Mediazione forzata (o imposta)

Caso 242 del 15/06/2010

E’ possibile imporre ai genitori una mediazione?

In una sentenza del 9 dicembre 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’autorità tutoria è legittimata a ordinare ai genitori di seguire una terapia o una mediazione in base all’art. 307 cpv. 3 CC.

Sentenza TF 5A_457_2009

 

Con l’entrata in vigore del Codice processuale civile federale la giurisprudenza del Tribunale federale ha reso varie decisioni sull’argomento: cfr. sentenza 5A_852/2011 del 20 febbraio 2012, sentenza TF 5A_65/2017 del 24 maggio 2017 e sentenza 5A_522/2017 del 22 novembre 2017.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Ai sensi dell'art. 307 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio; il cpv. 3 precisa che l'autorità tutoria può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

Nel caso concreto, a seguito di importanti problemi legati alle relazioni personali (diritto di visita), l'Autorità tutoria cantonale aveva imposto ai genitori di partecipare a delle sedute regolari di mediazione, se del caso anche in presenza dei figli; la mediazione doveva essere condotta da una figura professionista.
Il Tribunale federale, seguendo gran parte della dottrina e l'Obergericht di Zurigo (cfr. sentenza dell'Obergericht del Canton Zurigo del 19 giugno 2008, in FamPra 1/2009, N. 27, pag. 256 e segg.), ha ritenuto che l'autorità tutoria sia legittimata a ordinare ai genitori, per cui anche contro la loro volontà, di seguire una terapia o una mediazione in base all'art. 307 cpv. 3 CC.

Da notare inoltre che il Tribunale federale in questa sentenza ha rammentato i principi secondo cui nella regolamentazione delle relazioni personali non si può lasciare ai figli il potere illimitato di decidere se incontrare o meno un genitore, anche una volta divenuto capace di discernimento.

Sul tema della mediazione forzata cfr. anche L. Staub, Pflichtmediation im Kindesschutz, RDT 2008, pag. 431 e segg.; Pflichtmediation: Mythos und Wirklichkeit, RDT 2006, pag. 12 e segg.; Interventionsorientierte Gutachten als Handlungsalternative bei hochkonfliktigkeit Trennungs-/Scheidungsfamilien, RMA 2010, pag. 34 e segg. (N.B la sigla RMA sta per Rivista della protezione dei minori e degli adulti, ossia la nuova rivista che dal 2010 ha sostituito la precedente RDT, vale a dire la Rivista di diritto tutelare).
Cfr. sull'argomento anche caso-025.

Nella pratica una mediazione forzata risulta a mio giudizio giustificata e sensata se vi sarà comunque una collaborazione dei genitori; a volte è però difficile poter far capire ai genitori cosa sia la mediazione con la conseguenza che la stessa viene rifiutata senza neppure averla tentata. Spesso il mediatore viene immaginato - erroneamente - come un arbitro o come qualcuno che poi potrà riferire al Giudice il contenuto delle sedute. Il pregio della mediazione forzata sta nell'obbligo fatto ai genitori di cogliere l'opportunità di poterla tentare, senza che ciò significhi necessariamente che avrà il successo auspicato, ma per lo meno vi è la consapevolezza concreta di cosa sia e, soprattutto per le questioni legate alle relazioni personali, l'opportunità di migliorare i rapporti genitoriali.

Cfr. sull'argomento della mediazione forzata la nota di Urs Gloor/Barbara Umbricht Lukas in FamPra.ch 2/2010, pag. 478/479.

Dal 2011 la giurisprudenza è evoluta (cfr. sentenze citate dopo la massima sopra riportata): una mediazione può essere ordinata con la comminatoria dell'art. 292 CP; l'autorità può accompagnare la propria decisione con tale comminatoria anche d'ufficio nel caso in cui nessuna delle parti l'abbia richiesta (quale misura di esecuzione).

Sulla mediazione forzata (obbligatoria) decisa dall'ARP e distinzione tra mediatore e terapeuta cfr. RTiD II-2017, N. 10c


Data modifica: 10/10/2020

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