Momento determinante per calcolare l’esistenza degli acquisti e il loro valore

Caso 270 del 15/09/2011

In quale misura vengono considerati eventuali cambiamenti nella composizione del patrimonio concernenti un bene facente parte degli acquisti avvenuti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale ? Quali sono i metodi di valutazione di un’impresa commerciale?

 

In una sentenza del 10 febbraio 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

E’ di regola escluso che eventuali cambiamenti avvenuti nella composizione del patrimonio dopo lo scioglimento del regime matrimoniale possano ancora influire sulla sua liquidazione. Dopo lo scioglimento del regime matrimoniale non possono nascere ulteriori acquisti, salvo casi del tutto eccezionali, come ad es. in caso di debiti contratti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, ma che prima della liquidazione sono serviti per migliorare o conservare un bene facente parte degli acquisti.
Il valore di un’impresa commerciale va valutato secondo i criteri di gestione commerciale; occorre tra l’altro anche verificare se l’attività è destinata a continuare o cessare.
Tenuto conto che l’attività commerciale è valutata come un’unità unica giuridica ed economica, al momento della liquidazione del regime matrimoniale va contabilizzata come un saldo di un unico valore, ritenendo di conseguenza anche gli attivi e passivi relativi al periodo successivo lo scioglimento del regime matrimoniale.

 

DTF 136 III 209


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza qui commentata tratta di argomenti relativi allo scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale. Mi limiterò a riprendere alcuni passaggi che ritengo di particolare interesse.

Rammentiamo innanzi tutto che in caso di divorzio (o di separazione legale) l'art. 204 cpv. 2 CC prevede che lo scioglimento del regime matrimoniale si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza (comune o unilaterale); l'art. 214 cpv. 1 CC precisa tuttavia che per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.

Dalla sentenza del Tribunale federale emerge in particolare che:

  • il calcolo della liquidazione del regime matrimoniale di regola non dovrebbe prendere in considerazione un debito contratto dopo lo scioglimento del regime matrimoniale  e in contropartita nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale si dovrebbe valutare il bene tenendo in considerazione il valore come se un eventuale investimento non avesse avuto luogo;
  • è di principio escluso che dei cambiamenti intervenuti sulla consistenza della sostanza dopo lo scioglimento del regime matrimoniale (art. 204 CC) possano influire sulla relativa liquidazione (art. 214 CC): una volta sciolto il regime matrimoniale non possono più esserci nuovi acquisti da suddividere tra i coniugi, siano essi da annoverare negli attivi o nei passivi (DTF 135 III 241, consid. 4.1, pag. 243);
  • esistono delle eccezioni a tale principio: una di queste eccezioni si trova nell'ambito della valutazione delle ditte o imprese (sentenza TF 5C.229/2002, consid. 3.2, del 7 febbraio 2003 e sentenza TF 5C.3/2004, cosid 5.4.2. del 14 aprile 2004), ma anche nei casi in cui vi siano dei debiti contratti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, ma prima della relativa liquidazione, per migliorare o conservare un bene facente parte degli acquisti, se hanno prodotto un controvalore sui medesimi: ciò non vale se i debiti contratti rappresentano unicamente una compensazione per l'uso del bene (in particolare sono state respinte le censure del coniuge il quale riteneva che occorresse prendere in considerazione qualsiasi investimento, anche in assenza di un aumento di valore del bene: di particolare interesse sono i consid. 5.4.1 e 5.4.2 della sentenza: quest'ultimo considerando fa riferimento in particolare all'eventualità di applicare l'art. 165 cpv. 2 CC - v. anche sentenza TF 5C.137/2001, consid. 3b/cc del 2 ottobre 2001);
  • anche le norme relative ai compensi variabili (art. 206 CC e art. 209 CC) non sono di regola più applicabili dopo lo scioglimento del regime matrimoniale: cfr. ad es. DTF 135 III 241, consid. 4.2, pag. 243 sui beni acquisiti in sostituzione (se un bene è alienato dopo lo scioglimento del regime dei beni fra coniugi, per la liquidazione di quest'ultimo risulta in linea di principio determinante il valore del bene al momento dell'alienazione e non quello dell'eventuale bene acquisito in sostituzione) e sentenza TF 5C.52/2006, consid. 2.4 del 30 maggio 2006 sulle presunzioni legali (nel quadro della liquidazione del regime dei beni gli averi patrimoniali esistenti al momento dello scioglimento del regime dei beni, ossia al momento della presentazione dell’istanza, sono distribuiti fra acquisti e beni propri; il destino susseguente di tali elementi patrimoniali di principio non è più atto a influenzare – fatta astrazione per poche eccezioni – la liquidazione del regime dei beni): è per questo motivo che è meglio non considerare debiti contratti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale e, in contropartita, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale conteggiare il valore del bene come se non avesse avuto luogo l'investimento.

Per quanto concerne la valutazione del valore, un'azienda commerciale deve essere valutata secondo i principi esistenti nell'ambito della relativa gestioe, tenendo in considerazione anche la variabile a sapere se l'attività sarà proseguita o verrà liquidata (differenza tra il valore di continuazione e il valore di liquidazionne - DTF 121 III 152, consid. 3c, pag. 155).

In tema di regime matrimoniale possono essere sintetizzati i seguenti principi:

  • il valore di reddito è da considerare in modo particolare qualora il titolare dell'azienda non ha intenzione di vendere la stessa ancora per un lungo periodo (DTF 125 III 1, consid. 5c, pag. 6 e segg.);
  • il valore in caso di continuazione dell'azienda di regola tiene tuttavia in considerazione anche il valore patrimoniale, facendo una media ponderata con il valore di reddito;
  • si può far riferimento al solo valore di reddito in particolare qualora il valore patrimoniale e il valore di reddito, segnatamente per le piccole e medie aziende,  differiscono in modo sostanziale tanto che l'azienda non potrà sicuramente conseguire degli utili ragionevoli partendo unicamente dagli attivi immobiliari e la continuazione dell'attività è fuori discussione (cfr. in particolare sentenza TF 4C.363/2000 consid. 2c del 3 aprile 2001);
  • il valore patrimoniale è in ogni caso ammesso come valore minimo per la valutazione, nel senso che, salvo casi del tutto eccezionali (come ad es. nel caso in cui un'azienda debba essere proseguita per motivi legali o analoghi), non verrà ammessa una valutazione sul valore di reddito qualora questo fosse inferiore a quello di liquidazione;
  • il metodo cosiddetto "Discounted Cash Flow", orientato sull'utile aziendale, non è considerato attendibile soprattutto per le medie e piccole aziende: per questi casi è preferibile usare il metodo cosiddetto "pratico", in cui il valore di reddito è considerato due volte rispetto il valore patrimoniale, secondo la seguente formula: (1 x valore patrimoniale + [2 x valore di reddito]) : 3;
  • al momento della valutazione di un'azienda occorre prendere in considerazione anche gli attivi e passivi nati dopo lo scioglimento del regime matrimoniale (v. eccezione citata sopra, con i riferimenti giurisprudenziali, oltre alla sentenza TF 5P.82/2004, consid. 2.2.2 del 7 ottobre 2004 e la sentenza TF 5C.201/2005, consid. 2.2 del 2 marzo 2006).

Data modifica: 15/09/2011

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