Caso 276 del 16/12/2011
Gli effetti di una decisione di misure a protezione dell’unione coniugale sono sospesi in caso di ricorso?
In una sentenza del 30 settembre 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Un ricorso in appello non ha effetto sospensivo se viene impugnata una decisione cautelare; in casi eccezionali l’esecuzione di misure cautelari può essere sospesa. Le misure di protezione dell’unione coniugale, così come le decisioni cautelari rese in procedura di divorzio, costituiscono delle decisioni cautelari ai sensi dell’art. 315 cpv. 4 let. b e cpv. 5 CPC-CH.
Sentenza DTF 137 III 475
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel caso-91 è stata trattata a questione dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro una decisione di misure a protezione dell'unione coniugale; a quel momento erano ancora in vigore i codici di diritto processuale cantonali.
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale svizzero il Tribunale d'appello di Lugano aveva inaugurato una giurisprudenza secondo la quale un ricorso contro una decisione di misure di protezione dell'unione coniugale doveva forzatamente beneficiare dell'effetto sospensivo. Invero tale giurisprudenza è apparsa subito criticabile, dato che il nuovo codice di diritto processuale svizzero non sembrava stravolgere sull'argomento la giurisprudenza in essere fino al 31 dicembre 2010.
Orbene, con la sentenza di cui al presente caso, il Tribunale federale ha sgombrato il campo da ogni dubbio, indicando esplicitamente che un ricorso in appello non ha effetto sospensivo quando ha per oggetto delle decisioni provvisionali (art. 315 cpv. 4 let. b CPC-CH) e le misure a protezione dell'unione coniugale, così come pure le misure provvisionali rese in procedura di divorzio, costituiscono delle misure provvisionali ai sensi dell'art. 315 cpv. 4 let. b e cpv. 5 CPC-CH. In questo senso si è pure espresso, ad es. il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea-Città nella sentenze ZB.2011.12 del 12 luglio 2011 in FamPra 4/2011, N. 62.
Secondo l'art. 315 cpv. 5 CPC-CH l'esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile; qualora l'autorità di ricorso dovesse essere adita con una richiesta di effetto sospensivo, occorre essere particolarmente prudenti e la decisione di prima istanza va modificata solo in casi eccezionali.
Nel caso concreto è interessante notare come il Tribunale federale abbia indicato come la sentenza della Corte europea relativa ad un caso in Germania in cui ad un padre non coniugato era stata negata la possibilità di esercitare congiuntamente alla madre l'autorità parentale (cfr. caso-278) non sia applicabile all'art. 133 CC, facendo riferimento alle sentenze TF 5A_420/2010 dell'11 agosto 2011, consid. 3* e TF 5A_72/2011 del 22 giugno 2011, consid. 2.2.2.
* "dans le droit suisse du divorce, en tant que père marié, le recourant peut non seulement prétendre que l'autorité parentale lui soit attribuée mais il est aussi sur pied d'égalité avec la mère. L'art. 133 al. 1 CC ne donne en effet pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre. La mère ne dispose par ailleurs d'aucun privilège en raison de son sexe; elle n'a aucun droit de véto en la matière et, contrairement à ce que prévoit la législation allemande pour les parents non mariés, ainsi qu'il en était question dans l'affaire Zaunegger, un juge est appelé à trancher la question en se fondant sur l'intérêt de l'enfant (art. 133 al. 2 CC; DTF 117 II 353 consid. 3, DTF 115 II 206, consid. 4a, DTF 114 II 200, consid. 5)".
Data modifica: 16/12/2011