Minimo esistenziale LEF – adeguamento in caso di alto tenore di vita

Caso 320 del 01/11/2013

Il Minimo Esistenziale LEF può essere adeguato in caso di alto tenore di vita?

In una sentenza del 16 ottobre 2013, il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Dandosi coniugi con alto livello di vita, il minimo esistenziale del diritto esecutivo può rivelarsi insufficiente per coprire le spese effettive. In simili ipotesi il fabbisogno minimo può essere definito in base al reale dispendio, sommando le uscite documentate.

Sentenza I CCA 11.2012.20.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi sono sposati dal 1986, in regime di separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate due figlie, di cui oggi una ancora minorenne. Il marito ha promosso un'azione unilaterale di divorzio e ha avviato anche una procedura cautelare tesa tra l'altro ad ottenere un contributo alimentare per sé. Con decreto cautelare il Pretore ha fissato un certo importo a titolo di alimenti per il marito. Entrambe le parti sono insorte in appello, postulando il marito una cifra alimentare più elevata rispetto a quella riconosciutagli in prima sede, la moglie la soppressione del contributo di mantenimento a favore del marito.
Il marito ha un reddito che si aggira sui CHF 8'000.00 mensili, mentre la moglie di ca. CHF 22'000.00 mensili.
Tra le varie censure sollevate in appello, la moglie ha indicato che avrebbe delle spese che sono di regola contemplate nel minimo esistenziale LEF, ma di fatto superiori alla media.

Il Tribunale d'appello si è chinato sulla censura e ha spiegato che gli alimentari, il vestiario, l'abbonamento telefonico, l'allacciamento ad internet, la tassa di ricezione radiotelevisiva, i giornali, il cinema, il parrucchiere, le spese varie per la casa rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009, pag. 6292, cifra I; Rep. 1994, pag. 297; Rep. 1995, pag. 141). Ha altresì precisato che la tesi della moglie appellante, secondo cui in situazioni agiate non si giustifica di includere tali spese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, non appare fuori luogo: dandosi coniugi con alto livello di vita, invero, il minimo esistenziale del diritto esecutivo può rivelarsi insufficiente per coprire le spese effettive (analogamente  I CCA 11.2010.112 del 17 giugno 2013, consid. 6c). In simili ipotesi il fabbisogno minimo va definito in base al reale dispendio, sommando le uscite documentate.

Tuttavia nella presente fattispecie la moglie ha presentato un riassunto delle proprie spese annue, ma non le ha rese verosimili, limitandosi a produrre dei classificatori contenenti una mole di ordini di pagamento bancari alla rinfusa. Chi sceglie di fondarsi sul calcolo delle spese effettive deve indicare quali giustificativi le sorreggano e non può limitarsi ad allegare un carteggio informe. Né incombe al giudice, tanto meno in una procedura sommaria, vagliare di propria iniziativa una documentazione ponderosa per verificare sistematicamente la corrispondenza tra le spese esposte e i giustificativi allegati (analogamente I CCA 11.2010.112 del 17 giugno 2013, consid. 6d con rinvii).
Chi sceglie di far valere il proprio fabbisogno minimo in base al dispendio effettivo non può limitarsi a rendere verosimili determinate uscite e non altre. Non può invocare il minimo esistenziale del diritto esecutivo e maggiorarlo di spese a piacimento, per altro già comprese in quel minimo (ancorché in minor misura: in casu abbigliamento, palestra, prodotti di pulizia, giornali e parrucchiere). Deve per contro giustificare i singoli costi, senza più valersi del minimo in questione.

Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per contro non include spese per vacanze, gioielli, quadri, estetista, manicure che vanno calcolati in aggiunta; tuttavia anche tali spese devono nondimeno essere rese verosimili già ad un sommario esame con chiaro rinvio ai giustificativi, sempre che siano ricorrenti e non meramente sporadiche.


Data modifica: 01/11/2013

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