Caso 551 del 01/11/2023
A partire da quale momento è necessario cifrare una pretesa in denaro, che non si può quantificare già all’inizio del procedimento, per non essere ritenuta tardiva?
In una sentenza del 3 luglio 2023 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’espressione relativa alla quantificazione delle pretese, per chi propone un’azione per il pagamento di una somma di denaro, “non appena sia in grado di farlo”, non impone un limite temporale per cifrare la pretesa creditoria se non con le arringhe finali.
Sentenza TF 4A_145/2023 (destinata ad essere pubblicata sulla raccolta ufficiale)
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza TF 4A_145/2023 invero non contempla specificatamente una fattispecie di diritto di famiglia, ma la sua importanza è rilevante anche in questo campo, tanto è vero che è la conferma della sentenza TF 5A_847/2021 del 10 gennaio 2023. Quest’ultima è stata resa nell’ambito di una liquidazione del regime matrimoniale, laddove all’inizio della procedura è stato quantificato un importo minimo su richiesta del giudice, cifrato in maniera definitiva (tra l’altro in misura più elevata) solo con le arringhe finali.
La legge attuale prevede che chi propone un'azione per il pagamento di una somma di denaro deve indicare l'importo della richiesta (art. 84 cpv. 2 CPC). Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, è possibile promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Occorre tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio e la precisazione dell’entità della pretesa va effettuata “non appena (si) sia in grado di farlo”, dopo l’assunzione delle prove o dopo che la controparte ha fornito informazioni in merito (art. 85 CPC).
Orbene, confermando la propria giurisprudenza, il Tribunale federale ritiene che l'espressione "non appena sia in grado di farlo" non imponga un limite temporale per la quantificazione della pretesa creditoria: è sufficiente che lo si faccia durante le arringhe finali (sentenza TF 5A_847/2021 del 10 gennaio 2023).
Nella sentenza TF 5A_847/2021 del 10 gennaio 2023 il Tribunale federale ha ben esplicitato che il fatto che le parti devono decidere sul risultato dell'assunzione delle prove durante le arringhe finali indica che per il legislatore questa è la prima occasione processuale che segue direttamente la fase di assunzione delle prove. Di conseguenza, se l'attore beneficiava dell'eccezione di cui all'art. 85 cpv. 1 CPC, proprio perché aveva bisogno dell'assunzione di prove per poter cifrare la sua richiesta, non poteva essere obbligato a cifrarla prima del momento designato dalla legge come momento in cui le parti devono esprimersi sull'esito del procedimento probatorio. Sempre in questa sentenza, il ricorrente ha censurato che la successiva quantificazione di una pretesa ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 CPC costituirebbe una modifica della domanda ai sensi dell'art. 227 CPC, cosicché dovrebbero essere soddisfatte le condizioni dell'art. 230 CPC, in particolare per quanto riguarda l'allegazione di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova. Tuttavia, la dottrina sembra ritenere che l'art. 85 cpv. 2 CPC costituisca un'eccezione all'art. 227 cpv. 2 CPC. Senza che abbia ritenuto necessario esaminare ulteriormente la questione, il Tribunale federale ha evidenziato che la richiesta iniziale, ossia la liquidazione del regime matrimoniale, è rimasta invariata, nel senso che la richiesta al termine del procedimento probatorio è rimasta invariata, con la sola quantificazione dell'importo avvenuta durante le arringhe finali; l'importo inizialmente indicato su invito del giudice era in realtà una stima dell'importo minimo in contestazione e non la cifra della pretesa in quanto tale.
Quanto sopra dimostra che la giurisprudenza prende già in considerazione la futura modifica legislativa che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Tra le altre modifiche vi sarà infatti quella dell’art. 85 cpv. 2 prima frase CPC, che prevede che dopo l’assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l’entità della pretesa.
Data modifica: 01/11/2023