Nomina di un curatore in rappresentanza del figlio

Caso 300 del 16/12/2012

In caso di controversia in merito alle relazioni personali, il giudice è obbligato a nominare al figlio minorenne un curatore che possa rappresentarlo nella causa che vede opposti i suoi genitori?

In una sentenza del 18 settembre 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il giudice deve esaminare d'ufficio se il figlio debba essere rappresentato da un curatore. La nomina di un curatore non è tuttavia automatica e il giudice non è tenuto ad emanare una decisione formale in merito. Si tratta di una possibilità che il giudice deve valutare secondo il suo potere di apprezzamento. Per contro se un figlio capace di discernimento richiede la nomina di un curatore, il giudice deve darvi seguito.

Sentenza TF 5A_465/2012


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2000. Dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 2000 e nel 2001. I coniugi si sono separati di fatto il 16 agosto 2008. Il 14 maggio 2010 la moglie ha inoltrato presso il Tribunale competente una procedura di divorzio unilaterale con una richiesta di misure cautelari. Il 23 novembre 2011 il Tribunale ha emanato la decisione cautelare con la quale ha tra l'altro affidato la custodia dei figli alla madre. In particolare il Tribunale ha respinto la richiesta del padre per una custodia alternata. in procedura di ricorso le parti e i figli sono stati ascoltati dall'autorità di ricorso cantonale. La susseguente decisione è stata oggetto di impugnazione e davanti al Tribunale federale il padre ha tra l'altro evidenziato che la Corte cantonale avrebbe dovuto nominare un curatore di rappresentanza ai figli per permettere loro di far valere i propri diritti.

Secondo l'art. 299 cpv. 1 CPC-CH se necessario il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.  Al cpv. 2 del medesimo articolo viene precisato che il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi: se i genitori propongono conclusioni differenti in merito all’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali o in merito a questioni importanti concernenti le relazioni personali; l'autorità tutoria o un genitore la chiede; l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l’attribuzione della custodia o dell’autorità parentali o circa le relazioni personali, oppure inducono a prospettare misure di protezione del figlio; la rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede.

L'art. 299 cpv. 1 CPC-CH riprende essenzialmente il vecchio art. 146 CC, ora sostituito dalla norma del Codice di diritto Processuale Civile svizzero, pertanto la giurisprudenza sviluppata per il vecchio art. 146 CC è applicabile all'art. 299 CPC-CH. Il giudice deve esaminare d'ufficio se il bambino deve essere rappresentato da un curatore, in particolare nei casi previsti dall'art. 299 cpv. 2 CPC-CH. Anche in questi casi la nomina di un curatore non è automatica e il giudice non deve emanare una decisione formale a tal proposito (cfr. sentenza TF 5C.274/2001 del 23 maggio 2002, consid. 2.5.2); si tratta di una possibilità che il giudice valuta secondo il proprio potere di apprezzamento (cfr. sentenza TF 5A_619/2007 del 25 febbraio 2008, consid. 4.1 e riferimenti; v. anche sentenza TF 5A_735/2007 del 28 gennaio 2008, consid. 4.1). Per contro se il figlio è capace di discernimento e richiede lui stesso la nomina di un curatore, il giudice deve darvi seguito (cfr. sentenza TF 5A_619/2007 del 25 febbraio 2008, consid. 4.1; sentenza TF 5C.210/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 2b).

Nel caso concreto nessuno dei giudici delle istanze cantonali ha esaminato la necessità di ordinare una curatela di rappresentanza come indicato all'art. 299 cpv. 2 let. b CPC-CH, nonostante le parti hanno depositato delle conclusioni divergenti in materia di attribuzione della custodia; tuttavia il Servizio psicologico minorile aveva reso un rapporto da cui si legge come non risultava necessaria la nomina di un curatore ai figli; d'altra parte le parti hanno anche avuto la possibilità di esprimersi per scritto a livello cantonale e il padre, nonostante sia anche stato ascoltato dall'autorità cantonale di ricorso, non ha postulato alcuna nomina di un curatore. Inoltre i figli sono stati pure ascoltati dall'autorità cantonale.
Pertanto, anche se a livello cantonale  non è stata esaminata la necessità di istituire a favore dei figli una curatela di rappresentanza, la decisione dell'ultima istanza cantonale non è stata giudicata arbitraria per la sola presenza di un litigio sul diritto di custodia, litigio la cui intensità non supera quello della maggior parte delle coppie nelle procedure di separazione. 


Data modifica: 16/12/2012

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE