Modifica di una sentenza di divorzio relativamente agli alimenti per i figli – alcuni principi

Caso 157 del 18/09/2006

Quali sono i principi che reggono una modifica di una sentenza di divorzio per quanto concerne i contributi alimentari a favore dei figli?

In una sentenza dell'8 settembre 2005* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La legittimazione passiva spetta al figlio. Il contributo di mantenimento versato per il figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo. Va effettuato concretamente il calcolo del fabbisogno minimo del debitore alimentare (e se si è risposato della seconda moglie). Il reddito determinante è quello (se del caso potenziale) del marito e, se si è risposato, della seconda moglie. Il nuovo coniuge ha l'obbligo di assistere il debitore alimentare a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli. I figli che hanno un padre comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi.

 

Sentenza in parte superata dai principi indicati dal Tribunale federale nella sentenza del Tribunale federale DTF 137 III 59; cfr. anche caso-293.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza in questione è già stata oggetto di commento nel caso-144 limitatamente alla questione relativa alla diffida ai debitori. Per contro con il presente commento ci si limiterà ad evidenziare alcuni dei principi contenuti nella sentenza del Tribunale d'appello relativamente ad una richiesta di modifica della sentenza di divorzio, in presenza di figli di primo e secondo letto:

  • trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per figli minorenni, il genitore obbligato non deve più convenire l'altro genitore, bensì il figlio stesso; tutt'al più l'azione può essere diretta contro il genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale sul figlio, ma solo come sostituto processuale del minorenne (sulla legittimazione attiva del figlio cfr. i principi enunciati dal Tribunale federale nella sentenza TF 5A_104/2009 del 19 marzo 2009). Nella sentenza pubblicata in DTF 136 III 365 il Tribunale federale ha precisato che per tutte le questioni di natura pecuniaria, comprese quelle concernenti i contributi di mantenimento, vale il principio secondo cui, in virtù dell'art. 318 cpv. 1 CC, il detentore dell'autorità parentale può esercitare in suo nome i diritti del figlio minorenne e farli valere giudizialmente o in via esecutiva agendo personalmente come parte: la legittimazione attiva o passiva deve quindi essere riconosciuta sia al detentore dell'autorità parentale che al figlio minorenne, anche quando il litigio porta sulla modifica di un contributo di mantenimento per un figlio di genitori non uniti in matrimonio (cfr. I CCA 11.2009.151 del 13 agosto 2010);
  • secondo l'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile in virtù dell'art. 134 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 177, consid. 3a pag. 178);
  • il fabbisogno minimo del debitore alimentare deve prendere in considerazione tra l'altro le seguenti poste:

    - il minimo esistenziale del diritto esecutivo: cfr. caso-253;
    - il costo dell'alloggio: cfr. caso-253;
    - i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti solo ove il mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Se tali spostamenti possono essere ragionevolmente compiuti facendo capo ai mezzi pubblici, si riconosce – soprattutto in caso di ristrettezze economiche – il relativo costo dell'abbonamento;
    - il carico tributario del debitore tenuto al versamento di contributi alimentari non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche (cfr. su tale argomento il caso-086);

  • il calcolo del fabbisogno minimo del debitore alimentare, che nel caso concreto si è risposato con una donna, madre di altri due figli (di cui uno solo minorenne) e un figlio comune con il debitore alimentare, è calcolato con la moglie attuale come segue: attenzione: calcolo superato dal caso-293!
    ME

    CHF1'550.00

    (FU 2/2001 pag. 74)
    Locazione e spese accessorie

    CHF 512.00

    (senza la quota che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli minorenni che vivono nell'economia domestica, ossia un terzo per il primo e un quarto per il secondo: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto)
    Premio della cassa malati del marito

    CHF 90.00

     
    Premio cassa malati della seconda moglie

    CHF 432.00

     
    Spese di trasferta

    CHF 40.00

     
    Pasti fuori casa

    CHF 200.00

     
    Assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile

    CHF 31.00

     
    Imposte

    CHF 0.00

    (siamo in un caso di ristrettezza economica)
    TOTALE

    CHF 2'855.00

     
  • per il calcolo del reddito del marito occorre considerare i seguenti principi:

    - esso non può eccedere la disponibilità del debitore, nel senso che questi non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 68, consid. 2c pag. 70 con rinvii);
    - determinante non è il reddito effettivo conseguito dal genitore, ma il reddito che il genitore potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e della situazione sul mercato dell'impiego (cfr. DTF 128 III 4, consid. 4a pag. 5);

  • per il calcolo del reddito della seconda moglie occorre considerare i seguenti principi:

    - se il debitore degli alimenti si risposa, il nuovo coniuge ha l'obbligo di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli (art. 159 cpv. 3 CC), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 68 consid. 3 pag. 72 con richiami);
    - dato che la seconda moglie deve prendersi cura del figlio comune della coppia, che ha appena due anni, di regola non è tenuta a esercitare un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lei affidato non abbia compiuto i 10 anni (DTF 115 II 6 consid. 3c e 11 consid 5a pag. 10). Comunque se riceve delle entrate da invalidità per sé e le completive per i figli minorenni le medesime vanno computate nel calcolo finale;

  • nel bilancio familiare relativo al marito e alla seconda moglie rientra solo il fabbisogno in denaro di figli comuni. Ai figli della seconda moglie il marito è tenuto a fornire assistenza solo a titolo sussidiario, nella misura in cui, dopo avere sopperito al fabbisogno proprio e a quello in denaro dei figli suoi, disponga ancora di mezzi (sentenza del Tribunale federale inc. 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2 con rinvio a DTF 66 I 170). Alle necessità dei figli della seconda moglie deve provvedere anzitutto la madre con la propria quota di eccedenza, oltre che con le rendite completive AI in loro favore e con eventuali contributi di mantenimento ricevuti dal padre;
  • per il calcolo del fabbisogno minimo del figlio comune del marito e della seconda moglie valgono i seguenti principi:

    - viene calcolato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non secondo i minimi esistenziali del diritto esecutivo (definiti inidonei finanche dal Tribunale federale: sentenza 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b);
    - secondo l'edizione 2005 della relativa tabella, il fabbisogno in denaro di un figlio fino al 6° anno di età che vive con un fratello (consanguineo o uterino che sia) ammonta a CHF 1660.00 mensili, da cui si devono dedurre CHF 565.00 per cura e educazione, forniti in natura dalla madre;
    - per quel che è dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva occorre sostituire l'importo tabellare di CHF 320.00 con la quota a carico del genitore affidatario (un terzo per il primo figlio e un quarto per il secondo: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Dandosi una locazione di CHF 1230.00 mensili, in concreto la quota a carico del figlio minore risulta così di fr. 307.– mensili;
    - il fabbisogno in denaro del figlio comune risulta così, in definitiva, di CHF 1082.00 mensili;

  • per il calcolo dei contributi di mantenimento a favore dei tre figli del primo matrimonio del marito, che vivono con la madre, è stato preso in considerazione il medesimo metodo di calcolo: a loro favore sono stati calcolati rispettivamente CHF 1'573.00 mensili, 1'305.00 mensili e CHF 1'255.00 mensili;
  • il calcolo (apparentemente) finale sarebbe dunque il seguente:
    Reddito (ipotetico) del marito

    CHF 3'338.00

     
    Entrate (AI) della seconda moglie

    CHF 2'732.00

     
    TOTALE

    CHF 6'070.00

     
    Fabbisogno minimo dei coniugi (marito e seconda moglie)

    CHF 2'855.00

     
    Fabbisogno minimo (in denaro) del figlio comune dei coniugi

    CHF 1'082.00

     
    TOTALE

    CHF 3'937.00

     
    Eccedenza

    CHF 2'133.00

     
    Metà eccedenza

    CHF 1'066.50

     

    Se tuttavia il debitore alimentare la sua eccedenza di CHF 1'066.50 al mantenimento dei figli del primo matrimonio, il figlio comune risulterebbe indebitamente privilegiato rispetto ai figli nati dal primo matrimonio debitore alimentare. Il fabbisogno in denaro del figlio comune non è per nulla prioritario rispetto a quello dei figli nati dal primo matrimonio. Anzi, un simile assunto offenderebbe la giurisprudenza del Tribunale federale, in ossequio alla quale i figli che hanno un padre comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 285 consid. 3b/bb pag. 291; 116 II 110 consid. 4a pag. 114). Poco importa che essi vivano insieme al genitore o separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto).

  • l'effettivo calcolo finale è dunque il seguente (con un ripartizione proporzionale fra tutti i figli):
    Reddito (ipotetico) del marito

    CHF 3'338.00

     
    Entrate (AI) della seconda moglie

    CHF 2'732.00

     
    TOTALE

    CHF 6'070.00

     
    Fabbisogno minimo dei coniugi (marito e seconda moglie)

    CHF 2'855.00

     
    Eccedenza

    CHF 3'215.00

     
    Metà eccedenza

    CHF 1'607.50

     

    Con tale eccedenza il debitore alimentare deve provvedere ai fabbisogni in denaro dei suoi quattro figli (tre del primo matrimonio e uno del secondo matrimonio), per complessivi CHF 5'215.00 mensili (CHF 1'082.00 + CHF 1'573.00 + CHF 1'305.00 + CHF 1'255.00). La seconda moglie con la propria quota dovrebbe invece far fronte ai fabbisogni dei propri figli (compreso quello comune con il debitore alimentare). Non essendovi tuttavia risorse sufficienti, la somma a disposizione marito va ripartita proporzionalmente limitatamente tra i figli di lui, compreso il figlio comune (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvio a DTF 127 III 68 consid. 2 pag. 71; Rep. 1999 pag. 152), senza possibilità di poter partecipare al mantenimento dei figli della sola seconda moglie e ciò secondo il seguente metodo di calcolo:

    Alimenti figlio 1 di primo letto

    ca. CHF 485.00

    CHF 1'573.00 x (CHF 1'607.00 : CHF 5'215.00)
    Alimenti figlio 2 di primo letto

    CHF 400.00

    CHF 1'305.00 x (CHF 1'607.00 : CHF 5'215.00)
    Alimenti figlio 3 di primo letto

    CHF 385.00

    CHF 1'255.00 x (CHF 1'607.00 : CHF 5'215.00)
    Alimenti figlio 4 di secondo letto

    CHF 335.00

    CHF 1'082.00 x (CHF 1'607.00 : CHF 5'215.00)

* Sentenza pubblicata su internet: I CCA 11.2005.12.

Sul principio di parità di trattamento dei figli nati da diversi matrimoni, cfr. anche DTF 137 III 59 (JdT 2011 II 359), da cui risultano dei principi parzialmente differenti rispetto alla giurisprudenza del Tribunale d'appello di Lugano.


Data modifica: 16/11/2017

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