Metodo di calcolo degli alimenti in caso di situazioni agiate – divisione a metà delle spese esistenti alla separazione di fatto

Caso 498 del 01/07/2021

Per il calcolo del contributo alimentare a favore del coniuge in caso di situazioni agiate, è possibile far riferimento alle spese esistenti alla separazione di fatto e dividerle per due?

In una sentenza del 26 gennaio 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue: 

Il metodo di calcolo consistente nel determinare le spese necessarie al mantenimento del tenore di vita del coniuge, che consiste nel dividere per due le spese della famiglia prima della separazione, è di principio arbitrario.

Sentenza TF 5A_170/2020https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_176


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi, entrambi cittadini francesi, si sono sposati il 31 dicembre 1979 in Francia. Dalla loro unione è nato un figlio, ormai maggiorenne. Il 13 luglio 2018, la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale. Con istanza di misure di protezione (tutela) dell'unione coniugale del 4 gennaio 2019, la moglie ha chiesto il versamento di un contributo di mantenimento mensile di CHF 100.000.00. Con sentenza del 30 luglio 2019, il Tribunale di primo grado ha condannato il marito a versarle, a partire dal 4 gennaio 2019, un contributo alimentare mensile di CHF 59'200.00.

Con sentenza del 14 gennaio 2020, la Corte d'appello, decidendo su un ricorso delle parti, ha modificato il contributo alimentare mensile di portandolo a CHF 57'500.00 dal 4 gennaio 2019 al 14 ottobre 2019, e poi a CHF 60'300.00 dal 15 ottobre 2019. Il marito ha ricorso al Tribunale federale. Nella sentenza impugnata, il tribunale cantonale ha osservato che il metodo di calcolo del contributo alimentare basato sul dispendio applicato dal giudice di primo grado appariva giustificato, tenuto conto del patrimonio del marito di diverse decine di milioni di euro. Ha considerato che le spese necessarie per mantenere il tenore di vita precedente della moglie potevano essere calcolate dividendo per due diverse voci di spesa annuale corrente dai conti delle parti del 2017. Si è quindi basata su spese per un totale di EUR 761'669.07 all'anno, che ha diviso per due per determinare il tenore di vita della moglie. Agli EUR 380'834.50 calcolati, ha aggiunto le spese relative ai canoni e agli abbonamenti per la televisione e le telecomunicazioni (EUR 6'733.32), così come le spese di manutenzione e le tasse per il veicolo (EUR 1'245.39) e l'assicurazione del veicolo (EUR 1'690.00), per arrivare a un importo totale di EUR 390'503.21 all'anno, che ha convertito in CHF 456'608.00 l'anno, rispettivamente CHF 38'050.00 mensili. I giudici cantonali hanno anche tenuto conto di una pigione mensile di CHF 3'400.00 fino al 14 ottobre 2019 e di CHF 6'200.00 dal 15 ottobre 2019, nonché di un carico fiscale di CHF 20'000.00 al mese. Alla fine, dopo aver dedotto un reddito mensile di CHF 3'988.00, il tribunale cantonale ha fissato il tenore di vita della moglie in CHF 57'462.60 dal 4 gennaio al 14 ottobre 2019, poi CHF 60'262.60 dal 15 ottobre 2019, e ha ordinato al marito di pagare un contributo di mantenimento mensile di CHF 57'500.00 dal 4 gennaio al 14 ottobre 2019, poi di CHF 60'300.00 dal 15 ottobre 2019.

Censurando l'arbitrarietà dell'applicazione dell'art. 176 CC (art. 9 Cst.), il ricorrente lamenta che il tribunale cantonale ha determinato diverse spese rilevanti per il calcolo del tenore di vita della moiglie sulla base di una semplice divisione per metà dei conti 2017 dei coniugi e senza che la moglie abbia specificato le spese in questione o le avesse rese verosimili. Si lamenta di questo modo di procedere per quanto riguarda le voci "Hobby", "Gioielli e acquisti di cappotti", "Piatti, biancheria, piccoli mobili" e "Materiale amministrativo".

Nel caso di misure di protezione (tutela) dell'unione coniugale, il principio e l'ammontare del contributo di mantenimento dovuto secondo l'art. 176 cpv. 1 CC sono determinati in funzione della capacità economica e dei rispettivi fabbisogni dei coniugi. Se - come nella fattispecie - la situazione economica è favorevole, in cui le spese supplementari legate all'esistenza di due nuclei familiari separati sono coperte, il coniuge creditore può pretendere che il contributo alimentare sia fissato in modo tale che il suo precedente tenore di vita - che costituisce il limite superiore del diritto agli alimenti (DTF 140 III 337, consid. 4.2.1; 137 III 102, consid. 4.2.1.1) - sia mantenuto (DTF 121 I 97, consid. 3b e riferimenti; sentenze TF 5A_864/2018 del 23 maggio 2019, consid. 2.1; TF 5A_970/2017 del 7 giugno 2018, consid. 4.2). In questi casi, si deve tener conto delle spese necessarie per mantenere questo tenore di vita (DTF 115 II 424, consid. 3). Spetta al creditore specificare le spese necessarie al suo tenore di vita e renderle verosimili; il giudice si pronuncia sulla base dei documenti giustificativi immediatamente disponibili (sentenza TF 5A_534/2019 del 31 gennaio 2020, consid. 4.1 e riferimenti).

È giurisprudenza costante che il metodo di calcolo consistente nel determinare le spese necessarie al mantenimento del tenore di vita dell'ex coniuge, che consiste nel dividere per due le spese della famiglia prima della separazione (come asserito dal ricorrente), è di per sé arbitrario (sentenze TF 5A_932/2015 del 10 maggio 2016, consid. 4.4.1; TF 5A_861/2014 del 21 aprile 2015, consid. 6; TF 5A_732/2007 del 4 aprile 2008, consid. 2.2). Alla luce dei precedenti principi della giurisprudenza, la critica del ricorrente appare fondata. Poiché l'autorità cantonale non avrebbe dovuto dividere le spese della coppia a metà, non poteva, senza cadere nell’arbitrio, considerare i loro conti comuni - che non distinguevano le spese di ciascun coniuge - come prova sufficiente del tenore di vita della moglie.

Il ricorso è stato dunque accolto e l’incarto rinviato all'autorità cantonale affinché ricalcoli le spese contestate incluse nel precedente tenore di vita della moglie e che, a tal fine, assuma le prove necessarie secondo la massima applicabile in materia (cfr. FRANÇOIS BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in: FOUNTOULAKIS/JUNGO (ed.), La procédure en droit de la famille, 2020, p. 1-26, spec. p. 13 n° 40).


Data modifica: 01/07/2021

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