Modifica del contributo alimentare per il figlio – procedura applicabile

Caso 215 del 13/04/2009

In caso di richiesta di modifica della sentenza di divorzio nell’ambito di contributi alimentari per i figli, quale è la procedura applicabile?

In una sentenza del 23 giugno 2008*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La modifica litigiosa di un contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori va trattata con il rito ordinario dell’art. 419 cpv. 3 CPC.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


In materia di contributi alimentari a favore dei figli l'art. 286 cpv. 2 CC dispone che, ove le circostanze “siano notevolmente mutate”, a istanza di un genitore o del figlio il giudice modifica o toglie il contributo.
Qui di seguito le considerazioni più importanti del tribunale d'appello su tale argomento dal punto di vista procedurale.
Sotto il vecchio diritto del divorzio (prima del 1° gennaio 2000) la Prima Camera Civile del Tribunale d'appello di Lugano si era sempre tenuta al principio per cui una lite volta alla modifica del contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori andava trattata con la procedura ordinaria.
Entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, la Prima Camera Civile del Tribunale d'appello di Lugano in una sentenza del 4 settembre 2003 aveva cambiato giurisprudenza e aveva indicato di assoggettare le azioni tendenti a far modificare il dispositivo di una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per il figlio alla “procedura semplice e rapida” degli art. 425 segg. CPC (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimenti).
In una successiva sentenza (non pubblicata sulla raccolta ufficiale: sentenza TF 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 2.3 in fine) il Tribunale federale ha deciso nondimeno in altro modo: il Tribunale federale ha ritenuto infatti che l'art. 134 cpv. 2 CC, secondo cui le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali del figlio sono regolate dalle disposizioni sugli effetti della filiazione, si riferisce solo al merito, mentre la procedura continua a essere quella ordinaria che governa le azioni volte alla modifica di una sentenza di divorzio.
Nelle circostanze descritte la prassi adottata Prima Camera Civile del Tribunale d'appello di Lugano il 4 settembre del 2003 non ha dunque più potuto trovare conferma ed è stata quindi ripristinata la giurisprudenza anteriore dove risulta il principio per cui la modifica litigiosa di un contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori va trattata con il rito ordinario dell'art. 419 cpv. 3 CPC.
Ora, tale soluzione comporta una disparità processuale tra figli di genitori divorziati e figli di genitori non sposati. Trattandosi di sindacare la modifica litigiosa del contributo alimentare per un figlio di genitori non sposati, in effetti, “il Giudice” dell'art. 286 cpv. 2 CC è sempre quello del mantenimento, non essendovi alcun Giudice del divorzio. E la procedura è quella “semplice e rapida” – oltre che meno costosa – degli art. 425 segg. CPC (tant'è che l'art. 425 cpv. 1 CPC evoca esplicitamente l'art. 286 CC). Il Tribunale d'appello di Lugano evidenzia che non intravede giustificazioni che sorreggano simile disparità, senza voler tuttavia approfondire la questione.

Da notare che il Tribunale d'appello di Lugano con la sentenza oggetto del presente caso conferma anche la propria giurisprudenza in essere dall'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, secondo cui parti in causa in una procedura di modifica della sentenza di divorzio relativamente al contributo alimentare dei figli minorenni non sono (più) gli ex coniugi, bensì il genitore cui incombe il versamento del contributo alimentare e il figlio. Il genitore munito di autorità parentale può agire ed essere convenuto, ma solo in luogo e vece del figlio, come sostituto processuale di lui (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2; cfr. anche caso-157).

* Sentenza reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello di Lugano: I CCA 11.2006.93; cfr. anche RTiD I 2009, N. 17c.


Data modifica: 13/04/2009

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