Caso 262 del 01/05/2011
Come si calcola il contributo alimentare a favore del coniuge economicamente più debole a valere dal divorzio, qualora l’unione coniugale ha influito sulle condizioni di vita dei coniugi?
In una sentenza del 4 aprile 2011 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Nel caso di matrimonio che ha influito sulle condizioni di vita dei coniugi, ciascun coniuge ha diritto di vedersi riconoscere – per quanto possibile – il tenore di vita goduto durante la comunione domestica.
Sentenza ICCA 11.2006.129
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Premesso che il Tribunale d'appello di Lugano ribadisce la propria giurisprudenza secondo la quale il metodo del "calcolo delle eccedenze" non si applica al calcolo dei contributi alimentari a favore del coniuge dopo il divorzio, con il presente caso viene esposto in concreto il metodo di calcolo - invero piuttosto articolato - che viene per contro utilizzato, tenuto conto del fatto che occorre - per quanto possibile - permettere ai coniugi di mantenere lo stesso tenore di vita avuto al momento della separazione di fatto. Questo calcolo, già accennato nel caso-117, è determinante nel Canton Ticino, dato che, come per i criteri per il calcolo degli alimenti a favore dei figli minorenni, anche per gli alimenti a favore dell'ex coniuge il Tribunale federale non stabilisce un metodo preciso e lascia ai Tribunali cantonali, per cui all'ultima istanza cantonale, la possibilità di determinare un metodo di calcolo, il quale deve essere ovviamente basato su dei criteri razionali.
Nel caso concreto,
abbiamo i seguenti dati al momento della separazione di fatto:
- reddito coniugale al momento della separazione di fatto: CHF 8'315.00 mensili;
- fabbisogno familiare al momento della separazione di fatto: CHF 6'355.00 mensili (ME dei coniugi, allora di CHF 1'550.00 mensili, + tutte le altre spese relative al fabbisogno di entrambi i coniugi riconosciuto dalla giurisprudenza + quota parte in denaro delle Tabelle di Zurigo per il figlio minorenne)
- eccedenza coniugale: CHF 1'960.00 mensili;
- eccedenza a favore di ciascun coniuge: CHF 980.00 mensili;
e abbiamo i seguenti dati al momento del divorzio;
- reddito della moglie: CHF 2'519.00 mensili netti;
- fabbisogno minimo della moglie: CHF 2'845.00 mensili;
- debito mantenimento della moglie: CHF 2'845.00 + CHF 980.00 = CHF 3'825.00 mensili;
- reddito del marito: CHF 5'738.00 mensili netti;
- fabbisogno minimo del marito: CHF 3'477.00 mensili;
- debito di mantenimento del marito: CHF 3'477.00 + CHF 980.00 = CHF 4'457.00 mensili;
- alimenti a favore del figlio (non oggetto di controversia, per cui riconosciuti da entrambi i coniugi): CHF 1'758.00 mensili;
per cui da ciò, secondo il Tribunale d'appello, scaturisce quanto segue:
- alimenti a carico del marito e a favore del figlio: CHF 1'758.00 mensili (pacifico, siccome riconosciuto da entrambi i coniugi);
- alimenti a favore della moglie: CHF 503.00 mensili (CHF 5'738.00 ./. CHF 3'477.00 ./. CHF 1'758.00).
Da notare che con gli alimenti di cui sopra il marito viene ridotto al suo fabbisogno minimo (CHF 5'738.00 ./. CHF 1'758.00 ./. CHF 503.00 = CHF 3'477.00 mensili), mentre la moglie potrà beneficiare della copertura del suo fabbisogno minimo oltre a CHF 117.00 mensili (CHF 2'519.00 + CHF 503.00 ./. CHF 2'845.00 = CHF 117.0 mensili) ... ciò che non trova una spiegazione razionale.
Poi il Tribunale d'appello continua i propri calcoli tenendo in considerazione che dall'ottobre 2012 alla moglie può essere computato un reddito potenziale di CHF 3'000.00 mensili, ciò che porta al seguente calcolo alimentare:
- reddito della moglie: CHF 3'000.00 mensili netti;
- fabbisogno minimo della moglie: CHF 2'845.00 mensili;
- debito mantenimento della moglie: CHF 2'845.00 + CHF 980.00 = CHF 3'825.00 mensili;
- reddito del marito: CHF 5'738.00 mensili netti;
- fabbisogno minimo del marito: CHF 3'477.00 mensili;
- debito di mantenimento del marito: CHF 3'477.00 + CHF 980.00 = CHF 4'457.00 mensili;
- alimenti a favore del figlio (non oggetto di controversia, per cui riconosciuti da entrambi i coniugi): CHF 1'758.00 mensili;
per cui da ciò, secondo il Tribunale d'appello, scaturisce quanto segue:
- alimenti a carico del marito e a favore del figlio: CHF 1'758.00 mensili (pacifico, siccome riconosciuto da entrambi i coniugi);
- alimenti a favore della moglie: CHF 150.00 mensili, così che entrambi i coniugi registreranno un disavanzo proporzionalmente uguale rispetto al loro "debito mantenimento".
Poi dall'ottobre 2014 il figlio sarà maggiorenne, per cui il padre non dovrà più contribuire al suo mantenimento (riservato l'art. 277 cpv. 2 CC, la cui applicabilità è tuttavia subordinata al mantenimento a favore dell'ex coniuge), per cui avremo la seguente situazione:
- reddito della moglie: CHF 3'000.00 mensili netti;
- fabbisogno minimo della moglie: CHF 2'845.00 mensili;
- debito mantenimento della moglie: CHF 2'845.00 + CHF 980.00 = CHF 3'825.00 mensili;
- reddito del marito: CHF 5'738.00 mensili netti;
- fabbisogno minimo del marito: CHF 3'477.00 mensili;
- debito di mantenimento del marito: CHF 3'477.00 + CHF 980.00 = CHF 4'457.00 mensili;
per cui da ciò, secondo il Tribunale d'appello, scaturisce quanto segue:
- alimenti a favore della moglie: CHF 825.00 mensili (CHF 3'000.00 ./. CHF 3'825.00), ritenuto che il marito ha una disponibilità, una volta coperto il suo debito mantenimento, di CHF 1'281.00 mensili (CHF 5'738.00 ./. CHF 4'457.00).
Da notare tuttavia che il Tribunale d'appello ha assegnato un alimento muliebre di soli CHF 643.40 mensili, siccome questa è stata la pretesa della moglie (nel rispetto del principio dispositivo).
Ed infine il Tribunale federale ha effettuato delle stime sulle future rendite AVS e di cassa pensione dei coniugi, cifrando le rispettive situazioni economiche come segue:
- entrate AVS e cassa pensione della moglie: CHF 2'845.00 mensili netti;
- fabbisogno minimo della moglie: CHF 2'845.00 mensili;
- debito mantenimento della moglie: CHF 2'845.00 + CHF 980.00 = CHF 3'825.00 mensili;
- entrate AVS e cassa pensione del marito: CHF 4'000.00 mensili netti;
- fabbisogno minimo del marito: CHF 3'477.00 mensili;
- debito di mantenimento del marito: CHF 3'477.00 + CHF 980.00 = CHF 4'457.00 mensili;
- alimenti a favore della moglie: CHF 300.00 mensili, per garantire un tenore di vita paritario, tenuto conto che il marito registrerà un ammanco sul proprio debito mantenimento di CHF 457.00 mensili (CHF 4'000.00 ./. CHF 4'457.00), mentre la moglie un disavanzo sul proprio debito mantenimento di CHF 980.00 mensili (CHF 2'845.00 ./. CHF 3'825.00).
per cui da ciò, secondo il Tribunale d'appello, scaturisce quanto segue:
Data modifica: 01/05/2011