Caso 293 del 31/08/2012
Come é calcolato il fabbisogno minimo del genitore debitore del contributo alimentare nel caso in cui dopo il divorzio da cui è nato un figlio si sia risposato e abbia avuto dalla nuova unione un altro figlio?
In una sentenza del 7 agosto 2012 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Come ricordato dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 III 59, nell'ambito della commisurazione del contributo per il mantenimento ai sensi dell'art. 285 CC, il debitore alimentare che si è risposato può invocare unicamente la garanzia del suo minimo esistenziale, non di quello della sua intera seconda famiglia.
Sentenza I CCA 11.2008.169.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con sentenza 3 marzo 2006 il Pretore ha pronunciato il divorzio e omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie allora sottoscritta dai coniugi. Quest'ultima prevedeva tra l'altro dei contributi di mantenimento a favore della ex moglie (limitati ai 16 anni di età del figlio) e del figlio (fino alla sua maggiore età).
Il 31 luglio 2007 l'ex marito si è risposato con una donna già madre di un figlio nato da un suo precedente matrimonio; dalla nuova unione è nato un altro figlio.
L'ex marito si è rivolto al Pretore chiedendo la modifica della sentenza di divorzio, segnatamente chiedendo la soppressione del contributo muliebre e la riduzione di quello a favore del figlio comune, facendo valere sia i maggiori oneri della propria situazione finanziaria dovuta al secondo matrimonio, sia la nascita del nuovo figlio.
Il Pretore ha accolto parzialmente l'azione, riducendo gli alimenti a favore della ex moglie e del figlio comune. La ex moglie ha interposto ricorso al Tribunale d'appello di Lugano.
I contributi di mantenimento a favore di un ex coniuge fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere ridotti, soppressi o temporaneamente sospesi se la situazione muta in maniera rilevante e durevole (art. 129 cpv. 1 CC).
Quanto ai contributi di mantenimento per un figlio minorenne, il giudice li modifica o li sopprime su istanza di un genitore o del figlio ove le circostanze siano notevolmente mutate (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). La modifica o la soppressione di un contributo presuppone - in sintesi - che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non previsto rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (per esempio, al momento del divorzio), sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconduca a decisioni unilaterali del debitore. La procedura non ha infatti per scopo di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 120 II 177, consid. 3a, 292, consid. 4b, pag. 178). Essa comporta un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifica una riduzione o una soppressione del contributo non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RTiD I-2006, pag. 666, consid 4).
Nel caso concreto l'ex marito al momento del divorzio guadagnava CHF 5'345.00 mensili e aveva un fabbisogno minimo di CHF 3'577.75 mensili, onde un margine disponibile di CHF 1'765.00 mensili; la ex moglie aveva per contro un reddito di CHF 1'225.70 mensili e un fabbisogno di CHF 3'389.85 mensili, onde un ammanco di CHF 2'165.00 mensili.
Nel frattempo l'ex marito si è risposato e ha avuto un altro figlio. Al momento della modifica della sentenza l'ex marito beneficiava di un reddito di CHF 5'698.55 mensili. Il suo fabbisogno è stato calcolato conformemente alla recente giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 III 59, consid. 4.2.1, pag. 62, vale a dire senza prendere in considerazione la situazione economica della nuova moglie, dato che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo e, per di più, limitato alla sua persona. Del nuovo coniuge non si tien conto, se non ove questi sia chiamato - dandosene gli estremi - ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative cui ciò possa eventualmente avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2 - v. anche caso-260): in questi casi per il calcolo sembrerebbe essere possibile fare ancora riferimento alla sentenza I CCA 23.12.2009, N. 11.2008.66, pubblicata in RTiD II-2010, N. 21c.
Decisivo è quindi il minimo esistenziale del solo ex marito calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e - in caso di attività dipendente - i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 59, consid. 4.2.2, pag. 63). Il costo dell'alloggio va per principio riconosciuto nella metà della locazione dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo - ma è estranea alla fattispecie - qualora il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (RTiD I-2008, pag. 1083, no. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93, in alto).
Alla luce di quanto precedere, il fabbisogno minimo dell'ex marito secondo il diritto esecutivo si compone della metà del minimo esistenziale dei coniugi (CHF 850.00 mensili), della metà del costo dell'alloggio coniugale (CHF 750.00 mensili, spese accessorie comprese), del premio cassa malati obbligatoria (CHF 243.50 mensili) e delle spese di automobile indispensabili per raggiungere il posto di lavoro (CHF 110.85 mensili), per un totale di CHF 1'954.35 mensili. Non vanno considerati invece i premi delle assicurazioni non obbligatorie (contro la responsabilità civile, dell'economia domestica, per le coperture complementari alla cassa malati secondo la LCA), né gli interessi di mutui ipotecari contratti per estinguere i debiti, i contributi di mantenimento prevalendo per loro natura su altri obblighi (cfr. DTF 127 III 289, pag. 292 in alto), né, tanto meno, le imposte.
In concreto la situazione delle parti è senz'altro cambiata rispetto al momento in cui il Pretore ha omologato i contributi alimentari per la ex moglie e il figlio pattuiti nella convenzione di divorzio, ma la situazione economica dell'ex marito non si è deteriorata al punto da giustificare una riduzione o una soppressione di tali rendite. Con entrate pari a CHF 5'698.55 mensili e un minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo di CHF 1'954.35 mensili l'ex marito risulta senz'altro in grado, quando il Pretore ha statuito sull'azione di modifica, di erogare i contributi litigiosi (CHF 450.00 mensili fino al 19 febbraio 2011 per la ex moglie e CHF 1'200.00 mensili per il figlio, assegni famigliari non compresi e di provvedere al mantenimento del nuovo figlio dall'attuale matrimonio nella stessa misura del figlio comune. Infatti il contributo di mantenimento previsto dal Pretore nella sentenza di divorzio per il figlio comune corrispondeva al 75% di quanto prevedono le tabelle di Zurigo; applicata la stessa percentuale al figlio non comune, quest'ultimo risulta con un costo di CHF 835.00 mensili. Ora, con una disponibilità di CHF 3'744.20 mensili (CHF 5'698.55 meno CHF 1'954.35) l'ex marito risulta in grado di stanziare il contributo alimentare per la ex moglie (CHF 471.00 mensili), quello per il figlio comune (CHF 1'254.00 mensili) e quello del nuovo figlio (CHF 835,000 mensili), per cui non sussistono motivi per poter invocare un degrado della situazione economica tale da giustificare una riduzione dei contributi omologati a suo tempo dal giudice del divorzio.
Nella sentenza TF 5A_477/2014 del 16 dicembre 2014 il Tribunale federale ha precisato che il momento determinante per valutare se sussista un fatto nuovo è la data dell’inoltro della procedura di modifica.
Data modifica: 31/08/2012