Caso 480 del 01/10/2020
Quali sono le condizioni che permettono la modifica di una sentenza a tutela dell’unione coniugale nell’ambito delle misure cautelari?
In una sentenza del 1° ottobre 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale presuppone che dalla decisione le circostanze si siano modificate in modo sostanziale e duraturo e che le nuove circostanze non siano state considerate nella precedente decisione. Il fatto che nella decisione sulle misure a tutela dell’unione coniugale non siano stati considerati fatti già prevedibili va corretto nel quadro della procedura d’appello.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 2006 e dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 2007 e nel 2014. Con decisione del 17 marzo 2016 il giudice di prima istanza ha regolamentato la vita separata con delle misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale. Il 10 luglio 2018 il marito ha inoltrato una procedura di divorzio unilaterale, con pedissequa istanza di misure cautelari. Con decisione 15 novembre 2018 il giudice di prima istanza ha modificato l’assetto in essere. La decisione è stata impugnata in appello e successivamente al Tribunale federale.
Con il presente caso vengono esposti schematicamente i principi per una modifica cautelare della pregressa decisione di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale.
- le misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale restano in vigore anche dopo l’inoltro di una procedura di divorzio;
- tali misure possono essere modificate dal giudice delle misure cautelari che si occupa del divorzio alle condizioni dell’art. 179 CC, applicabile per rinvio dall’art. 276 cpv. 1 CPC (sentenza 5A_64/2018, consid. 3.1 e riferimenti, del 14 agosto 2018);
- l’art 179 cpv. 1, prima frase, CC prevede che il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca;
- le modifiche di fatto devono essere intervenute dopo la decisione devono essere rilevanti e durature, oppure i fatti alla base della decisione si sono rilevati in seguito falsi o non si sono realizzati come previsto, oppure ancora non erano noti al giudice fatti importanti (DTF 143 III 617, consid. 3.1 e riferimenti; sentenza TF 5A_297/2016, consid. 2.1 non pubblicato nella DTF 143 III 233, del 2 maggio 2017; sentenza TF 5A_501/2018, consid. 2, del 22 novembre 2018; sentenza TF 5A_848/2018, consid. 5.1.2, del 16 novembre 2018);
- un fatto è nuovo se non è stato considerato nella precedente decisione; non è determinante la prevedibilità delle nuove circostanze, ma esclusivamente il fatto che la decisione è stata adottata senza considerare tali circostanze future (DTF 131 III 189, consid. 2.7.4 relativamente all’art. 129 cpv. 1 CC; sentenza TF 5A_64/2018, consid. 3.1., del 14 agosto 2018; sentenza TF 5A_617/2017, consid. 3.1, del 28 settembre 2017; sentenza TF 5A_677/2016, consid. 2.1.1, del 16 febbraio 2017; v. anche DTF 141 III 376, consid. 3.3.1; sentenza TF 5A_842/2015, consid. 2.4.1, del 26 maggio 2016, non pubblicato in DTF 142 III 518);
- se non è determinante che il fatto non fosse prevedibile al momento della precedente decisione, si presume tuttavia che la decisione sia stata adottata tenendo conto delle modifiche prevedibili, vale a dire quelle, anche se future, erano già certe o altamente probabili (DTF 138 III 289, consid. 11.1.1 a proposito dell’art. 129 cpv. 1 CC; sentenza TF 5A_64/2018, consid. 3.1., del 14 agosto 2018; sentenza TF 5A_617/2017, consid. 3.1., del 28 settembre 2017);
- la parte che richiede la modifica deve fondare la propria richiesta su dei veri nova (DTF 143 III 42, consid. 5.2-5.3; sentenza TF 5A_42/2019, consid. 3.2, del 18 aprile 2019), vale a dire fatti o prove che sono apparsi o divenuti disponibili solo dopo il momento in cui nella precedente procedura, conclusasi con una decisione passata in giudicato, i mezzi di attacco o di difesa potevano essere ancora invocati;
- sono equiparati a dei veri nova i fatti che già esistevano al momento della precedente procedura e che erano noti alla parte che li invoca, ma che non erano stati fatti valere a seguito dell’assenza di prove (DTF 142 III 40, consid. 5.2; sentenza TF 5A_18/2016, consid. 5, del 24 novembre 2016; sentenza TF 5A_721/2007, consid. 3.2, del 29 maggio 2008; sentenza 5C.84/2005, consid. 2.1 e dottrina citata, del 21 giugno 2005);
- pertanto la via della modifica è aperta sia se i fatti allegati sono dei veri nova, sia se sono degli pseudo nova, ma che il mezzo di prova atto a provarli è un vero nova;
- la via della modifica non è data se le parti invocano un errato apprezzamento delle circostanze iniziali, se il motivo è legato al diritto o all’accertamento dei fatti asseriti sulla base di prove già offerte: in questo caso è data solo la possibilità di ricorso: la procedura di modifica non ha infatti quale scopo quello di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 137 III 604, consid. 4.1.1, a proposito dell’art. 286 cpv. 2 CC; sentenza TF 5A_501/2018, consid. 2, del 22 novembre 2018; sentenza TF 5A_848/2018, consid. 5.1.2 del 16 novembre 2018; sentenza TF 5A_1005/2017, consid. 3.1.1 del 23 agosto 2018);
- se si tratta di invocare degli pseudo nova che non potevano essere notificati prima dell’inizio della deliberazione della decisione d’appello, è data solo la via della revisione (art. 328 cpv. 1 CPC; DTF 143 III 42, consid. 5.2-5.3; sentenza TF 5A_42/2019, consid. 3.2, del 18 aprile 2019), a meno che il mezzo di prova atto a dimostrare il fatto invocato sia un vero nova (v. supra).
Nel caso concreto era in discussione la questione a sapere se la parte richiedente la modifica potesse far valere l’aumento dei costi di trasporto e di pranzi fuori casa. La modifica abitativa del marito risale al 1° marzo 2016 in base ad un contratto da lui firmato il 19 febbraio 2016, il tutto dunque antecedente l’emanazione della decisione di misure a tutela dell’unione coniugale del 17 marzo 2016. Tuttavia questa nuova circostanza era già nota al momento dell’emanazione della decisione appena citata, anche perché con la medesima il primo giudice aveva già tenuto conto dei nuovi costi per l’esercizio del diritto di visita. Il marito avrebbe dunque dovuto appellare quel giudizio e far valere anche le nuove poste di trasporto e di pranzi fuori casa.
Data modifica: 01/10/2020