Necessità di regolamentare il diritto di visita in caso di separazione o divorzio

Caso 473 del 01/06/2020

E’ possibile lasciare a libera valutazione di un genitore il diritto di visita?

In una sentenza del 16 aprile 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La regolamentazione delle relazioni personali ai sensi dell’art. 273 cpv. 1 CC è di competenza del giudice del matrimonio o dell’autorità regionale di protezione. Tale aspetto è sottratto alla libera disposizione delle parti ed il giudice o l’autorità competente statuiscono d’ufficio; una eventuale convenzione tra le parti ha solo un valore di proposta .

Sentenza TF 5A_454/2019


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio il 5 giugno 2003 e dalla loro unione sono nate due figlie, rispettivamente nel 2005 e nel 2007, per cui all’epoca della decisione di ultima istanza cantonale avevano rispettivamente 14 e 12 anni. A seguito della separazione avvenuta nel 2014, il marito ha avuto una importante depressione, per la quale vi è stato un inizio di miglioramento a partire dal 2017. Da dicembre 2015 non ha più esercitato il diritto di visita. Nella procedura di divorzio, avviata dalla moglie, il marito è rimasto precluso ed il primo giudice ha pronunciato il divorzio nel 2017, attribuendo custodia e autorità parentale sulle figlie alla madre, precisando che il diritto di vista paterno sarebbe stato esercitato “d’intesa con la madre”. Dopo aver ricorso al Tribunale d’appello, il marito si è rivolto al Tribunale federale, lamentando tra le altre censure che la decisione cantonale violasse il diritto laddove aveva previsto che il suo diritto di visita dovesse essere esercitato “d’intesa con la madre”.

L’art. 273 cpv. 1 CC prevede che i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Se un tempo questo diritto era stato considerato solo per i genitori, il diritto alle relazioni personali è ormai oggi considerato come un diritto-dovere reciproco che serve soprattutto all’interesse dei figli (DTF 131 III 209, consid. 5; sentenza TF 5A_728/2015, consid. 2.2, del 25 agosto 2016, sentenza TF 5A_422/2015, consid. 4.2, del 10 febbraio 2016; sentenza TF 5A_756/2013, consid. 5.1.2, del 9 gennaio 2014). A questo proposito è unanimemente riconosciuto che il rapporto del figlio con i suoi due genitori è essenziale e che può avere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità (DTF 127 III 295, consid. 4a; DTF 123 III 445, consid. 3c; sentenza TF 5A_586/2012, consid. 4.2, del 12 dicembre 2012).

La regolamentazione delle relazioni personali ai sensi dell’art. 273 cpv. 1 CC è di competenza del giudice del matrimonio o dell’autorità regionale di protezione competente per il merito; unicamente le modalità pratiche possono essere demandate ad un curatore nell’ambito definito dal giudice o dall’autorità di protezione (sentenza TF 5A_670/2013, consid. 4.1, dell’8 gennaio 2014; sentenza TF 5A_586/2012, già citata, consid. 4.2; sentenza 5A_101/2011, consid. 3.1.4, del 7 giugno 2011; sentenza TF 5C.170/2001, consid. 5c/aa, del 31 agosto 2001). Dal momento in cui tale aspetto deve essere deciso nell’ambito di una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale o di divorzio, è sottratto alla libera disposizione delle parti ed il giudice (o l’autorità di protezione) competente statuisce d’ufficio; una eventuale convenzione tra le parti ha solo un valore di proposta (cfr. art. 275 cpv. 2 CC).

Visto quanto precede, la censura sollevata dal ricorrente è fondata. Decidendo che il diritto di visita dovesse essere esercitato “d’intesa con la madre” i giudici cantonali hanno delegato ad una delle due parti contrapposte nella procedura la competenza per decidere le modalità di esercizio del diritto di visita dell’altra e dato la possibilità di porre il proprio veto ad ogni proposta di quest’ultima. Questo modo di agire viola l’art. 275 cpv. 2 CC dal momento che la competenza per fissare le modalità dell’esercizio del diritto di visita competeva nel caso concreto solo al giudice del divorzio, il quale doveva statuire in merito d’ufficio. 

La causa è stata pertanto ritornata ai giudici cantonali per un nuovo giudizio, che considerasse sul diritto di visita paterno, considerando in particolare il fatto che per parecchi anni le figlie non hanno avuto contatti con il padre, i motivi di questa separazione e Lo stato di salute attuale del padre sono elementi determinanti per decidere l’ambito nel quale dovrà essere eventualmente esercitato il diritto di visita. Queste circostanze dovranno in ogni caso essere esaminate e considerate per definire le modalità dell’esercizio del diritto di visita ed in particolare per determinare le eventuali misure di accompagnamento che dovranno essere utilizzate per permettere la reintroduzione progressiva del diritto di visita del padre, dal momento che una soppressione completa non era stata tematizzata dai giudici cantonali.


Data modifica: 26/10/2022

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