Caso 288 del 16/06/2012
A quali condizioni possono essere modificate le misure a protezione dell'unione coniugale una volta avviata la procedura di divorzio?
In una sentenza dell'8 marzo 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Una volta decise, delle misure a protezione dell'unione coniugale possono essere modificate durante una procedura di divorzio solo alle condizioni previste dall'art. 179 CC.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Una volta adottate delle misure a protezione dell'unione coniugale o delle misure cautelari rese nell'ambito di una procedura di divorzio, una modifica è possibile alle condizioni previste all'art. 179 CC, il quale risulta applicabile per le prime direttamente e per le seconde per il rinvio dell'art. 276 cpv. 1 CPC.
L'art. 179 cpv. 1 CC prevede che il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca; questa norma si applica anche nei casi di istanze cautelari in ambito di divorzio tese a modificare le misure a protezione dell'unione coniugale precedentemente decise (cfr. anche sentenza TF 5A_502/2010 del 25 luglio 2011, consid. 3.2.2, 5A_183/2010 del 19 aprile 2010, consid. 3.3.1 e 5A_667/2007 del 7 ottobre 2008, consid. 3.3). Tali misure possono essere modificate solo se, dalla loro pronuncia, le circostanze di fatto si sono modificate in modo rilevante e duraturo, segnatamente relativamente ai redditi; occorre sapere se un cambiamento significativo e non temporaneo sia sopravvenuto posteriormente alla data in cui è stata resa la decisione, se vi siano fatti alla base della decisione resa, di cui si chiede la modifica, che si sono rivelati falsi o non si sono realizzati come previsto. Una modifica può ugualmente essere richiesta se la decisione di misure cautelari si dimostra in seguito ingiustificata, siccome il giudice chiamato a statuire non ha avuto conoscenza di fatti importanti (cfr. DTF 129 III 60, consid. 2; sentenza TF 5P.473/2006 del 19 dicembre 2006, consid. 3; 5A_730/2008 del 22 dicembre 2008, consid. 3.1 e sentenze citate).
Data modifica: 16/06/2012