Caso 99 del 29/02/2004
Nelle misure a protezione dell'unione coniugale è consentito chiedere una provisio ad litem (provvigione per le spese di causa)?
In una sentenza del 30 luglio 2002* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
L'obbligo di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione legale o di un divorzio (provvigione ad litem) costituisce una misura provvisionale a norma dell’art. 137 cpv. 2 CC, applicabile solo alle cause di divorzio o di separazione. Nelle misure di protezione dell’unione coniugale il giudice decide con la sentenza finale chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione. Non è data una base legale per condannare un coniuge ad anticipare le spese legali e giudiziarie dell’altro. In una procedura a protezione dell’unione coniugale laboriosa, il giudice può tenere conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo pecuniario (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) che l’istante chiede per il proprio mantenimento.
Cfr. tuttavia caso-307
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
la sentenza di cui alla massima sopra riportata non costituisce una novità, anche se ancora frequentemente nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale ci si vede confrontati a delle domande di provisio ad litem che, come si evince dalla sentenza, non hanno alcuna base legale e quindi devono venir respinte.
Occorre tuttavia fare una riflessione laddove il Tribunale indica che in una procedura a protezione dell’unione coniugale laboriosa, il giudice può tenere conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo pecuniario che l’istante chiede per il proprio mantenimento; ciò significa che nell'ambito del fabbisogno minimo del richiedente è possibile a determinate condizioni (segnatamente se la causa è laboriosa) inserire una posta di spese legali. Ad es. si può inserire un importo di fr. 200.--/300.-- mensili.
A livello pratico la soluzione non appare soddisfacente.
Innanzi tutto è difficile valutare cosa significhi l'espressione "laboriosa": è infatti un concetto che va interpretato. Inoltre non vi sono motivi sufficienti per riconoscere tali spese solo per una causa laboriosa: ritengo per contro più corretto utilizzare un'espressione negativa, ossia di rifiutare tale computo solo nel caso in cui la persona richiedente "è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari" (cfr. in tal senso l'art. 14 cpv. 2 Lag). Oltre a ciò il significato del termine "laboriosa" rischia di essere chiarito solo a causa inoltrata. Appare poi difficile valutare sia l'importo da inserire nel fabbisogno minimo, sia la sua durata. Senza contare ancora che il calcolo delle ripetibili (ossia le spese legali a favore della parte che non risulta soccombente o risulta solo parzialmente soccombente) è notoriamente inferiore alla nota d'onorario del legale, dato che le ripetibili, per lo meno in Ticino, coprono solo parte di queste spese.
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 1/2004, N. 6, pag. 112 e in BOA N. 24, dicembre 2002.
Cfr. tuttavia caso-307.
Data modifica: 16/11/2017