Modifica di sentenza di divorzio: fabbisogno minimo di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con una terza persona

Caso 459 del 01/11/2019

Che influsso ha la convivenza di una persona sul suo fabbisogno minimo? Che influsso ha l’evoluzione della giurisprudenza nei casi di modifica di una sentenza di divorzio?

In una sentenza del 22 maggio 2019 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Per un ex coniuge che vive in comunione domestica con una terza persona, il minimo esistenziale del diritto esecutivo da computare nel suo fabbisogno minimo risulta di CHF 850.00 mensili (la metà di CHF 1’700.00). In caso di convivenza il costo dell’alloggio di un debitore alimentare corrisponde per principio alla metà di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni.
Il nuovo orientamento della giurisprudenza si applica immediatamente anche alle procedure in corso.

Sentenza I CCA 11.2017.69.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con sentenza del 14 settembre 2015 il giudice di prima istanza ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 13 settembre 1996, omologando una convenzione in cui i coniugi hanno regolamentato le relative conseguenze accessorie.
Il 18 febbraio 2016 è stata postulata una modifica della sentenza di divorzio
Statuendo il 19 giugno 2017, il giudice ha reso la sua decisione e contro la medesima è insorto al Tribunale d’appello l’ex marito con un appello dell'11 luglio 2017.
Tra le varie considerazioni, l'appellante contesta il calcolo del proprio fabbisogno minimo.

Per quel che concerne il minimo esistenziale del diritto esecutivo, il primo giudice ha accertato che l’attore vive con una compagna, di modo che gli ha riconosciuto la metà dell'importo base per coppia. L'appellante fa valere di convivere da due anni come “semplice coinquilino”, ciò che esclude un concubinato stabile e qualificato.
Orbene, la prassi del Tribunale d’appello di Lugano prevedeva in passato che, trattandosi di determinare nell'ambito di un'azione tendente alla modifica di una sentenza di divorzio il fabbisogno minimo di un genitore (ma anche ex coniuge) divorziato, faceva stato il minimo esistenziale del diritto esecutivo che sarebbe stato da riconoscere a quell'ex coniuge come persona sola. La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha avuto modo di stabilire nondimeno, anche sotto l'egida del nuovo diritto sul mantenimento del figlio (entrato in vigore il 1° gennaio 2017), che il minimo esistenziale di un debitore alimentare il quale viva in comunione domestica con un terzo corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Determinante è quindi la situazione di fatto, che si tratti di concubinato o no. Ciò impone di adeguare la prassi del Tribunale d’appello. E siccome in concreto è pacifico che l'appellante vive in comunione domestica con una terza persona, il minimo esistenziale del diritto esecutivo da computare nel suo fabbisogno minimo risulta di CHF 850.00 mensili (la metà di CHF 1’700.00).

Relativamente alla locazione, il primo giudice ha rammentato che in caso di convivenza il costo dell'alloggio va suddiviso in ragione di metà ciascuno. Non ha reputato decisivo perciò che l’ex marito dichiari di corrispondere alla convivente un determinato importo. Orbene, l’accordo in questione non è determinante, la giurisprudenza prevedendo che in caso di convivenza il costo dell'alloggio di un debitore alimentare corrisponde per principio alla metà di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni (I CCA 11.2018.1, consid. 3, del 1° febbraio 2018).

L'appellante ritiene che alla convenuta vada ascritto un reddito da attività lucrativa al 100%, considerato che un figlio è collocato in internato e l’altro aveva ormai 16 anni al momento del giudizio.
La giurisprudenza recente del Tribunale federale prevede che un genitore il cui figlio minore abbia iniziato la scuola secondaria può intraprendere un'attività lucrativa all'80%, fermo restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel Ticino. Dal 16° compleanno di quel ragazzo il genitore può riprendere un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Il nuovo orientamento della giurisprudenza si applica immediatamente anche alle procedure in corso (sentenza TF 5A_978/2018, consid. 4.1, del 15 aprile 2019).
Alla convenuta può essere imposta di conseguenza un'attività lucrativa a tempo pieno, anche se il reddito di lei non va ad ogni modo determinato in astratto, ma dev'essere alla sua concreta portata.


Data modifica: 01/11/2019

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