Nessuna violazione del principio dispositivo quando il contributo di accudimento provoca una modifica del contributo alimentare per il coniuge

Caso 535 del 16/02/2023

È possibile prevedere un aumento del contributo alimentare a favore del coniuge nel caso in cui si riduca il contributo di accudimento?

In una sentenza del 5 dicembre 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il contributo di accudimento per i figli e il contributo di mantenimento del coniuge perseguono obiettivi diversi e non sono soggetti alle stesse condizioni, ma il Tribunale federale sottolinea che è incontestabile che il debitore alimentare non si trova in una situazione migliore rispetto alla decisione di primo grado, se si considera l’importo totale (contributo di mantenimento per il coniuge e contributo di accudimento)

Sentenza TF 5A_60/2022


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 2018, anno in cui è nata la loro figlia. Nell’ottobre 2020 la moglie ha postulato delle misure a protezione dell’unione coniugale, tra cui il versamento di un contributo alimentare di quasi CHF 10'000.00 per lei e la figlia. In prima sede il giudice ha previsto un contributo alimentare per la sola figlia di CHF 7'462.00 mensili, comprensivi del contributo di accudimento. Su appello del marito, in seconda istanza il contributo alimentare per la figlia è stato ridimensionato, ma a favore della moglie è stato previsto un contributo alimentare che con il diminuire del contributo alimentare per la figlia aumentava. Il marito ha ricorso al Tribunale federale.

Il ricorrente sostiene che la decisione del Tribunale d’appello violerebbe la massima dispositiva (art. 9 Cost. in relazione con l'art. 58 CPC) e il divieto di arbitrio (art. 9 Cost.). Il Tribunale federale ha riconosciuto che la decisione impugnata si discosta in particolare dal principio del divieto di reformatio in pejus, che impedisce di andare oltre le conclusioni dell'appellante e di modificare la sentenza di primo grado a suo svantaggio, a meno che la parte avversa non abbia presentato essa stessa un ricorso (DTF 134 III 151, consid. 3.2).

Il ricorrente si basa in particolare sulla sentenza DTF 129 III 417. In quel caso, il Tribunale federale aveva ritenuto che il coniuge e il figlio avessero diritti alimentari autonomi, con un proprio destino giuridico, e che l'interdipendenza dei contributi alimentari non giustifica una deroga alla massima dispositiva a cui rimaneva soggetta la controversia relativa agli alimenti del coniuge (DTF 129 III 417, consid. 2.1.1).

Tuttavia, nel caso concreto il Tribunale federale rileva che questa sentenza è stata pronunciata prima dell'introduzione del concetto di contributo di custodia (art. 285 cpv. 2 CC). Non teneva quindi conto in particolare della complessità del calcolo del mantenimento che deriva dal fatto che il contributo per la cura del figlio (contributo di accudimento) è sì concepito come un diritto del figlio, ma che è economicamente attribuito al genitore che se ne prende cura (DTF 145 III 393, consid. 2.7.3).

Anche se, come sottolinea il ricorrente, il contributo di accudimento per la figlia e il contributo di mantenimento del coniuge perseguono obiettivi diversi e non sono soggetti alle stesse condizioni, il Tribunale federale sottolinea che è incontestabile che il debitore alimentare non si trova in una situazione migliore rispetto alla decisione di primo grado, se si considera l'importo totale (contributo di mantenimento per il coniuge e contributo di accudimento).

Recentemente, il Tribunale federale ha accettato tale considerazione globale in caso di riduzione del contributo di mantenimento del coniuge in favore del figlio (sentenza TF 5A_112/2020, consid. 2.3). Di conseguenza il Tribunale federale non vede perché una considerazione globale si dovrebbe opporre a un'applicazione non arbitraria della massima dispositiva (art. 58 cpv. 1 CPC) nella situazione opposta. Pertanto, il Tribunale federale ritiene che il tribunale cantonale non abbia agito in modo arbitrario prevedendo un contributo per il coniuge quando questo non era stato oggetto di ricorso.

Tuttavia, lascia indecisa la questione se la stessa soluzione si applichi quando il coniuge creditore si trova in una situazione complessivamente più favorevole rispetto al primo grado.


Data modifica: 16/02/2023

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