Caso 81 del 19/05/2003
In un appello contro una decisione provvisionale (cautelare) nell’ambito di una causa di divorzio è possibile addurre fatti e mezzi di prova nuovi?
In una sentenza del 28 giugno 2000 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
La possibilità di addurre fatti e mezzi di prova nuovi in appello riguarda unicamente le cause di merito e non le procedure provvisionali.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'art. 138 cpv. 1 CC recita che fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati dinanzi all'istanza cantonale superiore; in Ticino questa autorità è il Tribunale d'appello.
Tale normativa si applica pacificamente alle sentenze di merito (cfr. caso-64), mentre per i procedimenti provvisionali occorre capire se il legislatore ha voluto prevedere tale facoltà. Dalla sentenza del Tribunale d'appello si legge che dai lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica sono ai rimedi di diritto che davanti alle autorità cantonali di ricorso hanno effetto sospensivo.
In Ticino ricordiamo che per l'appello diretto contro le sentenze provvisionali basate sull'art. 137 CC (ossia in caso di procedura di divorzio o di separazione) l'effetto sospensivo è addirittura escluso, nel senso che non può essere concesso (art. 304 cpv. 4 lett. a CPC).
Nell'ambito delle procedure provvisionali la possibilità di addurre fatti e mezzi di prova nuovi non può dunque essere ammessa, salvo che si tratti di argomenti riguardanti i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (cfr. DTF 122 III 404; DTF 120 II 229; Rep. 1995, pag. 143; Rep 1994, pag. 237).
Il Tribunale d'appello precisa che comunque le misure provvisionali adottate durante la causa di divorzio (o di separazione) possono essere sempre modificate, non solo dove siano mutate le circostanze in maniera rilevante e duratura, ma anche quando il Pretore abbia statuito senza conoscere circostanze di fatto decisive.
Sentenza pubblicata in REP 2000, N. 9, pag. 145; la massima.
Sull'argomento cfr. anche: Avv. Emanuela Epiney-Colombo, DIVORZIO 2000: LA PROCEDURA IN APPELLO
Le novità in appello.
Fatti e mezzi di prova nuovi nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale.
Data modifica: 19/05/2003