d'accordo sin dall'inizio che il matrimonio avrebbe avuto uno scopo estraneo ad un'unione coniugale, allora non si vede perché proteggere quel coniuge che desidera divorziare se l'altro si oppone, dato che entrambi sono responsabili del divorzio.
Da notare che il Tribunale federale ha pure negato l'applicazione del principio del divieto dell'abuso di diritto, rifiutando dunque di sciogliere il matrimonio prima di quattro anni di separazione di fatto.

* Sentenze non pubblicate sulla Raccolta Ufficiale, ma reperibili su internet: 5C.62/2001/sts/bnm (e SJ 2001 I 424) e 5C.85/2001.

Si rende attenti che dal 1. giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni (ndr).


Data modifica: 16/08/2001

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