Nozione di domicilio – competenza

Caso 251 del 16/11/2010

E’ data la competenza del Giudice svizzero qualora un coniuge si sia trasferito in Svizzera con i figli e il giorno stesso abbia promosso un’azione di divorzio?

In una sentenza del 23 dicembre 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il domicilio di una persona si trova dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. In particolare qualora l’elemento soggettivo sia adempiuto, il domicilio può essere costituito immediatamente dopo l’arrivo.

Sentenza TF 5A_432/2009.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


la fattispecie del presente caso è la seguente:

  • coniugi sposati in Grecia nel 1994;
  • tre figli minorenni nati dal matrimonio;
  • primi anni di matrimonio in Belgio, poi la famiglia si trasferisce in Grecia;
  • a seguito di tensioni famigliari la moglie - cittadina svizzera - parte dalla Grecia con i tre figli minorenni e arriva in Svizzera: lo stesso giorno inoltra una procedura di divorzio davanti al Tribunale svizzero.

Si pone il quesito a sapere se il Giudice svizzero può ritenersi competente nonostante la madre e i tre figli minorenni siano arrivati in Svizzera lo stesso giorno in cui è stata promossa la procedura giudiziaria di divorzio.

Tenuto conto che la vertenza contempla degli elementi di estraneità, dato che il marito è cittadino greco, alla fattispecie risulta aplicabile il diritto internazionale; in assenza di una convenzione bilaterale tra Svizzera e Grecia o di un trattato internazionale sul divorzio, occorre riferisi alla Legge federale sul diritto internazionale privato.
In particolare l'art. 59 LDIP indica la competenza del Giudice svizzero (nel caso concreto data a seguito del fatto che la moglie è cittadina svizzera - art. 59 let. b LDIP).
Il domicilio è determinato secondo i criteri dell'art. 20 cpv. 1 let. a) LDIP, il quale corrisponde all'art. 23 cpv. 1 CC: una persona fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e riconoscibile da terze persone l'intenzione di stabilirvisi, ciò che presuppone che abbia in quel luogo il centro dei propri interessi personali e professionali (DTF 127 V 237, consid. 1; DTF 120 III 7, consid. 2a; DTF 119 II 167, consid. 2b). Questa definizione di domicilio contempla due elementi: dal punto di vista oggettivo  dev'esserci una presenza fisica in quel luogo; dal punto di vista soggettivo occorre che vi sia una volontà di rimanere in quel luogo durevolmente (DTF 127 V 237, conid. 1; DTF 119 II 167, consid. 2b; sentenza TF 5C.56/2002, consid. 4.2.1 non pubblicato su DTF 129 III 404). L'elemento oggettivo non presuppone che la presenza fisica esista già da un determinato tempo; qualora l'elemento soggettivo sia adempiuto, il domicilio può essere costituito immediatamente dopo l'arrivo nel nuovo paese. In ogni caso l'intenzione di una persona di stabilirsi durevolmente in un determinato paese non deve essere esaminata in modo soggettivo, ossia secondo la sua intima volontà, bensì alla luce delle circostanze oggettive, riconoscibili dai terzi e che permettono di concludere per l'esistenza di una tale intenzione (DTF 127 V 237, consid. 1; DTF 120 III 7, consid. 2b; DTF 119 II 64, consid. 2b/bb e riferimenti).

Nel caso concreto la moglie e i figli sono giunti in Svizzera con l'intenzione di rimanervi a lungo; la moglie ha chiesto accoglienza in Svizzera ai suoi genitori e ha iniziato subito la procedura di divorzio; non ha alcun legame con la Grecia salvo con la famiglia del marito, con la quale non ha tra l'altro un buon rapporto; non padroneggia la lingua greca. In queste circostanze i Giudici svizzeri hanno ritenuto che la moglie sin dal giorno in cui è arrivata in Svizzera abbia manifestato in modo oggettivamente riconoscibile da terzi la sua intenzione di stabilirvisi:poco importa se al momento dell'inoltro della procedura di divorzio era appena arrivata. Il solo fatto che anche il Tribunale greco possa essere competente non inficia la competenza svizzera, dato che per una medesima procedura (ad es. di divorzio) possono essere dati più fori e il primo Tribunale adito mantiene la competenza a condurre la causa e decidere.


Data modifica: 16/11/2010

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE